Art. 11 Candidati con disabilita' e candidati con diagnosi di DSA 1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilita', a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni. 2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non piu' di 3 anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. A tali candidati e' concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in piu' rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.