Art. 11.
             Immatricolazione delle armi comuni da sparo
  Sulle  armi  comuni  da  sparo  prodotte  nello Stato devono essere
impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il
marchio,  idonei ad identificarle nonche' il numero di iscrizione del
prototipo o  dell'esemplare  nel  catalogo  nazionale  ed  il  numero
progressivo  di  matricola.  Un  numero  progressivo  deve, altresi',
essere impresso sulle canne intercambiabili di armi.
  Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960,
n.  186,  il  Banco  nazionale  di  prova  di   Gardone   Valtrompia,
direttamente  o  a  mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le
canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma  e
imprime  uno  speciale  contrassegno  con  l'emblema della Repubblica
italiana e la sigla di identificazione del  Banco  o  della  sezione.
L'operazione  deve  essere  annotata  con l'attribuzione di un numero
pregressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o  della
sezione.
  Le  armi  comuni  da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di
prova di uno dei banchi riconosciuti per legge  in  Italia  non  sono
assoggettate   alla  presentazione  al  Banco  di  prova  di  Gardone
Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma.
  Qualora  manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi
di cui al comma precedente, l'importatore  deve  curare  i  necessari
adempimenti.
  In  caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo
comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base  a  motivata
richiesta  degli  aventi  diritto,  vistata  dall'ufficio  locale  di
pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri.  A  tal
fine,  in  luogo  del  numero  di  matricola  e'  impresso  il numero
progressivo di iscrizione dell'operazione  nel  registro  di  cui  al
secondo comma.
  Le  disposizioni  di cui al quinto comma si applicano altresi' alle
armi  comuni  da  sparo  ed  alle  canne  intercambiabili   importate
dall'estero.  Si  osservano  a  tal  fine  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 13.
  Le  norme del presente articolo relative all'apposizione sulle armi
del numero di iscrizione  nel  catalogo  nazionale,  si  applicano  a
decorrere  dalla  data  indicata  nel  decreto ministeriale di cui al
precedente art. 7, settimo comma, n. 1).
  Entro  il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui
al precedente comma debbono essere presentate al Banco  nazionale  di
prova  o  alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per
l'apposizione di quest'ultimo a norma del quinto comma:
   le  armi  comuni  da  sparo prodotte nello Stato o importate prima
dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle
prodotte o importate anteriormente al 1920;
   le   armi   portatili  da  fuoco  di  cui  al  precedente  art.  1
appartenenti a privati di cui e' consentita la detenzione.
(( Per il compimento delle operazioni previste dal presente        ))
(( articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso,  ))
(( da determinarsi secondo le modalita' previste dall'art. 3 della ))
(( citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, e' concesso )) una       ))
(( tantum (( un contributo straordinario di 270 milioni di lire a  ))
(( carico dello stato di previsione della spesa del Ministero      ))
(( dell'industria, del commercio e dell'artigianato )) (a).        ))
(( All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente    ))
(( riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello    ))
(( stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980,   ))
(( all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per  ))
(( il rinnovo della convenzione di Lome' )) (a).
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   (a)  Gli  ultimi tre commi cosi' sostituiscono l'originario ultimo
comma per effetto dell'articolo unico della legge n. 40/1981.Art. 12.
 
          Nota all'art. 11:
             La  legge  n. 186/1960 concerne: "Modifiche al R.D.L. 30
          dicembre  1923,  n.  3152,  sulla   obbligatorieta'   della
          punzonatura  delle  armi  da  fuoco  portatili".  Il  testo
          vigente degli articoli 1 e 3 di tale legge e' il  seguente:
             "Art.  1.  -  Le  armi  da  fuoco portatili di qualunque
          calibro e dimensioni fabbricate in Italia, nonche' le  armi
          tipo guerra regolamentari nazionali o straniere allestite a
          nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per  la
          vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del
          Banco nazionale di prova di Gardone Val  Trompia  (Brescia)
          istituito  con  regio  decreto  3  febbraio  1910,  n.  20,
          modificato con regio decreto 15 novembre  1925,  o  di  sua
          sezione  che  dovesse  eventualmente  costituirsi  in altra
          localita'.
             La  prova  subita  deve  risultare  da  appositi marchi,
          impressi su ogni singola arma, dal Banco  o  dalla  sezione
          che  l'ha  eseguita;  occorrendo, dal Banco o dalla sezione
          predetta, puo' essere rilasciato anche un  certificato  per
          l'arma  o  le  armi  provate,  di pertinenza di una singola
          ditta.
             Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta
          prova, qualora non portino  il  marchio  della  prova  gia'
          subita  presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di
          origine e per convenzione internazionale considerato  Banco
          ufficiale".
             "Art.  3.  - Le tariffe per le prove delle armi da fuoco
          soggette  alle  disposizioni  della  presente  legge   sono
          stabilite  dal  Ministro  per  l'industria  e commercio, su
          proposta del consiglio di  amministrazione  del  Banco,  in
          base  al costo economico del servizio determinato dal costo
          tecnico  e  dall'aliquota  di  spese   generali   ad   esso
          imputabili".