Art. 11 
 
                Candidati con disabilita' e candidati 
                         con diagnosi di DSA 
 
  1. Le prove di cui  al  presente  decreto  sono  organizzate  dagli
Atenei  tenendo  conto  delle  singole  esigenze  dei  candidati  con
disabilita', a norma  della  legge  n.  104  del  1992  e  successive
modificazioni. 
  2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di  apprendimento
(DSA), di cui alla legge  n.  170/2010  citata  in  premessa,  devono
presentare idonea certificazione rilasciata da non piu' di 3 anni  da
strutture del SSN o da  specialisti  e  strutture  accreditati  dallo
stesso. A tali candidati e' concesso un tempo aggiuntivo pari  al  30
per cento in  piu'  rispetto  a  quello  definito  per  le  prove  di
ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.