Art. 11 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni dell'Unione europea e agli accordi  internazionali  in
  materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni  in
  materia di embarghi  commerciali  nonche'  per  ogni  tipologia  di
  operazione di esportazione di materiali proliferanti 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, su  proposta  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, o del Ministro per gli affari europei,  e
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
degli affari esteri, con il Ministro dell'interno,  con  il  Ministro
della difesa, con il Ministro  della  giustizia  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con le procedure di  cui  all'articolo
1, comma 1, un decreto legislativo  ai  fini  del  riordino  e  della
semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di
prodotti e di tecnologie a  duplice  uso  e  dell'applicazione  delle
sanzioni  in  materia  di  embarghi  commerciali,  nonche'  per  ogni
tipologia di operazione di esportazione  di  materiali  proliferanti,
nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea  e
dei principi e criteri direttivi di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
  a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5
maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione  europea,  nonche'
agli accordi internazionali gia' resi esecutivi o  che  saranno  resi
esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa; 
  b) disciplina unitaria della materia dei prodotti  a  duplice  uso,
coordinando  le   norme   legislative   vigenti   e   apportando   le
integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a  garantire  la
semplificazione e la coerenza logica, sistematica e  lessicale  della
normativa; 
  c)   razionalizzazione   e    semplificazione    delle    procedure
autorizzative,  nei  limiti  consentiti   dalla   vigente   normativa
dell'Unione europea; 
  d) previsione delle procedure adottabili nei  casi  di  divieto  di
esportazione, per motivi di sicurezza  pubblica  o  di  rispetto  dei
diritti  dell'uomo,  dei  prodotti  a  duplice   uso   non   compresi
nell'elenco di cui all'allegato I  del  citato  regolamento  (CE)  n.
428/2009; 
  e) previsione di misure sanzionatorie  effettive,  proporzionate  e
dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di
tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonche' per  ogni
tipologia di operazione di esportazione  di  materiali  proliferanti,
nell'ambito dei limiti di pena previsti  dal  decreto  legislativo  9
aprile 2003, n. 96. 
  2. Entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi
prevista, puo' emanare  disposizioni  correttive  e  integrative  del
medesimo decreto legislativo. 
  3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  di
cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 96, in quanto compatibile con il  regolamento  (CE)  n.  428/2009,
anche con riguardo alle fattispecie sanzionatorie ivi  stabilite,  in
quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento. 
  4. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono  all'adempimento  dei  compiti
derivanti  dall'attuazione  della  delega  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.