Art. 11 
 
Disposizioni   urgenti   per   il   risanamento   delle    fondazioni
  lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale  musicale  di
  eccellenza. 
  1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del  settore  e
di pervenire al  risanamento  delle  gestioni  e  al  rilancio  delle
attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche,  gli  enti  di  cui  al
decreto  legislativo  29  giugno   1996,   n.   367,   e   successive
modificazioni, e di cui  alla  legge  11  novembre  2003,  n.  310  e
successive modificazioni, di  seguito  denominati  "fondazioni",  che
versino  nelle  condizioni  di  cui  all'articolo  21   del   decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte  ai
debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano  stati
in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due
esercizi, ma non  abbiano  ancora  terminato  la  ricapitalizzazione,
presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, al commissario straordinario  di
cui al comma 3, un piano di  risanamento  idoneo  ad  assicurare  gli
equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale
che  economico-finanziario,   entro   i   tre   successivi   esercizi
finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono: 
    a)  la  rinegoziazione  e  ristrutturazione  del   debito   della
fondazione che preveda uno stralcio del valore  nominale  complessivo
del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi
maturati  e  degli  eventuali  interessi  di   mora,   nella   misura
sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre  misure  di  cui  al
presente comma, la sostenibilita' del piano di  risanamento,  nonche'
gli  equilibri  strutturali  del  bilancio,  sia  sotto  il   profilo
patrimoniale che economico-finanziario della fondazione; 
    b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti  diversi
dallo Stato partecipanti alla fondazione; 
    c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico  e
amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al  31
dicembre 2012; 
    d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il  periodo
2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di  cui  al
comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel  piano  devono
essere  indicate  misure  di  copertura  adeguate  ad  assicurare  il
rimborso del finanziamento; 
    e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di
cui al comma  6,  per  contribuire  all'ammortamento  del  debito,  a
seguito  della   definizione   degli   atti   di   rinegoziazione   e
ristrutturazione di cui alla precedente lettera a),  e  nella  misura
strettamente  necessaria  a   rendere   sostenibile   il   piano   di
risanamento; 
    f)  l'individuazione  di  soluzioni   idonee   a   riportare   la
fondazione,  entro  i  tre  esercizi  finanziari  successivi,   nelle
condizioni di attivo patrimoniale e almeno di  equilibrio  del  conto
economico; 
    g)  la  cessazione  dell'efficacia  dei   contratti   integrativi
aziendali  in  vigore,  l'applicazione   esclusiva   degli   istituti
giuridici e dei livelli minimi delle voci del  trattamento  economico
fondamentale e accessorio previsti dal vigente  contratto  collettivo
nazionale di lavoro  e  la  previsione  che  i  contratti  collettivi
dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli  finanziari
stabiliti dal piano. 
  2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari  a
dare dimostrazione della loro attendibilita',  della  fattibilita'  e
appropriatezza  delle   scelte   effettuate,   nonche'   dell'accordo
raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente  rappresentative
in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c)  e  g),  sono
approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di  cui
al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro  trenta
giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e' definito il
finanziamento  erogabile  ai  sensi  del  comma   6.   Le   eventuali
integrazioni e modificazioni dei piani  conseguenti  all'applicazione
del comma 3, lettera c), sono approvate,  su  proposta  motivata  del
commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, e' nominato un commissario
straordinario del Governo che  svolge,  con  i  poteri  previsti  dal
presente articolo, le seguenti funzioni: 
    a) riceve i piani di risanamento presentati dalle  fondazioni  ai
sensi del  comma  1,  ne  valuta,  d'intesa  con  le  fondazioni,  le
eventuali  modifiche  e  integrazioni,  anche  definendo  criteri   e
modalita' per la rinegoziazione e la ristrutturazione del  debito  di
cui al comma 1, lettera a) e li propone, previa verifica  della  loro
adeguatezza e sostenibilita', all'approvazione del Ministro dei  beni
e  delle  attivita'  culturali  e  del   turismo   e   del   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
    b)  sovrintende  all'attuazione  dei  piani  di  risanamento   ed
effettua un monitoraggio semestrale dello stato di  attuazione  degli
stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero  dei
beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e alla competente sezione  della  Corte
dei conti; 
    c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche  necessarie  al
fine del conseguimento degli obiettivi di cui al  presente  articolo,
tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei  piani  di  risanamento,
dello stato di avanzamento degli stessi; 
    d) assicura  il  rispetto  del  cronoprogramma  delle  azioni  di
risanamento previsto dai piani approvati; 
    e)  puo'  adottare,  sentiti  i  Ministeri  interessati,  atti  e
provvedimenti anche in via sostitutiva  per  assicurare  la  coerenza
delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa  diffida  a
provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni. 
  4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo
assicura, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  le  risorse  umane  e  strumentali   necessarie   per   lo
svolgimento dei compiti del commissario straordinario. 
  5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il compenso per il
commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  a  valere  sulle
risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al
comma 1, nonche' la durata dell'incarico. 
  6.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo  di  rotazione  con  dotazione
pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore
delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino  a
un massimo di trenta anni. 
  7. Al fine dell'erogazione delle risorse di  cui  al  comma  6,  il
commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro,
indicati il tasso  di  interesse  sui  finanziamenti,  le  misure  di
copertura annuale del rimborso del  finanziamento,  le  modalita'  di
erogazione  e  di  restituzione  delle  predette  somme,  prevedendo,
altresi', qualora l'ente non adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al
versamento delle rate di ammortamento dovute,  sia  le  modalita'  di
recupero  delle  medesime  somme,  sia  l'applicazione  di  interessi
moratori.   L'erogazione   delle   somme    e'    subordinata    alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma
1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti  dal
presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,
si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al  comma
6, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della  "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi
ed esigibili degli enti locali". 
  9. Nelle more del perfezionamento del  piano  di  risanamento,  per
l'anno 2013  una  quota  fino  a  25  milioni  di  euro  puo'  essere
anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere  sulle
disponibilita' giacenti, alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 3,
comma 8, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23  maggio  1997,  n.  135,  e  successive
modificazioni, per la gestione dei fondi  assegnati  in  applicazione
dei  piani  di  spesa  approvati  ai  sensi   dell'articolo   7   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli  Istituti
del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,
nonche' a valere sulle somme giacenti presso  i  conti  di  tesoreria
unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo
15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e  successive  modificazioni,  a
favore delle fondazioni  di  cui  al  comma  1  che  versano  in  una
situazione di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la  gestione
anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni: 
    a) che la fondazione interessata, entro 30  giorni  dalla  nomina
del Commissario straordinario, comunichi  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero  dell'economia
e delle finanze l'avvio della negoziazione  per  la  ristrutturazione
del debito della fondazione  che  prevede  uno  stralcio  del  valore
nominale complessivo del debito stesso, comprensivo  degli  interessi
maturati e  degli  eventuali  interessi  di  mora,  esistente  al  31
dicembre 2012, nella misura  sufficiente  ad  assicurare,  unitamente
alle altre misure di cui al comma 1,  la  sostenibilita'  finanziaria
del piano di risanamento,  gli  equilibri  strutturali  del  bilancio
della   fondazione,   sia   sotto   il   profilo   patrimoniale   che
economico-finanziario,  nonche'  l'avvio  delle  procedure   per   la
riduzione  della  dotazione  organica   del   personale   tecnico   e
amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c); 
    b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione  di  cui  alla
lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al  comma  1,
entro il termine previsto da tale  comma  per  la  presentazione  del
piano. 
  10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal  comma  9,
lettere a)  e  b),  determina  l'effetto  di  cui  al  comma  14.  Le
anticipazioni  finanziarie  concesse  ai  sensi  del  comma  9   sono
rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7. 
  11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei  beni
e delle attivita' culturali, a valere sulle giacenze di cui al  comma
9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi
pari a 3,5 milioni  di  euro  per  gli  anni  2013  e  2014,  per  la
successiva riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo. 
  12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei  versamenti  di  cui
all'articolo 4, comma 85, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno
2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018. 
  13. Per  il  personale  risultante  in  eccedenza  all'esito  della
rideterminazione delle dotazioni organiche di  cui  al  comma  1,  le
fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del
soprannumero  il  divieto  di  assunzioni  di  personale,   applicano
l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  In
caso di ulteriori eccedenze, con uno o piu'  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni
sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneita'  e
il successivo trasferimento del personale  amministrativo  e  tecnico
dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto  nella  societa'  Ales  S.p.A.,  nell'ambito  delle
vacanze di organico e nei limiti delle facolta' assunzionali di  tale
societa'. 
  14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le  quali  non  sia  stato
presentato o non sia approvato  un  piano  di  risanamento  entro  il
termine di cui ai commi 1 e  2,  ovvero  che  non  raggiungano  entro
l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale  del  bilancio,
sia sotto il  profilo  patrimoniale  che  economico-finanziario,  del
conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa. 
  15. Al  fine  di  assicurare  il  rilancio  del  sistema  nazionale
musicale di eccellenza, le  fondazioni  adeguano  i  propri  statuti,
entro il 31 dicembre 2013, alle seguenti disposizioni: 
    a) previsione  di  una  struttura  organizzativa  articolata  nei
seguenti organi, della durata di cinque  anni,  il  cui  compenso  e'
stabilito  in  conformita'  ai  criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: 
      1) il presidente, nella persona  del  sindaco  del  comune  nel
quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona  da  lui  nominata,
con funzioni  di  rappresentanza  giuridica  dell'ente;  la  presente
disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia  nazionale
di Santa Cecilia, che e'  presieduta  dal  presidente  dell'Accademia
stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente; 
      2) il consiglio di indirizzo, composto  dal  presidente  e  dai
membri designati da  ciascuno  dei  fondatori  pubblici  e  dai  soci
privati che versino almeno il cinque per cento del contributo erogato
dallo Stato; 
      3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione,  nominato
dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  su
proposta del consiglio di indirizzo; il  sovrintendente  puo'  essere
coadiuvato  da   un   direttore   artistico   e   da   un   direttore
amministrativo; 
      4) l'organo monocratico di  monitoraggio  degli  atti  adottati
dall'organo di gestione, rinnovabile per non  piu'  di  due  mandati,
nominato  con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  con  il   compito   di   verificare   la
sostenibilita' economico-finanziaria e la corrispondenza  degli  atti
adottati  dall'organo  di  gestione  con  le  indicazioni   formulate
dall'organo di indirizzo, inviando almeno ogni due mesi una relazione
al Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo
sull'attivita' di validazione svolta, secondo un  prospetto  definito
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo; 
      5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre  membri,
rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui uno, con funzioni  di
presidente, designato dal Presidente della  Corte  dei  conti  fra  i
magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza  del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
    b)  previsione  della  partecipazione   dei   soci   privati   in
proporzione agli apporti finanziari alla  gestione  o  al  patrimonio
della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento; 
    c) previsione che il patrimonio sia articolato  in  un  fondo  di
dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita'
statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese  correnti
di gestione dell'ente. 
  16. Le nuove disposizioni statutarie si  applicano  con  decorrenza
dal 1° gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini
di cui al comma 15  determina  l'applicazione  dell'articolo  21  del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. 
  17.  L'organo  di  indirizzo  esercita  le  proprie  funzioni   con
l'obbligo di assicurare  il  pareggio  del  bilancio.  La  violazione
dell'obbligo comporta l'applicazione  dell'articolo  21  del  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita' personale ai
sensi  dell'articolo  1  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
successive modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della
disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista
dal  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni.    Le    spese    per    eventuali    rappresentazioni
lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da  imputare  in  bilancio
con copertura finanziaria specificamente deliberata. 
  18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo  in
materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione  delle
fondazioni   lirico-sinfoniche   coordinano   i   programmi   e    la
realizzazione  delle  attivita',  sia  all'interno   della   gestione
dell'ente  sia  rispetto  alle  altre  fondazioni  lirico-sinfoniche,
assicurando il conseguimento di  economie  di  scala  nella  gestione
delle risorse di settore e una  maggiore  offerta  di  spettacoli,  e
possono a tal fine  essere  riuniti  in  conferenza,  presieduta  dal
direttore generale competente,  che  la  convoca,  anche  per  gruppi
individuati per zone geografiche  o  specifici  progetti  comuni.  La
conferenza deve garantire  la  maggiore  diffusione  in  ogni  ambito
territoriale  degli  spettacoli,  nonche'  la  maggiore  offerta   al
pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con  ogni
idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento  e  la  riduzione  del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli
o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici  e  di
materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di
beni e servizi comuni al settore, anche con  riferimento  alla  nuova
produzione musicale. 
  19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
le fondazioni lirico-sinfoniche e' instaurato esclusivamente a  mezzo
di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione,  le
conseguenti  verifiche  e  le  relative  riduzioni  del   trattamento
economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
si applicano le disposizioni vigenti  per  il  pubblico  impiego.  Il
contratto aziendale di  lavoro  si  conforma  alle  prescrizioni  del
contratto  nazionale  di  lavoro  ed  e'  sottoscritto  da   ciascuna
fondazione   con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di  accordo  da
inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare
chiaramente la quantificazione dei  costi  contrattuali.  La  Sezione
Regionale di controllo della Corte  dei  conti  competente  certifica
l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita'  con
gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro  trenta
giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si  intende
effettuata positivamente. L'esito della certificazione e'  comunicato
alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo e al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Se  la
certificazione  e'  positiva,  la   fondazione   e'   autorizzata   a
sottoscrivere definitivamente l'accordo. In  caso  di  certificazione
non positiva della Sezione Regionale di  controllo  della  Corte  dei
conti competente, le parti  contraenti  non  possono  procedere  alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di  accordo  e  la  fondazione
riapre le trattative per la sottoscrizione di una  nuova  ipotesi  di
accordo,  comunque  sottoposta  alla  procedura   di   certificazione
prevista dal  presente  comma.  Avverso  le  delibere  delle  Sezioni
regionali di controllo le parti interessate  possono  ricorrere  alle
Sezioni Riunite della Corte dei conti  in  speciale  composizione  ai
sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge  24  dicembre  2012,  n.
228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo  di  indirizzo,
procedono  a  rideterminare   l'organico   necessario   all'attivita'
effettivamente realizzata, previa verifica dell'organo di  controllo.
La delibera deve garantire l'equilibrio  economico-finanziario  e  la
copertura degli oneri della dotazione  organica  con  risorse  aventi
carattere di certezza e stabilita'.  L'articolo  3,  comma  6,  primo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010,  n.  64,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta  nel
senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in  soggetti
di diritto privato, non si applicano le  disposizioni  di  legge  che
prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come  conseguenza
della violazione delle norme in materia di stipulazione di  contratti
di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi
contratti. 
  20. La quota del fondo  unico  per  lo  spettacolo  destinata  alle
fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente  determinata,  sentita
la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo,  e'  attribuita  a  ciascuna
fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita  la
competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) il 50 per cento della quota di cui al  periodo  precedente  e'
ripartita in considerazione dei costi  di  produzione  derivanti  dai
programmi di attivita' realizzati da  ciascuna  fondazione  nell'anno
precedente quello cui si riferisce la  ripartizione,  sulla  base  di
indicatori di rilevazione della produzione; 
    b) il 25 per cento  della  quota  di  cui  al  primo  periodo  e'
ripartita in considerazione del  miglioramento  dei  risultati  della
gestione attraverso la capacita' di reperire risorse; 
    c) il 25 per cento  della  quota  di  cui  al  primo  periodo  e'
ripartita in considerazione della qualita' artistica dei programmi. 
  21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo,  sentita  la  competente  commissione  consultiva,  sono
predeterminati gli indicatori  di  rilevazione  della  produzione,  i
parametri per la rilevazione del miglioramento  dei  risultati  della
gestione, i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei
programmi, il procedimento di erogazione ai fini  della  attribuzione
del contributo di cui al comma 20.