Art. 11.
  Introduzione dell'articolo  1-bis nel decreto del  Presidente della
Repubblica  26  marzo  1977,  n. 235,  concernente  la  delega  delle
funzioni   statali  in   materia  di   grandi  derivazioni   a  scopo
idroelettrico.
  1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1977, n. 235, e' inserito il seguente:
  "Art. 1-bis.  - 1. Con  decorrenza dal  1 gennaio 2000  e' delegato
alle  province autonome  di Trento  e di  Bolzano, per  il rispettivo
territorio,  l'esercizio   delle  funzioni  statali  in   materia  di
concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
  2. Con effetto  dalla data di cui al comma  1 le province succedono
allo Stato  nei rapporti giuridici  inerenti le funzioni  delegate in
atto con i concessionari,  ivi compresa l'acquisizione in proprieta',
ove  prevista  dalla  legge,  delle  opere  di  raccolta,  adduzione,
regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico.
  3. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, si
applicano le  disposizioni di  cui all'articolo  16, secondo  e terzo
comma, e 19-bis del decreto  del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381.
  4.  Gli   organi  statali  competenti  consegnano   alla  provincia
interessata, entro  il 31  dicembre 1999, gli  archivi e  i documenti
degli uffici statali concernenti le concessioni di grande derivazione
a scopo idroelettrico  e le opere ad esse  funzionali interessanti il
territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto
compatibili, le disposizioni  di cui all'articolo 30  del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
  5.  Ai fini  di un  ordinato esercizio  delle funzioni  delegate ai
sensi  del  comma  1  decadono  di diritto  le  domande,  e  relative
varianti, per il rilascio, la proroga  o il rinnovo di concessioni di
grandi  derivazioni  ad  uso  idroelettrico  presentate  agli  organi
competenti,  per le  quali non  sia  stato disposto  e comunicato  il
provvedimento finale entro la data  di entrata in vigore del presente
articolo.  Tuttavia   e'  in  facolta'  della   provincia  competente
autorizzare   il  proseguimento   dell'esercizio  provvisorio   degli
impianti,  con  l'indicazione  di  specifici termini  ai  fini  della
attivazione delle procedure di cui ai commi seguenti.
  6. Almeno  cinque anni prima  della scadenza di una  concessione di
grande  derivazione d'acqua  per  uso  idroelettrico, ogni  soggetto,
purche' in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari,
puo' chiedere  alla provincia  competente il rilascio  della medesima
concessione  a  condizione  che  presenti  un  programma  di  aumento
dell'energia  prodotta   o  della  potenza  installata,   nonche'  un
programma di  miglioramento e risanamento ambientale  e paesaggistico
del bacino idrografico di pertinenza.
  7. In presenza di una o  piu' richieste, la provincia competente ne
valuta l'idoneita'  e provvede  a notificare  il contenuto  di quella
ritenuta  migliore  al concessionario.  Tale  notifica  ha valore  di
preavviso   di   disdetta   della   concessione   in   scadenza.   Il
concessionario,  entro  tre mesi  dal  ricevimento  del preavviso  di
disdetta,  ove   non  abbia  presentato  un   proprio  programma  per
migliorare  la  produttivita'   dell'impianto  e  le  caratteristiche
ambientali  e  paesaggistiche  di produzione,  puo'  comunicare  alla
provincia  competente il  proprio  impegno alla  realizzazione di  un
programma avente contenuto identico  o migliorativo rispetto a quello
giudicato migliore. La mancata comunicazione determina la rinuncia al
rinnovo della concessione.
  8. La  facolta' spettante  al concessionario  uscente ai  sensi del
comma  7 spetta  altresi' agli  enti di  cui all'articolo  10 e  alle
aziende o societa' degli enti locali come individuate dall'articolo 1
del  presente decreto,  anche nel  caso in  cui i  programmi da  essi
eventualmente presentati non siano risultati i migliori.
  9.  La   provincia  competente,  ove  non   ritenga  sussistere  un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto
o  in  parte  incompatibile  con  il  mantenimento  dell'uso  a  fine
idroelettrico, rilascia  la concessione, per un  periodo trentennale,
preferendo, a  parita' di  condizioni, il  precedente concessionario,
tranne nel  caso in cui la  detta parita' di condizioni  si verifichi
rispetto al programma o all'impegno  presentato ai sensi dei commi da
6 a 8  dagli enti di cui  all'articolo 10 o dalle  aziende o societa'
degli  enti locali  come  individuate ai  sensi  dell'articolo 1  del
presente decreto.
  10. Nel caso di parita' di  condizioni, anche per effetto di quanto
disposto dai commi 7 e 8, tra i programmi o gli impegni degli enti di
cui all'articolo 10  o delle societa' o aziende degli  enti locali di
cui   all'articolo  1   del   presente  decreto   e  del   precedente
concessionario, la provincia competente  assegna agli stessi un nuovo
termine  entro   il  quale  presentare  un   programma  ulteriormente
migliorativo sotto i profili paesaggistici, ambientale e del deflusso
ad uso idropotabile e itticolturale  rispetto a quello che i soggetti
medesimi  avevano   assunto  l'impegno   di  attuare.   Nell'atto  di
assegnazione  del  nuovo  termine   la  provincia  competente  indica
altresi' i criteri per la valutazione del predetto programma.
  11. La provincia competente rilascia la concessione al soggetto che
abbia      presentato     il      programma     di      miglioramento
paesaggisticoambientale  e   di  deflussi  ad  uso   idropotabile  ed
itticolturale migliore  in conformita'  al parere di  tre qualificati
soggetti terzi,  di cui  due indicati rispettivamente  dal presidente
della  provincia  competente  e   dal  Ministro  dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato ed  il terzo  indicato d'intesa  tra il
presidente della provincia  e il Ministro stessi, ovvero,  in caso di
mancata intesa, indicato dal presidente  del tribunale di Trento o di
Bolzano   secondo   la   rispettiva   competenza   territoriale.   Le
determinazioni   del  Ministro   dell'industria,   del  commercio   e
dell'artigianato sono assunte di concerto  con il Ministro dei lavori
pubblici.
  12. Nei  casi diversi dal comma  6, compreso il caso  di decadenza,
rinuncia o  revoca, fermo  restando quanto previsto  dal comma  9, la
provincia competente  indice gara  pubblica per  l'attribuzione della
concessione.  Nei casi  diversi rispetto  alla decadenza,  rinuncia o
revoca,  la gara  e' indetta  non  oltre cinque  anni antecedenti  la
scadenza.  La provincia  competente individua  il soggetto  vincitore
della  gara  pubblica,  ne   da'  comunicazione  agli  interessati  e
trasmette il  programma presentato  dal soggetto  risultato vincitore
agli enti di cui all'articolo 10  ovvero alle aziende o alle societa'
degli  enti locali,  come  individuate nell'articolo  1 del  presente
decreto. I predetti enti e  societa' hanno diritto di comunicare alla
provincia  competente  entro  i  tre mesi  successivi  alla  data  di
ricevimento della comunicazione il proprio impegno alla realizzazione
di un programma  avente contenuto identico o  migliorativo rispetto a
quello  giudicato piu'  idoneo. La  provincia competente  rilascia la
concessione  preferendo  a parita'  di  condizioni  gli enti  di  cui
all'articolo 10  ovvero le  aziende o le  societa' degli  enti locali
come individuate  nell'articolo 1 del presente  decreto. La provincia
determina,  con proprio  provvedimento, i  requisiti organizzativi  e
finanziari, i  parametri di  aumento della  energia prodotta  e della
potenza installata nonche' le  modalita' di valutazione degli aspetti
di natura paesaggistica ed ambientale concernente le procedure di cui
ai commi 6, 7, 9, 10 e 11 e al presente comma.
  13. Fermo restando  quanto disposto dal comma  2, al concessionario
uscente spetta un'indennita'  stabilita con le modalita'  e i criteri
di cui all'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  14. Salvo quanto disposto dal comma 15 le concessioni per le grandi
derivazioni a scopo idroelettrico scadute,  entro il 31 dicembre 1998
sono prorogate fino  al 31 dicembre 2001 e i  titolari di concessione
interessati  proseguono l'attivita'  senza necessita'  di alcun  atto
amministrativo dandone comunicazione  alla amministrazione concedente
nonche' alla provincia interessata entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore  del presente articolo. Il  termine quinquennale di
cui al comma 6 e' ridotto a dodici mesi.
  15. Le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. e quelle scadute o in
scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate alle aziende o societa'
degli  enti  locali  per  grandi derivazioni  a  scopo  idroelettrico
scadono il 31 dicembre 2010 ovvero sono prorogate alla medesima data.
Resta  fermo quanto  previsto dalle  convenzioni in  atto tra  Enel e
province  autonome in  materia  di subingresso  nella titolarita'  di
concessioni  idroelettriche e  nell'esercizio  dei relativi  impianti
acquisiti  dall'Enel  da  autoproduttori,  prescindendo  dai  compiti
affidati  dalle   medesime  convenzioni  al  soppresso   Comitato  di
coordinamento delle  attivita' elettriche  di cui all'articolo  9 del
presente  decreto  nel  testo previgente  alle  modifiche  introdotte
dall'articolo 18 del decreto di approvazione del presente articolo.
  16. I  proventi derivanti dall'utilizzo delle  acque pubbliche, ivi
compresi i  canoni demaniali di  concessione di grandi  derivazioni a
scopo   idroelettrico,  spettano   alla   provincia  competente   per
territorio.   Le   concessioni   di  grande   derivazione   a   scopo
idroelettrico, ivi  compresi i canoni demaniali  di concessione, sono
disciplinati con  legge provinciale  nel rispetto dei  principi della
legislazione statale e degli obblighi comunitari.".
 
           Note all'art. 11:
            - Il testo vigente dell'art. 1  del D.P.R. n. 235/1997 e'
          riportato nell'art. 10 del presente decreto.
            -  Il  testo dei commi  secondo e terzo  dell'art. 16 del
          D.P.R. 22 marzo 1974,  n.  381,  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 4.
            -   L'art.  19-bis del  D.P.R.  22  marzo  1974,  n. 381,
          e'  stato introdotto dall'art. 8 del presente decreto.
            - Il testo dell'art. 30 del citato D.P.R. 22 marzo  1974,
          n. 381, e' riportato nelle note all'art. 4.
            - Per  il testo dell'art.  10 del citato  D.P.R. 26 marzo
          1977, n.  235, v. nelle note all'art. 19.
            -  L'art.  25 del citato regio  decreto 11 dicembre 1933,
          n. 1775, e' il seguente:
            "Art.  25. -  Al  termine dell'utenza  e nei   casi    di
          decadenza    o rinuncia,   nelle grandi   derivazioni   per
          forza  motrice, passano  in proprieta' dello Stato,   senza
          compenso,  tutte le  opere di raccolta, di regolazione e di
          condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in  stato
          di regolare funzionamento.
            Lo  Stato  ha anche facolta' di immettersi nell'immediato
          possesso di ogni  altro  edificio,   macchinario,  impianto
          di      utilizzazione,     di  trasformazione       e    di
          distribuzione  inerente   alla  concessione, corrispondendo
          agli aventi  diritto un  prezzo uguale  al valore  di stima
          del   materiale   in   opera,    calcolato    al    momento
          dell'immissione  in  possesso,    astraendo  da   qualsiasi
          valutazione del  reddito da  esso ricavabile.  In  mancanza
          di  accordo    la  controversia  e' deferita ad un collegio
          arbitrale costituito di tre   membri, di cui  uno  nominato
          dal   Ministro      dei        lavori     pubblici,     uno
          dall'interessato,   il  terzo d'accordo tra le parti, o  in
          mancanza  di  accordo,  dal  presidente del Tribunale delle
          acque.
            Per esercitare  la facolta'  di cui al  precedente comma,
          lo Stato deve  preavvisare    gli  interessati   tre   anni
          prima  del  termine dell'utenza.
            Nel  caso  di  decadenza  o  rinuncia  non  occorre  tale
          preavviso.
            Agli effetti del secondo comma   del  presente  articolo,
          per impianti di  trasformazione  e  distribuzione  inerenti
          alla    concessione   si intendono  quelli che  trasportano
          prevalentemente energia    prodotta  dall'impianto  cui  si
          riferisce la concessione".
            -  Il    testo  dell'art. 9   del citato D.P.R.  26 marzo
          1977,  n. 235, nella sua formulazione  originaria,  era  il
          seguente:
            "Art. 9.  - Al fine  di coordinare  le esigenze nazionali
          e   quelle  provinciali,    provvedendo    al    fabbisogno
          territoriale   con   la   piu' razionale      utilizzazione
          delle   risorse  locali   attribuite  alle provincie e agli
          enti locali rispettivamente ai sensi del primo e del quarto
          comma   dell'art.   13  dello   statuto  e  relative  norme
          di attuazione,  e'  costituito  presso   il   Commissariato
          del    Governo territorialmente   competente  un   comitato
          di  coordinamento   delle attivita'   elettriche,  composto
          da    tre    rappresentanti  dello    Stato  nominati   dal
          Presidente  del  Consiglio dei   Ministri,   tra i    quali
          almeno uno designato dall'Enel,  e tre rappresentanti della
          provincia  interessata  nominati  dalla  rispettiva  giunta
          provinciale, tra i quali almeno  uno  designato dagli  enti
          locali  che esercitano  attivita' elettriche.
            Nello  stesso  modo  si  provvede  alla nomina dei membri
          supplenti.
             Per raggiungere le finalita' di cui al primo comma:
            a)  fra le  imprese degli  enti locali,   tra queste    e
          l'Enel    ed  i soggetti   indicati nei   numeri   6   ed 8
          dell'art.  4  della legge  6 dicembre 1962, n. 1643,   sono
          ammessi  cessioni,  scambi, vettoriamenti e  diversioni  di
          energia   elettrica secondo    le    previsioni    di    un
          programma di interscambio a livello provinciale;
            b)  per    energia  elettrica    accedente il fabbisogno,
          prodotta dagli enti ed  imprese diversi dall'Enel, di   cui
          al  n.  3    dell'art. 10 del decreto del  Presidente della
          Repubblica 18 marzo  1965, n.  342, si intende    l'energia
          eccedente  il fabbisogno  territoriale complessivo compreso
          nel    programma di  interscambio, deliberato dal  comitato
          di coordinamento.  Per  tale  energia  resta  fermo  quanto
          disposto  dall'art.   10, punto 3),  del citato decreto del
          Presidente  della Repubblica n.  342. L'energia  utilizzata
          ai  sensi dell'art. 4, n. 6,  della legge 6 dicembre  1962,
          n. 1643,   dalle   imprese    autoproduttrici  fuori    del
          territorio   provinciale     e'  considerata  compresa  nel
          fabbisogno delle imprese stesse.
            Il comitato di coordinamento delibera in  particolare  in
          ordine:
              1) al programma del fabbisogno territoriale;
            2)   al   piano tecnico  di  interconnessione  delle reti
          elettriche  nonche'  a  proposte  relative    ad  eventuali
          interconnessioni delle reti tra le due province;
            3)  al  programma  e,  tenuto conto delle caratteristiche
          dell'energia, alle condizioni    tecniche  ed    economiche
          dell'interscambio  di  cui al comma  precedente,  anche  ai
          sensi dell'art.  11  del  decreto   del Presidente    della
          Repubblica  18    marzo    1965,    n. 342,   nonche'   per
          soddisfare eventuali  richieste dell'Enel,  di cui all'art.
          12 dello stesso  decreto;  in   quest'ultima   ipotesi   il
          prezzo   dell'energia corrisponde a quello determinato  per
          l'energia  fornita   in   attuazione   del   programma   di
          interscambio.   Delibera  anche  su    eventuali  scambi  o
          acquisti di energia   con  imprese  elettriche  diverse  da
          quelle di cui alla lettera a) del comma precedente.
            Le    autorizzazioni previste   dagli articoli   7, salvi
          gli  impianti  relativi  a     concessioni  di      piccole
          derivazioni   idroelettriche,    e  21  del  decreto    del
          Presidente della    Repubblica  n.  342,    possono  essere
          concesse  se  compatibili  con  le   previsioni di sviluppo
          deliberate dal comitato di cui al primo comma.
            Le deliberazioni  di cui ai numeri   1), 2) e  3)    sono
          comunicate al Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
          l'artigianato    e    rese  vincolanti  a tutti gli effetti
          mediante decreto dello stesso Ministro  da  pubblicare  nel
          bollettino  ufficiale  della regione   e per estratto nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
            Le    disposizioni  del    penultimo    ed ultimo   comma
          dell'art. 9  del decreto del Presidente   della  Repubblica
          18  marzo 1965,  n. 342, sono estese agli enti locali delle
          province di Trento e di Bolzano.
            Le comunicazioni  di cui  agli articoli  8 e   19,  primo
          comma,  del  decreto  del  Presidente   della Repubblica 18
          marzo  1965,    n.  342,  sono  effettuate    anche    alla
          provincia     competente,   alla  quale  l'Enel comunica  i
          dati relativi  alla  sua  attivita' nel   territorio.    La
          provincia  comunica all'Enel i dati relativi alle attivita'
          elettriche ai sensi dell'art.  13  dello  statuto  e  delle
          disposizioni del presente decreto.
            L'attuazione   del  presente    articolo  e'  subordinata
          all'approvazione  del    piano    provinciale    di     cui
          all'art.  2  o  alla  costituzione dell'azienda provinciale
          di cui all'art. 10".