Art. 11
(Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive)
1.  Il  datore  di lavoro prende le misure e le precauzioni adatte al
   tipo di attivita', al fine di:
   a) prevenire, rilevare e combattere l'insorgere e il propagarsi di
      incendi e di esplosioni;
   b) impedire la formazione, l'accumulo  e  l'innesco  di  atmosfere
      esplosive o nocive alla salute.