Art. 11. Il contributo annuale a carico delle Amministrazioni provinciali di cui all'art. 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, all'art. 2 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1319, ed all'art. 3 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1716, e' fissato nella misura del 3 per cento dell'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.