Art. 11 
 
(Disposizioni in  materia  di  defiscalizzazione  degli  investimenti
              infrastrutturali in finanza di progetto) 
 
  1. All'articolo 33 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: "di rilevanza strategica nazionale"  sono
sostituite dalle seguenti: "previste in piani o  programmi  approvati
da amministrazioni pubbliche", e la parola: "200" e' sostituita dalla
seguente: "50"; 
  b) al comma 2-ter, le parole: "di rilevanza  strategica  nazionale"
sono sostituite  dalle  seguenti:  "previste  in  piani  o  programmi
approvati  da  amministrazioni  pubbliche"  e  la  parola:  "200"  e'
sostituita dalla seguente: "50". 
  c) dopo il comma 2-quater e' aggiunto il seguente: "2-quinquies. Il
valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica  nazionale
previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche,
cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter,  non  puo'
superare l'importo di 2 miliardi di euro.".