Art. 11. Regolamenti di Ateneo 1. I Regolamenti, espressione dell'autonomia normativa dell'Universita', sono approvati dal Senato Accademico, salvo i Regolamenti in materia di amministrazione e contabilita', di competenza del Consiglio di Amministrazione; i Regolamenti sono approvati secondo le procedure definite nel presente Statuto. 2. I Regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto. 3. I principali Regolamenti di Ateneo sono: a) Regolamento generale di Ateneo; b) Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; c) Regolamento didattico di Ateneo.