Art. 11 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
dello sviluppo economico, possono essere definiti criteri e modalita'
relativi alla concessione di garanzie richieste a fronte  di  aumenti
di capitale della societa', anche sottoscritti da nuovi  investitori.
Gli eventuali oneri inerenti sono posti a carico del Fondo di cui  al
comma 8 dell'articolo 15, comunque nel limite di euro cinquantamila. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 4 maggio 2015 
 
            p. il Presidente del Consiglio dei ministri, 
                         il Sottosegretario 
                             De Vincenti 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                                Guidi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2015 
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