Art. 11 
 
((Modifica)) all'articolo 6 del decreto-legge 29  dicembre  2011,  n.
  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2012,
  n. 14, e relative norme attuative 
 
   1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre  2011,»  sono  inserite  le
seguenti: «in ragione della risoluzione unilaterale del  rapporto  di
lavoro medesimo ovvero». Restano  in  ogni  caso  ferme  le  seguenti
condizioni per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento
da parte dei soggetti interessati che: 
    a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la
quale comunque non  puo'  essere  anteriore  al  1º  gennaio  2009  e
successiva al 31 dicembre 2011, un reddito  annuo  lordo  complessivo
riferito a qualsiasi  attivita',  non  riconducibile  a  rapporto  di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500; 
    b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e  contributivi
che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima  della  data
di entrata in vigore del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214
avrebbero comportato  la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico
entro il trentaseiesimo mese  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. 
  2. Il beneficio di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nel  limite  di
6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno
2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di  euro
per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni
di euro per l'anno ((2018 e di 12)) milioni di euro per l'anno  2019.
Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si
applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di  cui
al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.
14, come definite  nel  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 171 ((del  24  luglio  2012)),  e  successivamente  integrate  dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  22  aprile
2013, pubblicato nella ((Gazzetta Ufficiale  n.  123  del  28  maggio
2013)), con particolare riguardo alla  circostanza  che  la  data  di
cessazione debba risultare da elementi certi e  oggettivi,  quali  le
comunicazioni obbligatorie alle Direzioni  Territoriali  del  lavoro,
ovvero agli altri soggetti equipollenti  individuati  sulla  base  di
disposizioni normative  o  regolamentari,  ((e  alle  procedure))  di
presentazione delle istanze alle  competenti  Direzioni  Territoriali
del lavoro, di esame delle medesime e di  trasmissione  delle  stesse
all'INPS.  L'INPS  provvede  al   monitoraggio   delle   domande   di
pensionamento  inoltrate  dai  lavoratori  di  cui  al  comma  1  che
intendono avvalersi dei requisiti  di  accesso  e  del  regime  delle
decorrenze  vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  sulla  base  della  data  di
cessazione del rapporto di lavoro((, e altresi' provvede a pubblicare
sul proprio sito internet, in forma aggregata al fine  di  rispettare
le vigenti disposizioni in materia di tutela dei  dati  personali,  i
dati raccolti a seguito dell'attivita' di monitoraggio,  avendo  cura
di evidenziare le domande accolte,  quelle  respinte  e  le  relative
motivazioni)). Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del
limite numerico delle domande di pensione determinato  ai  sensi  del
primo  periodo  del  presente  comma,  l'INPS  non  prende  in  esame
ulteriori domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei
benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1. 
  3. I  risparmi  di  spesa  complessivamente  conseguiti  a  seguito
dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso
al sistema pensionistico di cui al  comma  18  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono  al  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 235, primo periodo,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, per essere destinati  al  finanziamento  di  misure  di
salvaguardia per  i  lavoratori  finalizzate  all'applicazione  delle
disposizioni in materia di requisiti di accesso  e  di  regime  delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore  del  citato
decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche' gli stessi abbiano  maturato
i requisiti per l'accesso  al  pensionamento  successivamente  al  31
dicembre 2011. All'articolo 1, comma 235,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole «e del decreto ministeriale di cui al comma 232  del
presente articolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  decreto
ministeriale di cui al  comma  232  del  presente  articolo  e  delle
ulteriori modifiche apportate al  comma  2-ter  dell'articolo  6  del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»; 
    b) le parole: «959 milioni di  euro  per  l'anno  2014,  a  1.765
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro  per  l'anno
2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017,  a  1.480  milioni  di
euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro  per  l'anno  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «1.110 milioni di euro per l'anno 2014,  a
1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni  di  euro  per
l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni
di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019». 
 
          Riferimenti normativi 
 
          Comma 1. 
              - Si riporta il testo del comma 2-ter, dell'articolo 6,
          del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "2-ter.  Il  termine  per  l'emanazione   del   decreto
          ministeriale  di  cui  all'articolo  24,  comma   15,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e'
          prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle  risorse  e
          con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono  inclusi
          tra i soggetti interessati alla concessione  del  beneficio
          di  cui  al  comma  14  del  medesimo  articolo  24,   come
          modificato dal presente articolo, oltre  ai  lavoratori  di
          cui allo  stesso  comma  14,  anche  i  lavoratori  il  cui
          rapporto di lavoro si sia  risolto  entro  il  31  dicembre
          2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto
          di lavoro medesimo ovvero in ragione di accordi individuali
          sottoscritti anche ai  sensi  degli  articoli  410,  411  e
          412-ter del codice di procedura civile, o  in  applicazione
          di accordi  collettivi  di  incentivo  all'esodo  stipulati
          dalle organizzazioni comparativamente piu'  rappresentative
          a livello nazionale, a condizione che ricorrano i  seguenti
          elementi: la data di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro
          risulti  da  elementi   certi   e   oggettivi,   quali   le
          comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad
          altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo  decreto
          ministeriale;  il  lavoratore  risulti  in   possesso   dei
          requisiti anagrafici  e  contributivi  che,  in  base  alla
          previgente disciplina pensionistica,  avrebbero  comportato
          la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non
          superiore a ventiquattro mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011." 
              - Il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  recante:
          "Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti  pubblici.",   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. 
          Comma 2. 
              - Si riporta il testo del comma 2-ter, dell'articolo 6,
          del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: 
              "2-ter.  Il  termine  per  l'emanazione   del   decreto
          ministeriale  di  cui  all'articolo  24,  comma   15,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e'
          prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle  risorse  e
          con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono  inclusi
          tra i soggetti interessati alla concessione  del  beneficio
          di  cui  al  comma  14  del  medesimo  articolo  24,   come
          modificato dal presente articolo, oltre  ai  lavoratori  di
          cui allo  stesso  comma  14,  anche  i  lavoratori  il  cui
          rapporto di lavoro si sia  risolto  entro  il  31  dicembre
          2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto
          di lavoro medesimo ovvero in ragione di accordi individuali
          sottoscritti anche ai  sensi  degli  articoli  410,  411  e
          412-ter del codice di procedura civile, o  in  applicazione
          di accordi  collettivi  di  incentivo  all'esodo  stipulati
          dalle organizzazioni comparativamente piu'  rappresentative
          a livello nazionale, a condizione che ricorrano i  seguenti
          elementi: la data di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro
          risulti  da  elementi   certi   e   oggettivi,   quali   le
          comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad
          altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo  decreto
          ministeriale;  il  lavoratore  risulti  in   possesso   dei
          requisiti anagrafici  e  contributivi  che,  in  base  alla
          previgente disciplina pensionistica,  avrebbero  comportato
          la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non
          superiore a ventiquattro mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011." 
              - Il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali del 1° giugno 2012, reca "Modalita'  di  attuazione
          del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214 e determinazione del  limite  massimo
          numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione
          dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del  medesimo
          articolo." 
              - Il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali del 22 aprile 2013, reca "Modalita'  di  attuazione
          delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e  233,
          della legge 24 dicembre 2012,  n.  228.  Estensione  platea
          salvaguardati. Terzo contingente." 
              - Il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  recante:
          "Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti   pubblici",   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. 
          Comma 3. 
              - Si riporta il testo del comma 18,  dell'articolo  24,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              "18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
          dei requisiti minimi di accesso al pensionamento  anche  ai
          regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
          siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,    requisiti    diversi    da    quelli    vigenti
          nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi   compresi
          quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma
          23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di
          cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  di  cui
          alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
          dirigenti, con regolamento da emanare entro il  31  ottobre
          2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,   su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono adottate le  relative  misure  di  armonizzazione  dei
          requisiti di  accesso  al  sistema  pensionistico,  tenendo
          conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei  settori
          di attivita'  nonche'  dei  rispettivi  ordinamenti.  Fermo
          restando quanto indicato al  comma  3,  primo  periodo,  le
          disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
          ai lavoratori iscritti al Fondo speciale  istituito  presso
          l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488." 
              - Si riporta il testo del comma 235,  dell'articolo  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla
          presente  legge  (comma  3  dell'articolo  11  e  comma   4
          dell'articolo 11-bis): 
              "235. Al fine di finanziare interventi in favore  delle
          categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e
          15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e
          successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge
          29 dicembre 2011, n. 216,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e'  istituito,  presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito
          fondo con una dotazione di 36 milioni di  euro  per  l'anno
          2013. Le modalita' di utilizzo del fondo sono stabilite con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il   Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze.   Nel   predetto   fondo
          confluiscono anche le eventuali risorse individuate con  la
          procedura di cui al presente  comma.  Qualora  in  sede  di
          monitoraggio dell'attuazione dei decreti del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24  luglio  2012,  e  5
          ottobre 2012, attuativi  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 24, commi 14 e 15, del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma
          2-ter,  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,   n.   216,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, del decreto ministeriale di cui al  comma  232  del
          presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate  al
          comma 14 dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e  successive  modificazioni,  e  al
          comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio  2012,  n.  14,  vengano  accertate  a  consuntivo
          eventuali economie aventi  carattere  pluriennale  rispetto
          agli  oneri  programmati   a   legislazione   vigente   per
          l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali e  pari,  ai  sensi  del  comma  15
          dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del  2011,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
          dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95  del  2012,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
          e del comma 234 del presente  articolo  complessivamente  a
          309 milioni di euro per l'anno 2013,  a  1.133  milioni  di
          euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di  euro  per  l'anno
          2015, a 2.510 milioni di euro  per  l'anno  2016,  a  2.347
          milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529  milioni  di  euro
          per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e  a
          45 milioni di euro per  l'anno  2020,  tali  economie  sono
          destinate ad alimentare il fondo di cui  al  primo  periodo
          del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie
          e'  effettuato  annualmente  con  il  procedimento  di  cui
          all'articolo 14 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive  modificazioni.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze e'  disposta  la  conseguente
          integrazione del fondo di cui al primo periodo operando  le
          occorrenti variazioni di bilancio."