Art. 11.
 
       Prodotti assoggettati ad accisa gia' immessi in consumo
            in altro Stato membro e acquistati da privati
  1.  Per  i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in
altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e  da  loro
trasportati,  l'accisa e' dovuta nello Stato membro in cui i prodotti
vengono acquistati.
  2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti  acquistati
e trasportati dai privati entro i seguenti quantitativi:
    a) sigarette, 800 pezzi;
    b) sigaretti (di peso non superiore a 3 g/pezzo), 400 pezzi;
    c) sigari, 200 pezzi;
    d) tabacco da fumo, 1 kg;
    e) bevande spiritose, 10 litri;
    f) prodotti intermedi, 20 litri;
    g)  vino  (di  cui  60  litri,  al massimo, di vino spumante), 90
litri;
    h) birra, 110 litri.
  3. I prodotti acquistati e trasportati in  quantita'  superiore  ai
limiti  stabiliti  nel  comma  2  si  considerano acquistati per fini
commerciali e per gli stessi devono essere osservate le  disposizioni
di  cui  all'articolo  10. Questa disposizione si applica nel caso di
oli minerali trasportati dai privati o per loro conto  con  modalita'
di  trasporto  atipico.  E'  considerato  atipico  il  trasporto  del
carburante in contenitori diversi dal serbatoio  di  alimentazione  o
dall'eventuale  bidone  di  scorta,  di  capacita' non superiore a 10
litri,  nonche'  il  trasporto   di   oli   minerali   destinati   al
riscaldamento   effettuato   con  mezzi  diversi  dalle  autocisterne
utilizzate da operatori professionali.