Art. 11 
 
 
Competenze del Ministro degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
 internazionale e del vice Ministro della cooperazione allo sviluppo 
 
  1. La responsabilita' politica della cooperazione allo sviluppo  e'
attribuita al Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  che  ne  stabilisce   gli   indirizzi   e   assicura
l'unitarieta' e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali  di
cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di
cui all'articolo 15. 
  2.  Al  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale  sono  attribuiti  il   controllo   e   la   vigilanza
sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo  nonche'
la rappresentanza politica dell'Italia nelle  sedi  internazionali  e
dell'Unione europea competenti in materia di CPS. 
  3.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, conferisce la delega
in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice Ministro. Con  le
procedure di cui all'articolo 10, comma 4, della suddetta  legge,  il
vice Ministro e' invitato a partecipare, senza diritto di voto,  alle
riunioni del  Consiglio  dei  ministri  nelle  quali  siano  trattate
materie che, in modo diretto  o  indiretto,  possano  incidere  sulla
coerenza  e  sull'efficacia  delle  politiche  di  cooperazione  allo
sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo dell'articolo 10, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              "3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed
          esercitano  i  compiti  ad  essi   delegati   con   decreto
          ministeriale pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Fermi
          restando  la  responsabilita'  politica  e  i   poteri   di
          indirizzo politico dei Ministri ai sensi  dell'articolo  95
          della Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo'
          essere attribuito il titolo di vice ministro,  se  ad  essi
          sono conferite deleghe  relative  ad  aree  o  progetti  di
          competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
          piu' direzioni generali. In tale caso la delega,  conferita
          dal Ministro competente, e'  approvata  dal  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri.".