Art. 11 
 
 
                    Sospensione del procedimento 
 
  1. Il procedimento per l'accesso al Fondo e' sospeso  nei  seguenti
casi: 
    a) quando, sulla base delle dichiarazioni rese  nella  domanda  o
degli accertamenti istruttori disposti, venga riscontrata l'esistenza
di  un  procedimento  penale  pendente  per  uno  dei  reati  di  cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale
o di un procedimento per l'applicazione di una misura di  prevenzione
ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159; 
    b)  qualora  la   domanda   prodotta   dall'interessato   risulti
incompleta della documentazione di cui all'articolo 10; 
    c) qualora il Comitato di solidarieta' antimafia, ai  fini  della
completezza della documentazione posta  a  base  della  richiesta  di
accesso al Fondo, ritenga necessario invitare, ai sensi dell'articolo
6, comma 2, della legge 22 dicembre 1999,  n.  512,  l'interessato  a
fornire documentazione integrativa o di acquisire  copia  di  atti  e
informazioni scritte dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la
sentenza di condanna. 
  2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1,  il   responsabile   del
procedimento comunica  immediatamente  all'interessato  le  cause  di
sospensione. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 6, comma 2, della
          citata legge 22 dicembre 1999, n. 512: 
              "Art. 6.  (Gestione  delle  domande  per  l'accesso  al
          Fondo). 
              (Omissis). 
              2.  Se  necessario  ai  fini  della   completezza   dei
          documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo,
          il Comitato invita l'interessato a  fornire  documentazione
          integrativa e assume copie di atti e  informazioni  scritte
          dall'autorita' giudiziaria che ha pronunciato  la  sentenza
          di condanna." 
              (Omissis).".