Art. 11 
 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato.  Il  Ministero  dello   sviluppo   economico   provvede   agli
adempimenti  ivi  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino