Art. 11. Immatricolazione delle armi comuni da sparo Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono essere impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il marchio, idonei ad identificarle nonche' il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale ed il numero progressivo di matricola. Un numero progressivo deve, altresi', essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero pregressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione. Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma. Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l'importatore deve curare i necessari adempimenti. In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola e' impresso il numero progressivo di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al secondo comma. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresi' alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal fine le modalita' di cui al successivo art. 13. Le norme del presente articolo relative all'apposizione sulle armi del numero di iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma, n. 1). Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di quest'ultimo a norma del quinto comma: le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920; le armi portatili da fuoco di cui al precedente art. 1 appartenenti a privati di cui e' consentita la detenzione. (( Per il compimento delle operazioni previste dal presente )) (( articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, )) (( da determinarsi secondo le modalita' previste dall'art. 3 della )) (( citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, e' concesso )) una )) (( tantum (( un contributo straordinario di 270 milioni di lire a )) (( carico dello stato di previsione della spesa del Ministero )) (( dell'industria, del commercio e dell'artigianato )) (a). )) (( All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente )) (( riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello )) (( stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, )) (( all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per )) (( il rinnovo della convenzione di Lome' )) (a). ------------------------------------------------------- (a) Gli ultimi tre commi cosi' sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'articolo unico della legge n. 40/1981.Art. 12.
Nota all'art. 11: La legge n. 186/1960 concerne: "Modifiche al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili". Il testo vigente degli articoli 1 e 3 di tale legge e' il seguente: "Art. 1. - Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensioni fabbricate in Italia, nonche' le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra localita'. La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, puo' essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta. Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova gia' subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale". "Art. 3. - Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente legge sono stabilite dal Ministro per l'industria e commercio, su proposta del consiglio di amministrazione del Banco, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili".