ART. 11. 
                        Regolamento del parco 
1. Il regolamento del parco disciplina  l'esercizio  delle  attivita'
consentite entro il territorio del parco  ed  e'  adottato  dall'Ente
parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il  parco
di  cui   all'articolo   12   e   comunque   non   oltre   sei   mesi
dall'approvazione del medesimo. 
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle  finalita'  di  cui
all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche  proprie  di  ogni
parco, il regolamento del parco disciplina in particolare: 
a) la tipologia e le modalita' di costruzione di opere e manufatti; 
b)  lo  svolgimento  delle  attivita'  artigianali,  commerciali,  di
servizio e agro-silvo-pastorali; 
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di
trasporto; 
d) lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed educative; 
e) lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e biosanitaria; 
f) i limiti alle  emissioni  sonore,  luminose  o  di  altro  genere,
nell'ambito della legislazione in materia; 
g) lo  svolgimento  delle  attivita'  da  affidare  a  interventi  di
occupazione giovanile, di volontariato, con  particolare  riferimento
alle comunita' terapeutiche, e al servizio civile alternativo; 
h) l'accessibilita' nel territorio del parco  attraverso  percorsi  e
strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani. 
3. Salvo quanto previsto dal comma 5,  nei  parchi  sono  vietate  le
attivita' e le opere che possono compromettere  la  salvaguardia  del
paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo
alla flora  e  alla  fauna  protette  e  ai  rispettivi  habitat.  In
particolare sono vietati: 
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle spe-
cie animali; la raccolta e il danneggiamento delle  specie  vegetali,
salvo nei territori in cui sono consentite le  attivita'  agro-silvo-
pastorali, nonche' l'introduzione  di  specie  estranee,  vegetali  o
animali, che possano alterare l'equilibrio naturale; 
b) l'apertura e l'esercizio di cave,  di  miniere  e  di  discariche,
nonche' l'asportazione di minerali; 
c) la modificazione del regime delle acque; 
d) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori  dei  centri
urbani, non autorizzate dall'Ente parco; 
e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o  di
alterazione dei cicli biogeochimici; 
f)  l'introduzione,  da  parte  di  privati,  di  armi,  esplosivi  e
qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati; 
g) l'uso di fuochi all'aperto; 
h) il sorvolo di velivoli  non  autorizzato,  salvo  quanto  definito
dalle leggi sulla disciplina del volo. 
4. Il regolamento del parco stabilisce altresi' le eventuali  deroghe
ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera  a)  del
medesimo comma 3,  esso  prevede  eventuali  prelievi  faunistici  ed
eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre  squilibri
ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e  abbattimenti  devono
avvenire  per  iniziativa  e  sotto  la  diretta  responsabilita'   e
sorveglianza  dell'Ente  parco  ed  essere  attuati   dal   personale
dell'Ente parco  o  da  persone  all'uopo  espressamente  autorizzate
dall'Ente parco stesso. 
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita'
locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali
diritti esclusivi di caccia delle collettivita' locali  o  altri  usi
civici  di  prelievi  faunistici  sono   liquidati   dal   competente
commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente
parco. 
6. Il regolamento del parco e' approvato dal Ministro  dell'ambiente,
sentita la Consulta e previo parere degli enti locali interessati, da
esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa
con le regioni e le province  autonome  interessate;  il  regolamento
acquista efficacia novanta giorni dopo  la  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro  tale  termine  i
comuni  sono  tenuti  ad  adeguare  alle  sue  previsioni  i   propri
regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le  disposizioni
del regolamento del parco prevalgono su quelle  del  comune,  che  e'
tenuto alla loro applicazione.