Art. 11 Criteri per la determinazione dell'indennizzo 1. In caso di invalidita' permanente, la prestazione assicurativa consiste nella erogazione di un indennizzo la cui misura e' determinata facendo applicazione della apposita «tabella lesioni» in allegato A) al presente decreto. 2. I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidita' permanente in misura inferiore al 10%. Resta fermo che, in caso di lesioni plurime, l'indennizzo e' dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite.