Art. 11 Misure di sicurezza e responsabilita' 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i Comuni adottano le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 e seguenti del citato decreto legislativo n. 196/2003 e designano come incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo stesso, le persone fisiche di cui si avvalgono anche operanti presso soggetti terzi, fornendo loro adeguate istruzioni sul trattamento dei dati personali. 2. I flussi informativi tra Comuni, Soggetto Attuatore e Gestore del servizio di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), e agli articoli 6 e 8, devono attuarsi per via telematica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso il Soggetto Attuatore adotta, sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un proprio provvedimento concernente le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, le modalita' di trasmissione dei dati tra lo stesso ed i Comuni, i livelli e le modalita' di accesso selettivo ai dati, la tracciabilita' degli accessi e i termini di conservazione dei relativi dati, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.