Art. 11.
                     Servizi di polizia stradale
  1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
    a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale;
    b) la rilevazione degli incidenti stradali;
    c) la  predisposizione  e  l'esecuzione  dei  servizi  diretti  a
regolare il traffico;
    d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
    e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
  2.  Gli  organi  di  polizia  stradale  concorrono,  altresi', alle
operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono,
inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per  studi  sul
traffico.
  3.   Ai   servizi   di   polizia  stradale  provvede  il  Ministero
dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne  i
centri  abitati.  Al  Ministero  dell'interno  compete,  altresi', il
coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
  4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia  di  cui
all'art.  12  le  informazioni acquisite relativamente alle modalita'
dell'incidente, alla residenza ed  al  domicilio  delle  parti,  alla
copertura  assicurativa  dei  veicoli  e ai dati di individuazione di
questi ultimi.