Art. 11 Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle lavorazioni minerarie che si effettuano nell'area oggetto del permesso di prospezione, di ricerca o della concessione di coltivazione e che espongono al rischio di radiazioni, quando sussistono le condizioni indicate nell'allegato I. Le modalita' per verificare la sussistenza di tali condizioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dell'ambiente, sentita l'ANPA. 2. La vigilanza per la tutela dai rischi derivanti da radiazioni ionizzanti dei lavoratori addetti alle attivita' di cui al comma 1 affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita a mezzo dell'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per territorio, avvalendosi, nell'ambito delle loro competenze, degli organi del servizio sanitario nazionale competente per territorio, nonche' dell'ANPA. 3. Ove ricorrano le condizioni di applicabilita' di cui al comma 1, il decreto di concessione mineraria previsto dal regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, e successive modifiche ed integrazioni, emanato sentita l'ANPA per gli aspetti di protezione dei lavoratori e della popolazione dal rischio di radiazioni ionizzanti. 4. Il decreto di concessione mineraria tiene luogo degli obblighi di cui ai capi V, VI e VII del presente decreto, attinenti alle attivita' di cui al comma 1. 5. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni del capo VIII, estendendo all'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per territorio la trasmissione della documentazione concernente la sorveglianza fisica e medica cui sono tenuti, ai sensi del predetto capo VIII, i datori di lavoro nei confronti degli organi di vigilanza.
Nota all'art. 11: - Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, conv. con modificazioni in legge 7 novembre 1941, n. 1360, reca "Norme legislative per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno (legge mineraria)". Si trascrive il testo dell'art. 18: "Art. 18. - La concessione e' fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere. Il decreto di concessione contiene: a) la indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui trovasi la miniera; b) la durata della concessione; c) la natura, la situazione, l'estensione della miniera e la sua delimitazione; d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell'art. 25; e) l'ammontare del premio e dell'indennita' eventualmente dovuta al ricercatore ai sensi dell'art. 16; f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione; g) l'indicazione dell'eventuale partecipazione dello Stato ai profitti dell'azienda, da determinarsi dopo aver udito il Ministro per le finanze. Al decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione. Il decreto, che sara' registrato con la tassa fissa di lire 10 (12), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e trascritto all'ufficio delle ipoteche". - L'art. 4 del successivo D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, stabilisce inoltre che: "Art. 4.- La concessione per la coltivazione di giacimenti di minerali di interesse locale, salvo quanto disposto dal successivo articolo, e' accordata dall'ingegnere capo del Distretto minerario. L'ingegnere capo del Distretto minerario, prima di emettere l'atto di concessione, e' tenuto a dare comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, industria e agricoltura ed ai Comuni interessati per territorio, delle domande che gli siano presentate; gli enti suddetti possono presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa. Contro il provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che accolga o neghi la concessione, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere".