Art. 11 Norme urgenti in materia di mobilita', accoglienza e guide turistiche 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilita' turistica. Tale piano favorisce la fruibilita' del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori e al Sud Italia. 2. Per promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in qualita' di amministrazione procedente, convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonche' ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata della concessione non puo' essere superiore a sette anni, salvo rinnovo. 4. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014», ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, nonche', previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.». 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.