Art. 11 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle  lavorazioni
minerarie  che  si  effettuano  nell'area  oggetto  del  permesso  di
prospezione, di ricerca o della concessione  di  coltivazione  e  che
espongono al rischio di radiazioni, quando sussistono  le  condizioni
indicate nell'allegato I. Le modalita' per verificare la  sussistenza
di  tali  condizioni  sono  stabilite  con   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto  con  i
Ministri del lavoro e  della  previdenza  sociale,  della  sanita'  e
dell'ambiente, sentita l'ANPA. 
  2. La vigilanza per la tutela dai rischi  derivanti  da  radiazioni
ionizzanti dei lavoratori addetti alle attivita' di cui  al  comma  1
affidata   al   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  che  la  esercita  a  mezzo  dell'ingegnere   capo
dell'ufficio  periferico  competente  per  territorio,   avvalendosi,
nell'ambito  delle  loro  competenze,  degli  organi   del   servizio
sanitario nazionale competente per territorio, nonche' dell'ANPA. 
  3. Ove ricorrano le condizioni di applicabilita' di cui al comma 1,
il decreto di concessione mineraria previsto  dal  regio  decreto  29
luglio 1927 n. 1443, e successive modifiche ed integrazioni,  emanato
sentita l'ANPA per gli aspetti di protezione dei lavoratori  e  della
popolazione dal rischio di radiazioni ionizzanti. 
  4. Il decreto di concessione mineraria tiene luogo  degli  obblighi
di cui ai capi V, VI e  VII  del  presente  decreto,  attinenti  alle
attivita' di cui al comma 1. 
  5. Per quanto non disciplinato dal presente capo  si  applicano  le
disposizioni   del   capo   VIII,   estendendo   all'ingegnere   capo
dell'ufficio periferico competente  per  territorio  la  trasmissione
della documentazione concernente la sorveglianza fisica e medica  cui
sono tenuti, ai sensi del predetto capo VIII, i datori di lavoro  nei
confronti degli organi di vigilanza. 
 
    

          Nota all'art. 11:
          - Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, conv. con  modificazioni
          in  legge 7 novembre 1941, n. 1360, reca "Norme legislative
          per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere
          nel  Regno  (legge  mineraria)".  Si  trascrive  il   testo
          dell'art. 18:
          "Art.  18.  -  La  concessione  e'  fatta  con  decreto del
          Ministro per l'economia nazionale, sentito  il  parere  del
          Consiglio superiore delle miniere.
           Il decreto di concessione contiene:
          a)    la indicazione del concessionario e del suo domicilio
          che deve essere stabilito od eletto nella provincia in  cui
          trovasi la miniera;
          b)  la durata della concessione;
          c)   la natura, la situazione, l'estensione della miniera e
          la sua delimitazione;
          d)  l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi  dal
          concessionario ai termini dell'art. 25;
          e)   l'ammontare del premio e dell'indennita' eventualmente
          dovuta al ricercatore ai sensi dell'art. 16;
          f)  tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda
          subordinare la concessione;
          g)  l'indicazione dell'eventuale partecipazione dello Stato
          ai profitti dell'azienda, da determinarsi dopo  aver  udito
          il Ministro per le finanze.
          Al  decreto  saranno  uniti  la planimetria e il verbale di
          delimitazione della concessione.
          Il decreto, che sara' registrato con la tassa fissa di lire
          10 (12), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e
          trascritto all'ufficio delle ipoteche".
          - L'art. 4 del successivo D.P.R. 28 giugno  1955,  n.  620,
          stabilisce inoltre che:
          "Art.  4.- La concessione per la coltivazione di giacimenti
          di minerali di interesse locale, salvo quanto disposto  dal
          successivo  articolo,  e' accordata dall'ingegnere capo del
          Distretto minerario.
L'ingegnere capo del Distretto minerario, prima di emettere l'atto di
concessione, e' tenuto  a  dare  comunicazione  alla  Amministrazione
provinciale,  alla Camera di commercio, industria e agricoltura ed ai
Comuni interessati  per  territorio,  delle  domande  che  gli  siano
presentate;   gli   enti   suddetti  possono  presentare  le  proprie
osservazioni entro  trenta  giorni  dalla  data  della  comunicazione
stessa.
          Contro  il  provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto
          minerario, che accolga o neghi la concessione,  e'  ammesso
          ricorso  gerarchico  al  Ministro  per l'industria e per il
          commercio, che decide sentito il Consiglio superiore  delle
          miniere".