Art. 11 
 
 
            Detrazioni per interventi di ristrutturazione 
                   e di efficientamento energetico 
 
  1. Per le spese documentate, sostenute dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013,  relative  agli
interventi di cui  all'articolo  16-bis,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  spetta  una
detrazione dall'imposta lorda pari  al  50  per  cento,  fino  ad  un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a  96.000  euro  per
unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute
nel citato articolo 16-bis. 
  2. (( All'articolo 1, comma 48, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e successive modificazioni, le parole:  «entro  il  31  dicembre
2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013». 
  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a  1,7
milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014
e a 11,3 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015  fino
all'anno  2023,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448. )) 
  3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, l'ultimo periodo  e'  soppresso;  la  presente  disposizione  si
applica a decorrere dal 1º gennaio 2012. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 16-bis, comma 1, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'  il
          seguente: 
              «Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi  di
          recupero del  patrimonio  edilizio  e  di  riqualificazione
          energetica degli edifici) 
              1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  36
          per cento delle spese documentate,  fino  ad  un  ammontare
          complessivo delle stesse non superiore a  48.000  euro  per
          unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente  rimaste  a
          carico dei contribuenti che possiedono o  detengono,  sulla
          base  di  un  titolo  idoneo,  l'immobile  sul  quale  sono
          effettuati gli interventi: 
              a) di cui alle lett. a), b), c) e d)  dell'art.  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
          di cui all'art. 1117, del codice civile; 
              b) di cui alle lettere b), c)  e  d)  dell'art.  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380,   effettuati   sulle   singole   unita'    immobiliari
          residenziali  di  qualsiasi  categoria   catastale,   anche
          rurali, e sulle loro pertinenze; 
              c)  necessari  alla  ricostruzione  o   al   ripristino
          dell'immobile danneggiato a seguito di  eventi  calamitosi,
          ancorche'  non  rientranti  nelle  categorie  di  cui  alle
          lettere a) e b) del presente comma,  sempreche'  sia  stato
          dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente  alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione; 
              d) relativi alla realizzazione di autorimesse  o  posti
          auto pertinenziali anche a proprieta' comune; 
              e)  finalizzati  alla   eliminazione   delle   barriere
          architettoniche,   aventi   ad    oggetto    ascensori    e
          montacarichi, alla realizzazione  di  ogni  strumento  che,
          attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
          di tecnologia piu'  avanzata,  sia  adatto  a  favorire  la
          mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le  persone
          portatrici di handicap in situazione di gravita', ai  sensi
          dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
              f)  relativi  all'adozione  di  misure  finalizzate   a
          prevenire il rischio del compimento  di  atti  illeciti  da
          parte di terzi; 
              g) relativi alla  realizzazione  di  opere  finalizzate
          alla   cablatura    degli    edifici,    al    contenimento
          dell'inquinamento acustico; 
              h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate  al
          conseguimento  di  risparmi  energetici   con   particolare
          riguardo all'installazione di impianti basati  sull'impiego
          delle fonti  rinnovabili  di  energia.  Le  predette  opere
          possono  essere  realizzate  anche  in  assenza  di   opere
          edilizie    propriamente    dette,    acquisendo     idonea
          documentazione  attestante  il  conseguimento  di  risparmi
          energetici  in  applicazione  della  normativa  vigente  in
          materia; 
              i) relativi all'adozione  di  misure  antisismiche  con
          particolare riguardo all'esecuzione di opere per  la  messa
          in  sicurezza   statica,   in   particolare   sulle   parti
          strutturali,  per   la   redazione   della   documentazione
          obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica  del
          patrimonio edilizio, nonche'  per  la  realizzazione  degli
          interventi   necessari   al   rilascio    della    suddetta
          documentazione. Gli  interventi  relativi  all'adozione  di
          misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la  messa
          in sicurezza statica devono essere realizzati  sulle  parti
          strutturali degli edifici o complessi di edifici  collegati
          strutturalmente  e  comprendere  interi  edifici   e,   ove
          riguardino i centri storici, devono essere  eseguiti  sulla
          base  di  progetti  unitari  e  non   su   singole   unita'
          immobiliari; 
              l) di bonifica dall'amianto e di  esecuzione  di  opere
          volte ad evitare gli infortuni domestici.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  48,  della
          legge 13 dicembre  2010,  n.  220,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  1.  (Gestioni  previdenziali.  Rapporti  con  le
          regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) 
              (Omissis) 
              48. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da  344  a
          347, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  si  applicano,
          nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro
          il 30 giugno 2013. Per le spese sostenute  dal  1°  gennaio
          2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le
          detrazioni spettano per una quota  pari  al  50  per  cento
          delle spese stesse. Le disposizioni di cui al citato  comma
          347  si  applicano  anche  alle  spese  per  interventi  di
          sostituzione di scaldacqua tradizionali  con  scaldacqua  a
          pompa di calore dedicati alla  produzione  di  acqua  calda
          sanitaria. La detrazione spettante ai  sensi  del  presente
          comma e' ripartita in dieci quote annuali di pari  importo.
          Si applicano, per quanto compatibili,  le  disposizioni  di
          cui all'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244, e successive modificazioni, e all'art.  29,  comma  6,
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              (Omissis)». 
              - Il testo dell'art.  52,  comma  18,  della  legge  28
          dicembre 2001, n. 448, e' il seguente: 
              «Art.52 (Interventi vari) 
              (Omissis) 
              18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,  comma
          10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  e
          successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere  dal
          2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di
          anno. La previsione di cui all'art. 145, comma 19,  secondo
          periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  si  estende
          agli esercizi finanziari  1999  e  2000.  Delle  misure  di
          sostegno di cui al presente comma  possono  beneficiare,  a
          decorrere dall'anno 2002, anche le  emittenti  radiofoniche
          locali legittimamente esercenti alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, nella misura  complessivamente
          non superiore  ad  un  decimo  dell'ammontare  globale  dei
          contributi stanziati.  Per  queste  ultime  emittenti,  con
          decreto del Ministro delle comunicazioni, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i  criteri
          di attribuzione ed erogazione. 
              (Omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
          legge  6   dicembre   2011,   n,   201,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Detrazioni per interventi di ristrutturazione,
          di efficientamento energetico e  per  spese  conseguenti  a
          calamita' naturali) 
              4. Nell'art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010,
          n. 220, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite  dalle
          seguenti: «31 dicembre 2012.  Le  disposizioni  di  cui  al
          citato  comma  347  si  applicano  anche  alle  spese   per
          interventi di sostituzione di scaldacqua  tradizionali  con
          scaldacqua a pompa di calore dedicati  alla  produzione  di
          acqua calda sanitaria». Ai relativi oneri, valutati in 6,58
          milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni  di  euro
          annui a decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede  mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2012-2014,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2012,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  del  lavoro  e   delle   politiche
          sociali.».