Art. 11 
 
 
                       Cancellazione dall'albo 
              per difetto sopravvenuto di un requisito 
 
  1. Il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui  e'
iscritta  la  societa'  procede,  nel  rispetto  del  principio   del
contraddittorio, alla cancellazione della stessa  dall'albo  qualora,
venuto meno uno dei requisiti previsti dalla  legge  o  dal  presente
regolamento, la societa' non abbia provveduto  alla  regolarizzazione
nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui  si
e' verificata la  situazione  di  irregolarita',  fermo  restando  il
diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della
legge 12 novembre 2011, n. 183. 
 
          Note all'art. 11: 
              Per il testo dell'articolo 10 della legge  12  novembre
          2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.