Art. 11 
 
Direzione  generale  per  il  mercato  elettrico,  le  rinnovabili  e
                l'efficienza energetica, il nucleare 
 
  1. La Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e
l'efficienza energetica, il nucleare si articola in uffici di livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a) elaborazione di indirizzi e direttive per  l'organizzazione  e
il  funzionamento  del  mercato  elettrico,   la   promozione   della
concorrenza e  la  realizzazione  del  mercato  interno  dell'energia
elettrica; 
    b) rapporti, nelle  materie  assegnate  alla  Direzione,  con  le
associazioni, le  imprese,  i  concessionari  di  servizio  pubblico,
l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato  nonche'  con  gli  enti  europei  di
settore; 
    c) attivita' in materia di  produzione  di  energia  elettrica  e
sicurezza delle forniture; interventi di prevenzione e gestione delle
crisi; 
    d)  sviluppo   delle   reti   di   trasmissione,   distribuzione,
importazione ed esportazione di energia elettrica; indirizzi a  Terna
S.p.A. ed ai gestori di reti elettriche; 
    e) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti, nelle materie
di competenza della Direzione, con le societa'  Gestore  dei  mercati
energetici - Gme S.p.A., Gestore dei servizi elettrici - Gse  S.p.A.,
Acquirente unico S.p.A., SO.G.I.N. S.p.A. (Societa' Gestione impianti
nucleari)  ed  ENEA  (Agenzia  Nazionale  per  le  nuove  Tecnologie,
l'Energia  e  lo  Sviluppo   Economico   Sostenibile)   nei   settori
dell'energia elettrica, delle  energie  rinnovabili,  dell'efficienza
energetica, del nucleare e dello sviluppo sostenibile; 
    f) gestione e trasporto dei materiali  radioattivi,  indirizzi  e
monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti  nucleari
dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari; 
    g)  promozione  e  gestione  di  accordi  e  di  intese  per   la
partecipazione a progetti di cooperazione  e  di  ricerca  europei  e
internazionali, finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e  alla
non  proliferazione  nucleare,  allo  sviluppo  tecnologico  e   alla
formazione delle risorse umane; 
    h) definizione di piani, programmi e strumenti di  incentivazione
per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia  delle  imprese  e
tecnologie afferenti l'attuazione di obiettivi ed accordi europei  ed
internazionali; 
    i)  sviluppo  energetico   sostenibile   e   sistemi   energetici
distribuiti, comprese le tecnologie di accumulo dell'energia; 
    j) definizione di piani, programmi e strumenti di  incentivazione
per  il  risparmio  e  l'efficienza  energetica,  lo  sviluppo  delle
tecnologie di settore e la promozione della domanda attiva; 
    k) definizione di sistemi di certificazione e normazione  tecnica
finalizzati all'uso efficiente dell'energia; 
    l) programmi, sviluppo delle tecnologie e piani per la  riduzione
delle emissioni di gas con effetto serra; 
    m)  ricerca  di  sistema  per  il  settore  elettrico,   analisi,
monitoraggio e studi di settore; relazioni, promozione e gestione  di
accordi  con  ENEA,  organizzazioni,  istituti  ed  enti  di  ricerca
operanti nei settori di competenza; 
    n) programmi di incentivazione, anche  a  finanziamento  europeo,
per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili,  dell'efficienza  e  del
risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile; 
    o) relazioni con le organizzazioni europee  ed  internazionali  e
con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita'  della
Direzione in coordinamento con la Direzione generale per la sicurezza
dell'approvvigionamento    e    le    infrastrutture     energetiche;
predisposizione di norme e atti regolamentari per  il  recepimento  e
l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza; 
    p) promozione di intese e accordi con le Amministrazioni statali,
le Regioni e le Amministrazioni locali per  assicurare  su  tutto  il
territorio   nazionale   l'esercizio    omogeneo    delle    funzioni
amministrative  negli   ambiti   di   mercato,   la   semplificazione
amministrativa, l'omogeneita' nei livelli essenziali delle  forniture
concernenti l'energia e lo sviluppo territoriale sostenibile; 
    q) gestione dell'accordo di cooperazione  tra  il  Governo  della
Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa  nel  campo
dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati  dalla  marina
militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e  del
combustibile nucleare esaurito, recepito con la legge 31 luglio 2005,
n. 160. 
  2. Presso la Direzione generale opera la Segreteria tecnica di  cui
all'articolo 22, comma 2, della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  e
successive modificazioni,  per  il  supporto  tecnico  alle  funzioni
attribuite  alla  Direzione  medesima,  nonche',  nelle  materie   di
competenza, a quelle attribuite alle Direzioni generali  del  settore
energetico. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il comma 2 dell'articolo 22 della legge  9
          gennaio 1991, n. 10 recante: "Norme  per  l'attuazione  del
          Piano energetico nazionale  in  materia  di  uso  razionale
          dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
          fonti rinnovabili di energia": 
              "2. Con il decreto  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          altresi' prevista presso la Direzione generale delle  fonti
          di energia e delle industrie di  base  la  costituzione  di
          un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non
          piu' di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile
          scelti fra docenti universitari, ricercatori e  tecnici  di
          societa' di capitale - con esclusione delle imprese private
          - specificamente operanti nel settore energetico,  di  enti
          pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del
          personale del Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di
          cui al  presente  comma  e'  determinato  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          di intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  in  misura  non
          inferiore   a   quello   spettante    presso    l'ente    o
          l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti
          pubblici sono collocati fuori  luogo  per  l'intera  durata
          dell'incarico  o  nell'analoga   posizione   prevista   dai
          rispettivi ordinamenti."