Art. 11 Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare 1. La Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) elaborazione di indirizzi e direttive per l'organizzazione e il funzionamento del mercato elettrico, la promozione della concorrenza e la realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica; b) rapporti, nelle materie assegnate alla Direzione, con le associazioni, le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nonche' con gli enti europei di settore; c) attivita' in materia di produzione di energia elettrica e sicurezza delle forniture; interventi di prevenzione e gestione delle crisi; d) sviluppo delle reti di trasmissione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica; indirizzi a Terna S.p.A. ed ai gestori di reti elettriche; e) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti, nelle materie di competenza della Direzione, con le societa' Gestore dei mercati energetici - Gme S.p.A., Gestore dei servizi elettrici - Gse S.p.A., Acquirente unico S.p.A., SO.G.I.N. S.p.A. (Societa' Gestione impianti nucleari) ed ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) nei settori dell'energia elettrica, delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, del nucleare e dello sviluppo sostenibile; f) gestione e trasporto dei materiali radioattivi, indirizzi e monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti nucleari dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari; g) promozione e gestione di accordi e di intese per la partecipazione a progetti di cooperazione e di ricerca europei e internazionali, finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e alla non proliferazione nucleare, allo sviluppo tecnologico e alla formazione delle risorse umane; h) definizione di piani, programmi e strumenti di incentivazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia delle imprese e tecnologie afferenti l'attuazione di obiettivi ed accordi europei ed internazionali; i) sviluppo energetico sostenibile e sistemi energetici distribuiti, comprese le tecnologie di accumulo dell'energia; j) definizione di piani, programmi e strumenti di incentivazione per il risparmio e l'efficienza energetica, lo sviluppo delle tecnologie di settore e la promozione della domanda attiva; k) definizione di sistemi di certificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia; l) programmi, sviluppo delle tecnologie e piani per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra; m) ricerca di sistema per il settore elettrico, analisi, monitoraggio e studi di settore; relazioni, promozione e gestione di accordi con ENEA, organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza; n) programmi di incentivazione, anche a finanziamento europeo, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, dell'efficienza e del risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile; o) relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita' della Direzione in coordinamento con la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche; predisposizione di norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza; p) promozione di intese e accordi con le Amministrazioni statali, le Regioni e le Amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa, l'omogeneita' nei livelli essenziali delle forniture concernenti l'energia e lo sviluppo territoriale sostenibile; q) gestione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, recepito con la legge 31 luglio 2005, n. 160. 2. Presso la Direzione generale opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, per il supporto tecnico alle funzioni attribuite alla Direzione medesima, nonche', nelle materie di competenza, a quelle attribuite alle Direzioni generali del settore energetico.
Note all'art. 11: - Si riporta il comma 2 dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia": "2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere altresi' prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non piu' di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di societa' di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente comma e' determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori luogo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti."