Art. 11 Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito 1. Il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui e' iscritta la societa' procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la societa' non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si e' verificata la situazione di irregolarita', fermo restando il diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Note all'art. 11: Per il testo dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.