(( Art. 11-bis 
 
              Misure economiche di natura compensativa 
                    per le televisioni locali )) 
 
  (( 1. Le misure economiche compensative percepite  dalle  emittenti
televisive locali a titolo  risarcitorio  a  seguito  del  volontario
rilascio delle  frequenze  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  23  gennaio  2012,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 50 del  29  febbraio  2012,  sono  da  qualificare  come
contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, e come tali partecipano alla  formazione  del  reddito
nell'esercizio in cui  sono  stati  incassati  o  in  quote  costanti
nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi  esercizi
non oltre il quarto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Decreto del Ministro dello sviluppo economico  del
          23 gennaio 2012, reca "Attribuzione di misure  compensative
          finalizzate al volontario rilascio di porzioni  di  spettro
          funzionali alla liberazione  delle  frequenze  della  banda
          790-862 MHz." ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 febbraio
          2012, n. 50. 
              -si riporta la lettera b) del comma 3 dell'articolo  88
          del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
          1986, n. 917, recante "Approvazione del testo  unico  delle
          imposte sui  redditi.",  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  31
          dicembre 1986, n. 302, S.O. : 
              "Articolo 88. Sopravvenienze attive 
              1-2. (Omissis) 
              3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: 
              a) (Omissis) 
              b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo
          di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui
          alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo  85e  quelli
          per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal
          tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono  a
          formare  il  reddito  nell'esercizio  in  cui  sono   stati
          incassati o in quote costanti nell'esercizio  in  cui  sono
          stati incassati e nei successivi ma non  oltre  il  quarto.
          Sono   fatte   salve   le   agevolazioni   connesse    alla
          realizzazione  di  investimenti  produttivi  concesse   nei
          territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
          nonche' quelle concesse ai  sensi  del  testo  unico  delle
          leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218,  per  la  decorrenza   prevista   al   momento   della
          concessione delle stesse. Non si considerano  contributi  o
          liberalita' i  finanziamenti  erogati  dallo  Stato,  dalle
          Regioni e  dalle  Province  autonome  per  la  costruzione,
          ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed  ordinaria
          di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
          Istituti  autonomi   per   le   case   popolari,   comunque
          denominati,  nonche'  quelli   erogati   alle   cooperative
          edilizie a proprieta'  indivisa  e  di  abitazione  per  la
          costruzione, ristrutturazione e  manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria di  immobili  destinati  all'assegnazione  in
          godimento o locazione."