Art. 11 
 
          Proroga del credito d'imposta per la produzione, 
           la distribuzione e l'esercizio cinematografico 
 
  1. Per il periodo d'imposta 2014 spettano i  crediti  d'imposta  di
cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel limite  massimo
di spesa di 45 milioni di euro per  l'anno  2014.  Con  provvedimento
dell'Agenzia delle  entrate  sono  dettati  termini  e  modalita'  di
fruizione dei crediti di  imposta  nonche'  ogni  altra  disposizione
finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo  di  spesa  di
cui al primo periodo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da  325  a
          328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  e
          successive  modificazioni  recante  "Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2008),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300: 
              - 
              " Articolo  1.  Disposizioni  in  materia  di  entrata,
          nonche'  disposizioni  concernenti  le  seguenti  Missioni:
          Organi  costituzionali,  a   rilevanza   costituzionale   e
          Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri;    Relazioni
          finanziarie con le autonomie territoriali. 
              (Omissis)" 
              "325. Ai soggetti di cui  all'articolo  73  del  citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  ai  titolari  di
          reddito di impresa ai fini dell'imposta sul  reddito  delle
          persone    fisiche,    non    appartenenti    al    settore
          cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione
          ai  sensi  dell'articolo  2549  del   codice   civile,   e'
          riconosciuto per gli anni 2008,  2009  e  2010  un  credito
          d'imposta nella misura del 40 per cento,  fino  all'importo
          massimo di euro 1.000.000 per  ciascun  periodo  d'imposta,
          dell'apporto in denaro  effettuato  per  la  produzione  di
          opere   cinematografiche   riconosciute   di   nazionalita'
          italiana ai sensi dell'articolo 5 del  decreto  legislativo
          22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si  applica  anche  ai
          contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile 
              326.   Le   imprese   di   produzione   cinematografica
          destinatarie degli  apporti  di  cui  al  comma  325  hanno
          l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel
          territorio nazionale, impiegando  mano  d'opera  e  servizi
          italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in
          tutti i settori tecnici di produzione 
              327. Ai fini delle imposte sui redditi e'  riconosciuto
          un credito d'imposta: 
              a) per le imprese  di  produzione  cinematografica,  in
          misura pari al  15  per  cento  del  costo  complessivo  di
          produzione  di  opere  cinematografiche,  riconosciute   di
          nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5 del  decreto
          legislativo 22 gennaio  2004,  n.  28,  e,  comunque,  fino
          all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000  per  ciascun
          periodo  d'imposta,  condizionato   al   sostenimento   sul
          territorio italiano di spese di produzione per un ammontare
          complessivo non inferiore, per ciascuna produzione,  all'80
          per cento del credito d'imposta stesso (135); 
              b) per le  imprese  di  distribuzione  cinematografica,
          pari: 
              1)  al  15  per  cento  delle  spese   complessivamente
          sostenute  per  la  distribuzione  nazionale  di  opere  di
          nazionalita' italiana riconosciute di  interesse  culturale
          ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio
          2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro  1.500.000
          per ciascun periodo d'imposta; 
              2)  al  10  per  cento  delle  spese   complessivamente
          sostenute  per  la  distribuzione  nazionale  di  opere  di
          nazionalita'  italiana,  espressione  di  lingua  originale
          italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per
          ciascun periodo d'imposta; 
              3) al 20 per cento dell'apporto  in  denaro  effettuato
          mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e  2554  del
          codice civile, per  la  produzione  di  opere  filmiche  di
          nazionalita' italiana riconosciute di  interesse  culturale
          ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo  n.
          28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro  1.000.000
          per ciascun periodo d'imposta; 
              c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari: 
              1)  al  30  per  cento  delle  spese   complessivamente
          sostenute per l'introduzione e acquisizione di  impianti  e
          apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con  un
          limite massimo annuo non eccedente, per  ciascuno  schermo,
          euro 50.000; 
              2) al 20 per cento dell'apporto  in  denaro  effettuato
          mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e  2554  del
          codice civile, per la produzione di opere  cinematografiche
          di  nazionalita'   italiana   riconosciute   di   interesse
          culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto  legislativo
          n. 28 del  2004,  con  un  limite  massimo  annuo  di  euro
          1.000.000 per ciascun periodo d'imposta 
              328. Con riferimento alla  medesima  opera  filmica,  i
          benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili  a  favore
          della stessa impresa ovvero di imprese che  facciano  parte
          dello stesso gruppo societario nonche' di  soggetti  legati
          tra  loro  da  un   rapporto   di   partecipazione   ovvero
          controllati anche indirettamente dallo stesso  soggetto  ai
          sensi dell'articolo 2359 del codice civile" 
              (omissis) 
              330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b),
          numero 3), e c), numero 2),  non  possono,  in  ogni  caso,
          superare complessivamente il limite del 49  per  cento  del
          costo di produzione della copia campione dell'opera filmica
          e la partecipazione complessiva agli utili degli  associati
          non puo' superare il 70 per  cento  degli  utili  derivanti
          dall'opera filmica 
              331. I crediti d'imposta di cui ai  commi  325  e  327,
          lettere b), numero 3), e  c),  numero  2),  possono  essere
          fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla  osta  di
          proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile
          1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa
          di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni
          richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti  crediti
          d'imposta non concorrono alla  formazione  del  reddito  ai
          fini  delle  imposte  sui  redditi  e  del   valore   della
          produzione ai fini dell'imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive, non rilevano ai fini del rapporto di  cui  agli
          articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917,  e  sono  utilizzabili  esclusivamente   in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta  di
          cui al comma  327,  lettera  c),  n.  1,  e'  cedibile  dal
          beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di  cui  agli
          articoli  1260  e  seguenti  del  codice  civile  e  previa
          adeguata dimostrazione  dell'effettivita'  del  diritto  al
          credito medesimo,  a  intermediari  bancari,  finanziari  e
          assicurativi, ovvero alla societa' fornitrice dell'impianto
          di digitalizzazione. Tali cessionari possono utilizzare  il
          credito ceduto solo in compensazione con  i  propri  debiti
          d'imposta o contributivi  ai  sensi  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito  della
          cessione, restano impregiudicati i poteri delle  competenti
          Amministrazioni relativi al controllo  delle  dichiarazioni
          dei redditi  e  all'accertamento  e  all'irrogazione  delle
          sanzioni nei confronti del beneficiario che  ha  ceduto  il
          credito d'imposta di cui al periodo precedente 
              332.  Gli  apporti  per  la   produzione   e   per   la
          distribuzione di cui ai commi 325 e  327  sono  considerati
          come risorse reperite  dal  produttore  per  completare  il
          costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi  di
          cui all'articolo 13  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali
          contributi  non  possono  essere  erogati  per  una   quota
          percentuale che, cumulata con gli apporti di cui  ai  commi
          da 325 a 343, superi l'80 per cento del  costo  complessivo
          rispettivamente afferente alle spese  di  produzione  della
          copia campione e alle spese di distribuzione nazionale  del
          film 
              333. Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332
          sono dettate con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, entro tre mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente  legge.  Il  predetto  decreto  e'
          adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico 
              334. L'efficacia dei commi da 325 a 333 e' subordinata,
          ai  sensi  dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del  Trattato
          istitutivo  della  Comunita'  europea,   all'autorizzazione
          della Commissione europea. Il Ministero per  i  beni  e  le
          attivita' culturali provvede a richiedere  l'autorizzazione
          alla Commissione europea. Le  agevolazioni  possono  essere
          fruite  esclusivamente  in  relazione   agli   investimenti
          realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data
          della decisione di autorizzazione della Commissione europea 
              335. Alle imprese nazionali di produzione  esecutiva  e
          di post-produzione e' riconosciuto  un  credito  d'imposta,
          per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
          dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione
          a film,  o  alle  parti  di  film,  girati  sul  territorio
          nazionale,   utilizzando   mano   d'opera   italiana,    su
          commissione di produzioni estere, in misura pari al 25  per
          cento  del  costo  di  produzione  della  singola  opera  e
          comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica,
          di euro 5.000.000 
              336. Le disposizioni applicative  del  comma  335  sono
          dettate con decreto del Ministro per i beni e le  attivita'
          culturali, entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge. Il predetto decreto  e'  adottato  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentito il Ministro dello sviluppo economico 
              337. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  335  non
          concorre alla formazione del reddito ai fini delle  imposte
          sui  redditi  e  del  valore  della  produzione   ai   fini
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e  109,
          comma 5, del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. 
          (Omissis)".