Art. 11 
 
 
     Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini 
 
  1. I tirocini formativi e di orientamento possono  essere  promossi
unicamente  da  soggetti  in  possesso  degli   specifici   requisiti
preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione  di
idonee garanzie all'espletamento  delle  iniziative  medesime.  Fatta
eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
i soggetti in  trattamento  psichiatrico,  i  tossicodipendenti,  gli
alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di  detenzione,
i tirocini formativi e di orientamento non  curriculari  non  possono
avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese,  e  possono
essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati  o  neo-laureati
entro e non  oltre  dodici  mesi  dal  conseguimento  ((del  relativo
titolo)) di studio. 
  2. In assenza di ((specifiche regolamentazioni)) regionali  trovano
applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni  di  cui  al
comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.  196,
e il relativo regolamento di attuazione. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo  18  della  legge  24
          giugno  1997,  n.  196  (Norme  in  materia  di  promozione
          dell'occupazione): 
              "Art. 18. Tirocini formativi e di orientamento. 
              1. Al fine di  realizzare  momenti  di  alternanza  tra
          studio e lavoro e  di  agevolare  le  scelte  professionali
          mediante  la  conoscenza  diretta  del  mondo  del  lavoro,
          attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore
          di soggetti che hanno gia' assolto l'obbligo scolastico  ai
          sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 ,  con  decreto
          del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
          concerto  con  il  Ministro  della   pubblica   istruzione,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da adottarsi ai  sensi  dell'articolo  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 , sono emanate, entro nove  mesi  dalla
          data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge,
          disposizioni nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
          generali: 
              a) possibilita' di  promozione  delle  iniziative,  nei
          limiti  delle  risorse  rese  disponibili   dalla   vigente
          legislazione, anche su proposta  degli  enti  bilaterali  e
          delle associazioni sindacali dei datori  di  lavoro  e  dei
          lavoratori,   da   parte   di   soggetti   pubblici   o   a
          partecipazione pubblica e di soggetti  privati  non  aventi
          scopo di  lucro,  in  possesso  degli  specifici  requisiti
          preventivamente determinati in funzione di idonee  garanzie
          all'espletamento   delle   iniziative   medesime    e    in
          particolare:  agenzie  regionali  per  l'impiego  e  uffici
          periferici del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale;   universita';    provveditorati    agli    studi;
          istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di
          studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
          orientamento, ovvero a partecipazione pubblica  o  operanti
          in regime di convenzione  ai  sensi  dell'articolo  5 della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunita' terapeutiche enti
          ausiliari e cooperative  sociali,  purche'  iscritti  negli
          specifici  albi  regionali,  ove  esistenti;   servizi   di
          inserimento  lavorativo  per  disabili  gestiti   da   enti
          pubblici delegati dalla regione; 
              b) attuazione delle iniziative nell'ambito di  progetti
          di orientamento e di formazione, con priorita'  per  quelli
          definiti  all'interno   di   programmi   operativi   quadro
          predisposti  dalle  regioni,  sentite   le   organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
              c) svolgimento dei  tirocini  sulla  base  di  apposite
          convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla  lettera
          a) e i datori di lavoro pubblici e privati; 
              d) previsione della durata dei rapporti non costituenti
          rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici  mesi,
          ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di
          handicap, da modulare in funzione  della  specificita'  dei
          diversi tipi di utenti; 
              e)  obbligo  da  parte  dei   soggetti   promotori   di
          assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
          l'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul  lavoro  (INAIL)  e  per  la  responsabilita'
          civile e  di  garantire  la  presenza  di  un  tutore  come
          responsabile didattico-organizzativo delle  attivita';  nel
          caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
          per l'impiego e gli uffici  periferici  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza  sociale,  il  datore  di  lavoro
          ospitante  puo'  stipulare  la  predetta  convenzione   con
          l'INAIL direttamente e a proprio carico; 
              f) attribuzione del valore di  crediti  formativi  alle
          attivita' svolte nel corso degli stages e delle  iniziative
          di tirocinio pratico di cui al comma 1 da  utilizzare,  ove
          debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
          lavoro; 
              g) possibilita'  di  ammissione,  secondo  modalita'  e
          criteri stabiliti con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale,  e  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
          cui all'articolo 1 del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236, al rimborso totale  o  parziale  degli  oneri
          finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
          di cui al  presente  articolo  a  favore  dei  giovani  del
          Mezzogiorno presso imprese di  regioni  diverse  da  quelle
          operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
          i progetti lo prevedano,  gli  oneri  relativi  alla  spesa
          sostenuta  dall'impresa  per  il  vitto  e  l'alloggio  del
          tirocinante; 
              h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; 
                i) computabilita' dei soggetti portatori di  handicap
          impiegati nei tirocini ai fini della legge 2  aprile  1968,
          n. 482, e  successive  modificazioni,  purche'  gli  stessi
          tirocini  siano  oggetto  di  convenzione  ai  sensi  degli
          articoli 5 e 17 della legge 28  febbraio  1987,  n.  56,  e
          siano finalizzati all'occupazione".