Art. 11.
                    Soggiorno all'estero per cure
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo  7
del  decreto  del  Ministro della sanita' 3 novembre 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel  centro
di  altissima  specializzazione  estero  non sia previsto il ricovero
ospedaliero per tutta la  durata  degli  interventi  autorizzati,  il
soggiorno  dell'assistito  e  del  suo  accompagnatore  in alberghi o
strutture collegate con il centro e' equiparato a tutti  gli  effetti
alla  degenza  ospedaliera  ed  e' rimborsabile nella misura prevista
dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero dela  sanita'  di  cui
all'articolo  8  del  decreto  del  Ministro della sanita' 3 novembre
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  273  del  22  novembre
1989,  esprime  il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli
interventi autorizzati dalle regioni sulla base  di  criteri  fissati
con  atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo
5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  con  il  quale
sono  disciplinate anche le modalita' della corresponsione di acconti
alle famiglie.
 
          Note all'art. 11:
          - Il testo degli articoli 7 e 8 del D.M.  3  novembre  1989
          (Criteri  per  la fruizione di prestazioni assistenziali in
          forma indiretta presso centri di altissima specializzazione
          all'estero) e' il seguente:
          "Art. 7 (Deroghe). - 1. In  caso  di  gravita'  ed  urgenza
          nonche'  in  caso  di  ricovero  in ospedale ubicato in una
          regione  diversa  da  quella  di  appartenenza,  il  centro
          regionale  di  riferimento,  nel cui territorio e' presente
          l'assistito, puo' autorizzare direttamente, in deroga  alla
          procedura  di  cui  all'art.  4, le prestazioni all'estero,
          dandone tempestiva comunicazione all'unita'  sanitaria  lo-
          cale competente.
          2.  Ferma  restando  la sussistenza dei presupposti e delle
          condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva
          autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale
          gravita' ed  urgenza  ivi  comprese  quelle  usufruite  dai
          cittadini  che  si trovino gia' all'estero. In tali casi la
          valutazione sulla sussistenza dei presupposti e  condizioni
          ed  il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro
          di  riferimento  territorialmente  competente,  sentita  la
          commissione  prevista  dal  successivo  art. 8. Le relative
          domande di rimborso  devono  essere  presentate  all'unita'
          sanitaria     locale     competente    entro    tre    mesi
          dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza
          dal diritto al rimborso.
          3. Deroghe alle  disposizioni  ed  ai  criteri  di  cui  al
          precedente  art.    6  possono  essere disposte, qualora le
          spese  che   restano   a   carico   dell'assistito,   siano
          particolarmente  elevate  in  relazione  anche  al  reddito
          complessivo del  nucleo  familiare  dell'assistito  stesso,
          dalla  regione  d'intesa  con il Ministro della sanita' che
          determina,  per  i  singoli  casi,  il   concorso   globale
          complessivo  massimo  erogabile,  sentita la commissione di
          cui all'art. 8.
          4.  In caso di prestazioni usufruite ai sensi dell'art. 22,
          paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento  CEE  n.
          1408/71   e   delle  analoghe  disposizioni  delle  vigenti
          convenzioni internazionali di reciprocita', possono  essere
          concessi,  con  la  procedura  di  cui al comma precedente,
          concorsi nelle spese di carattere strettamente sanitario di
          cui all'art. 6 che restano a carico dell'assistito, qualora
          le  predette  spese  siano   particolarmente   elevate   in
          relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare
          dell'assistito stesso.
          Art.  8  (Commissione  centrale).  - 1. Presso il Ministero
          della sanita'  -  Ufficio  per  l'attuazione  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  e' istituita una commissione, con la
          partecipazione  dei  rappresentanti  delle  regioni  e   di
          responsabili  dei  centri  regionali  di  riferimento,  che
          esprime pareri  sugli  indirizzi  necessari  ad  assicurare
          omogeneita'   di   comportamento  in  tutto  il  territorio
          nazionale nella attuazione delle disposizioni del  presente
          decreto   e  formula  proposte  in  materia  di  assistenza
          sanitaria all'estero.
          2. A tali fini e in attuazione di quanto disposto dall'art.
          3, sesto comma, della legge 23 ottobre  1985,  n.  595,  le
          regioni  emanano le direttive necessarie per l'acquisizione
          dei dati statistici relativi alle prestazioni di assistenza
          sanitaria all'estero attraverso schede informative  il  cui
          schema  di  massima  e'  predisposto  dal  Ministero  della
          sanita'".
          - Il testo dell'art. 5 della legge n. 833/1978 gia' citata,
          e' stato integralmente riportato nella nota all'art. 6.