Art. 11
              (Iniziative finalizzate all'innovazione)
1.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  anche su proposta del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale
per   la   qualita'   dell'istruzione,  di  una  o  piu'  istituzioni
scolastiche,   di   uno   o   piu'  Istituti  regionali  di  ricerca,
sperimentazione  e  aggiornamento educativi, di una o piu', Regioni o
enti   locali,  promuove,  eventualmente  sostenendoli  con  appositi
finanziamenti  disponibili  negli  ordinari stanziamenti di bilancio,
progetti  in  ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare
possibili  innovazioni  riguardanti  gli  ordinamenti degli studi, la
loro  articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i
processi  di  continuita' e orientamento. Riconosce altresi' progetti
di   iniziative  innovative  delle  singole  istituzioni  scolastiche
riguardanti  gli  ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi
dell'articolo  8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
2.  I  progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare
con  chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti
a  valutazione  dei  risultati,  sulla  base dei quali possono essere
definiti  nuovi  curricoli  e nuove scansioni degli ordinamenti degli
studi,  con  le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere
riconosciute   istituzioni  scolastiche  che  si  caratterizzano  per
l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate
anche  nel  quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi
203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4.  E'  riconosciuta piena validita' agli studi compiuti dagli alunni
nell'ambito  delle  iniziative  di cui al comma 1, secondo criteri di
corrispondenza  fissati  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.
5.  Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi
decreti,  le  specificita' ordinamentali e organizzative delle scuole
riconosciute  ai  sensi  dell'articolo  278,  comma  5,  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
 
          Note all'art. 11:
            -  Si  riporta il testo dell'art. 2, commi 203 e seguenti
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
            "Art.  2  (Misure  in  materia  di  servizi  di  pubblica
          utilita'   e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e  dello
          sviluppo). (Omissis).
            203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'  di
          soggetti   pubblici   e   privati  ed  implicano  decisioni
          istituzionali  e  risorse  finanziarie   a   carico   delle
          amministrazioni   statali,   regionali   e  delle  province
          autonome nonche' degli enti locali possono essere  regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti:
             a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la
          regolamentazione  concordata tra soggetti pubblici o tra il
          soggetto  pubblico  competente  e  la  parte  o  le   parti
          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
          riferiti  ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
          una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
             b)  "Intesa  istituzionale  di  programma",  come   tale
          intendendosi   l'accordo   tra   amministrazione  centrale,
          regionale o delle province autonome con cui  tali  soggetti
          si  impegnano  a collaborare sulla base di una ricognizione
          programmatica delle risorse  finanziarie  disponibili,  dei
          soggetti   interessati  e  delle  procedure  amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi d'interesse comune o  funzionalmente  collegati.
          La  gestione  finanziaria  degli interventi per i quali sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'  di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti   ed
          organismi  pubblici, anche operanti in regime privatistico,
          puo' attuarsi secondo le  procedure  e  modalita'  previste
          dall'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
          aprile 1994, n. 367;
             c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi
          l'accordo con enti locali  ed  altri  soggetti  pubblici  e
          privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in
          attuazione  di una intesa istituzionale di programma per la
          definizione di un  programma  esecutivo  di  interventi  di
          interesse  comune  o funzionalmente collegati. L'accordo di
          programma quadro indica in particolare: 1) le  attivita'  e
          gli  interventi  da  realizzare,  con  i  relativi  tempi e
          modalita' di attuazione e con i  termini  ridotti  per  gli
          adempimenti  procedimentali;  2)  i  soggetti  responsabili
          dell'attuazione delle singole attivita' ed  interventi,  3)
          gli  eventuali  accordi  di programma ai sensi dell'art. 27
          della  legge  8  giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali
          conferenze   di   servizi   o  convenzioni  necessarie  per
          l'attuazione  dell'accordo;  5)  gli  impegni  di   ciascun
          soggetto,   nonche'   del  soggetto  cui  competono  poteri
          sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;  6)
          i  procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
          tra i soggetti  partecipanti  all'accordo;  7)  le  risorse
          finanziarie   occorrenti   per   le  diverse  tipologie  di
          intervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche
          reperite  tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
          i soggetti responsabili per il monitoraggio e  la  verifica
          dei risultati.  L'accordo di programma quadro e' vincolante
          per  tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
          atti e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in  attuazione
          dell'accordo   di   programma  quadro  sono  in  ogni  caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli atti di esecuzione  dell'accordo  di  programma  quadro
          possono  derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
          contabilita',    salve    restando    le    esigenze     di
          concorrenzialita'   e  trasparenza  e  nel  rispetto  della
          normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente  e
          di  valutazione  di  impatto ambientale. Limitatamente alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte   adottate   dai  soggetti  pubblici  interessati
          territorialmente  e per competenza istituzionale in materia
          urbanistica possono comportare gli  effetti  di  variazione
          degli  strumenti  urbanistici  gia'  previsti dall'art. 27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
             d)  "Patto   territoriale",   come   tale   intendendosi
          l'accordo,  promosso  da  enti  locali, parti sociali, o da
          altri soggetti pubblici o privati con i  contenuti  di  cui
          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
          interventi   caratterizzato   da   specifici  obiettivi  di
          promozione dello sviluppo locale;
             e) "Contratto di programma", come tale  intendendosi  il
          contratto    stipulato    tra   l'amministrazione   statale
          competente, grandi imprese, consorzi  di  medie  e  piccole
          imprese  e  rappresentanze  di distretti industriali per la
          realizzazione  di  interventi  oggetto  di   programmazione
          negoziata;
             f)  "Contratto  di  area",  come  tale  intendendosi  lo
          strumento operativo, concordato tra amministrazioni,  anche
          locali,  rappresentanze  dei  lavoratori  e  dei  datori di
          lavoro, nonche' eventuali altri soggetti  interessati,  per
          la  realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
          sviluppo  e  la  creazione  di  una  nuova  occupazione  in
          territori  circoscritti,  nell'ambito  delle  aree di crisi
          indicate dal Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del Ministero del bilancio e della programmazione
          economica e sentito il parere delle competenti  Commissioni
          parlamentari,  che  si  pronunciano  entro  quindici giorni
          dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
          nuclei di industrializzazione situati nei territori di  cui
          all'obiettivo  1  del Regolamento CEE n. 2052 / 88, nonche'
          delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
          della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  che   presentino
          requisiti  di  piu'  rapida  attivazione di investimenti di
          disponibilita' di aree attrezzate e di  risorse  private  o
          derivanti  da  interventi  normativi. Anche nell'ambito dei
          contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori  i
          trattamenti  retributivi  previsti  dall'art.  6,  comma 9,
          lettera c), del decreto- legge  9  ottobre  1989,  n.  338,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n. 389.
            204.  Agli  interventi  di  cui  alle lettere d) e f) dei
          comma  203  si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 203.
            205.  Il Comitato interministeriale per la programmazione
          economica, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  con  deliberazione  adottata  su proposta del
          Ministro del bilancio  e  della  programmazione  economica,
          approva le intese istituzionali di programma.
            206.  Il  CIPE,  con  le  procedure di cui al comma 205 e
          sentite  le  Commissioni  parlamentari  competenti  che  si
          pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera
          le  modalita'  di  approvazione dei contratti di programma,
          dei patti territoriali  e  dei  contratti  di  area  e  gli
          eventuali  finanziamenti  limitatamente  ai territori delle
          aree depresse; puo' definire altresi'  ulteriori  tipologie
          della   contrattazione   programmata   disciplinandone   le
          modalita' di proposta, di approvazione, di  attuazione,  di
          verifica e controllo.
            207.   In  sede  di  riparto  delle  risorse  finanziarie
          destinate  allo  sviluppo  delle  aree  depresse,  il  CIPE
          determina  le  quote da riservare per i contratti di area e
          per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita
          dai commi da 203 a 214 del presente articolo ai fini  della
          relativa  attuazione.  Le  predette  somme, da iscrivere su
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          del tesoro, sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti,
          che   provvede   ai   relativi   pagamenti  in  favore  dei
          beneficiari. Al medesimo capitolo fanno  carico  anche  gli
          importi  da  corrispondere alla Cassa depositi e prestiti a
          titolo di commissione per il servizio reso ovvero a  titolo
          di interesse sulle eventuali anticipazioni effettuate.
            208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con
          l'Unione  europea,  con  deliberazione adottata su proposta
          del Ministro del bilancio e della programmazione economica,
          previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari
          reso nel termine di quindici giorni dall'assegnazione della
          proposta:  a)  individua  le aree situate nel territorio di
          cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n.    2052/88,  e
          successive modificazioni, interessate da contratti d'area o
          da   patti   territoriali,   nelle   quali   sono  concesse
          agevolazioni fiscali dirette ad  attrarre  investimenti  in
          attivita'  produttive e a favorire lo sviluppo delle stesse
          attivita'. Le aree sono individuate in  numero  e  in  modo
          tale   da   perseguire  la  crescita  omogenea  dell'intero
          territorio  di  cui  all'obiettivo,  tenendo  conto   della
          rispondenza      alle     finalita'     della     dotazione
          infrastrutturale; b) definisce le  attivita'  ammesse  alla
          incentivazione  fiscale  anche  sulla  base del criterio di
          evitare l'insorgere di nuovi   squilibri  interregionali  e
          infraregionali;    c)   determina   le   intensita'   delle
          agevolazioni nei limiti temporali e quantitativi concordati
          con l'Unione europea, in misura  decrescente  nel  tempo  e
          comunque  inizialmente  non superiore al 50 per cento delle
          imposte sui redditi e altresi' stabilisce, ove  necessario,
          le  compensazioni  anche  parziali  per  le  minori entrate
          regionali; d) stabilisce le condizioni e le  modalita'  per
          l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ed
          in  particolare per l'approvazione e per la fruizione delle
          agevolazioni, favorendo la massima celerita' delle relative
          procedure   in   relazione   alle   caratteristiche   degli
          investimenti  ammissibili;  e) individua le amministrazioni
          competenti   a   svolgere   l'attivita'   di    istruttoria
          tecnico-economica  dei progetti di investimento e quella di
          monitoraggio e  verifica  dell'attuazione  dei  progetti  e
          dell'attivita'  delle  imprese  per il periodo di fruizione
          delle agevolazioni, anche  ai  fini  dell'eventuale  revoca
          delle agevolazioni stesse.
            209.  Il  comma  1,  lettere b), c), d), e), e-bis), e il
          comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio  1995,  n.
          32,  convertito  dalla  legge  7  aprile 1995, n. 104, come
          modificato dall'art. 8 del decreto- legge 23  giugno  1995,
          n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1995,  n. 341, sono abrogati. Restano in vigore le delibere
          del CIPE di disciplina della programmazione negoziata salvo
          delibere  modificative  da  adottarsi  dal  CIPE   con   le
          modalita' del comma 207.
            210.   Per   le   iniziative  produttive  intraprese  nei
          territori di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.   32, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  7  aprile  1995,  n.  104,  e'
          riconosciuto, per l'anno di inizio di attivita' e per i due
          successivi,  un  credito di imposta pari, per ciascun anno,
          al 50 per cento  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito
          di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni
          dell'anno  cui  compete;  il  credito  e' utilizzato per il
          versamento della detta imposta e non puo' essere superiore,
          per  ciascun  anno,  a  lire  5  milioni.  Per  le   stesse
          iniziative e' concessa per i medesimi periodi di imposta la
          riduzione  al  50  per  cento  dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive;  la  riduzione   non   puo'   essere
          superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno.
          Per   le   iniziative   produttive  intraprese  nelle  aree
          territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE  n.
          2052/88,  le  predette disposizioni si applicano per l'anno
          di inizio di attivita' e per i cinque successivi.
            211. Le agevolazioni previste dal comma 210 si  applicano
          ai  soggetti  che:  a)  avendo  eta'  inferiore  a  32 anni
          presentano per la prima volta la  dichiarazione  di  inizio
          dell'attivita' ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b)
          fruiscono  di trattamento di integrazione salariale, se non
          in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di
          anzianita'; c) sono  disoccupati  ai  sensi  dell'art.  25,
          comma  5.  lettere  a) e b), della legge 23 luglio 1991, n.
          223; d) sono portatori di handicap, ai  sensi  dell'art.  3
          della   legge   5   febbraio  1992,  n.  104;  e)  iniziano
          un'attivita' nel campo dell'efficienza energetica  e  della
          promozione  di fonti rinnovabili di energia o assimilate di
          cui alla legge 9  gennaio  1991,  n.  9,  nel  campo  della
          raccolta  differenziata  e del riciclaggio dei rifiuti, nel
          campo  del  risanamento  idrogeologico  del  territorio  o,
          comunque,  per  il ripristino ambientale, e nel campo della
          progettazione   e   attuazione   di   interventi   per   la
          riqualificazione,  la manutenzione o il restauro dei centri
          storici per la produzione di beni ai quali e' assegnato  il
          marchio  di qualita' ecologica di cui al Regolamento CEE n.
          880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.
            212. Le disposizioni del comma  210  si  applicano  anche
          alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai
          sensi  dell'art.  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  alle  aziende
          coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che
          tutti  i  soggetti  appartenenti  alle  stesse  abbiano   i
          requisiti  indicati nel comma 211. Il credito di imposta di
          cui al comma 210 e' elevato a lire 7 milioni; l'importo non
          utilizzato dai soggetti di  cui  al  citato  art.    5,  e'
          attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci
          o,    associati    in   quote   proporzionali   alla   loro
          partecipazione agli utili; per  le  aziende  coniugali  non
          gestite  in  forma  societaria  il  credito  di  imposta e'
          attribuito in  quote  di  uguale  importo  a  ciascuno  dei
          coniugi.
            213.  Le  disposizioni  del comma 210 non si applicano ai
          soggetti di cui all'art. 87 del testo unico  delle  imposte
          sui   redditi  ne'  per  i  settori  esclusi  di  cui  alla
          Comunicazione della Commissione delle Comunita' europee  96
          /  C  68  /  06  e  le  agevolazioni  ivi previste non sono
          cumulabili con altri  benefici  accordati  ai  sensi  della
          predetta Comunicazione.
            214.  Le  disposizioni  di  cui ai commi da 203 a 214 del
          presente articolo  sono  attuate  a  valere  sulle  risorse
          finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.
            215.  Con  decorrenza  dal  1 gennaio 1997 cessa di avere
          efficacia la disciplina prevista  dall'art.  49,  comma  3,
          secondo  periodo,  della  legge  9 marzo 1989, n. 88. A far
          tempo da tale data la classificazione dei datori di  lavoro
          deve   essere  effettuata  esclusivamente  sulla  base  dei
          criteri di inquadramento stabiliti dal  predetto  art.  49.
          Restano  comunque  validi  gli  inquadramenti  derivanti da
          leggi speciali o  conseguenti  a  decreti  di  aggregazione
          emanati  ai  sensi  dell'art. 34 del decreto del Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.   Per  le  aziende
          inquadrate  nel  ramo  industria anteriormente alla data di
          entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 e' fatta salva
          la possibilita' di mantenere, per  il  personale  dirigente
          gia'   iscritto   all'INPDAI,  l'iscrizione  presso  l'ente
          stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata di 0,3 punti
          percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta
          dagli iscritti alla gestione di cui all'art. 34 della legge
          n. 88 del 1989.
            216. All'art. 14, comma 1, nella linea,  della  legge  27
          febbraio   1985,   n.   49,   le  parole:  "le  cooperative
          appartenenti  al  settore  di  produzione  e  lavoro"  sono
          sostituite dalle seguenti: "le cooperative, ivi comprese le
          piccole  societa'  cooperative,  appartenenti al settore di
          produzione e lavoro".
            217. Le cooperative sociali che associno anche lavoratori
          dotati dei requisiti di cui all'art. 14, comma  1,  lettera
          a) della legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono accedere ai
          benefici  della  legge stessa.   La partecipazione prevista
          dall'art. 17 della citata legge 27 febbraio  1985,  n.  49,
          sara'  commisurata, nei limiti previsti dai commi 3 e 5, al
          capitale sottoscritto da tali soci lavoratori.
            218.   Le   societa'   finanziarie  costituite  ai  sensi
          dell'art.16  della  legge  27  febbraio  1985,  n.49,   per
          svolgere  attivita'  di  promozione  delle  finalita' della
          legge medesima e  di  sensibilizzazione  alla  salvaguardia
          dell'occupazione  attraverso la costituzione di cooperative
          di produzione e lavoro ai sensi dell'art. 14 della legge 27
          febbraio 1985, n.49, sono autorizzate a stipulare  apposite
          convenzioni  con il Ministero dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato.  Alla  remunerazione  delle  attivita'
          svolte  sulla  base  di dette convenzioni sono destinati, a
          valere  sulla  attuale  consistenza  del  Fondo   per   gli
          interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui
          all'art.  17  della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49, un
          miliardo per l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno  degli
          anni 1998 e 1999.
            219.  All'art. 17, comma 1, primo periodo, della legge 27
          febbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di  quattro
          anni" e la parola:  "speciale", sono soppresse.
            220.  Al  comma  2  dell'art.  17 della legge 27 febbraio
          1985, n. 49, dopo la parola: "partecipino" sono inserite le
          seguenti: "anche con le modalita' previste dagli articoli 4
          e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".
            221. (Omissis).
            222. Al  fondo  previsto  dall'art.  17  della  legge  27
          febbraio  1985, n.   49, sono conferite le somme di lire 30
          miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno
          degli anni 1996 e 1997.
            223. Tra i soggetti di cui all'art. 14, comma 1,  lettera
          a),  della  legge  27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i
          lavoratori dipendenti da enti di diritto  pubblico  adibiti
          ad attivita' che il rispettivo ente di appartenenza intende
          affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri
          scopi istituzionali, nonche' i lavoratori gia' impegnati in
          lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente.
            224.  All'onere  derivante  dai  commi  da  216 a 223 del
          presente articolo e dall'art. 9-septies del decreto-legge 1
          ottobre 1996, n. 510 convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, pari a lire 60 miliardi per
          l'anno  1995,  a lire 100 miliardi per l'anno 1996 e a lire
          50 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire  60
          miliardi  per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo
          delle disponibilita' della  gestione  di  cui  all'art.  25
          della   legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  e  successive
          modificazioni. Tali  somme  sono  versate  all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato  per  essere assegnate ai pertinenti
          capitoli delle amministrazioni interessate; quanto  a  lire
          100  miliardi  per  l'anno 1996 a carico degli stanziamenti
          iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione
          del Ministero del tesoro per l'anno 1996 ciascuno per  lire
          50  miliardi;  quanto  a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a
          carico dello stanziamento  iscritto  al  medesimo  capitolo
          7828".
            - Si riporta il testo dell'art. 278, comma 5, del decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
            "5.  Il  Ministro  puo'  anche  riconoscere  con  proprio
          decreto,  sentiti  l'istituto  regionale  competente  e  il
          Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere
          di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per
          almeno  un  quinquennio abbiano attuato validi programmi di
          sperimentazione.  Per  ciascuna  scuola   sperimentale   il
          decreto  stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e
          degli ordinamenti e  le  modalita'  per  il  reperimento  e
          l'utilizzazione   del  personale  docente,  amministrativo,
          tecnico e ausiliario".