Art. 11 
 
Detrazioni per interventi di ristrutturazione  e  di  efficientamento
                             energetico 
 
  1. Per le spese documentate, sostenute dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013,  relative  agli
interventi di cui  all'articolo  16-bis,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  spetta  una
detrazione dall'imposta lorda pari  al  50  per  cento,  fino  ad  un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a  96.000  euro  per
unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute
nel citato articolo 16-bis. 
  2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,
dopo il  primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Per  le  spese
sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno  2013,  fermi  restando  i
valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al  50  per
cento delle spese stesse». 
  3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, l'ultimo periodo  e'  soppresso;  la  presente  disposizione  si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.