Art. 11 
 
 
Indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche e  delle  aree
                       organizzative omogenee 
 
  1. L'indice degli indirizzi  delle  pubbliche  amministrazioni,  di
seguito denominato «indice delle amministrazioni», istituito ai sensi
dell'art. 57-bis del Codice, e' destinato alla pubblicazione dei dati
di cui all'art. 12 relativi alle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 2, comma 2  del  Codice  ed  alle  loro  aree  organizzative
omogenee. 
  2. L'indice delle amministrazioni di cui al comma 1 e'  gestito  da
un sistema informatico accessibile tramite un sito internet in  grado
di permettere la consultazione delle informazioni in  esso  contenute
da parte dei soggetti pubblici o privati. 
  3. Al fine di consentire il corretto reperimento  nel  tempo  delle
informazioni associate  ad  un  documento  protocollato,  il  sistema
informatico di cui al comma  2  assicura  il  mantenimento  dei  dati
storici  relativi  alle  variazioni  intercorse   nell'indice   delle
amministrazioni  e  delle  rispettive  aree  organizzative   omogenee
conseguenti  alle  variazioni  della  struttura  dell'amministrazione
mittente o destinataria del documento.