Art. 11 Concessione delle agevolazioni 1. All'esito positivo del procedimento istruttorio di cui all'art. 10, il Soggetto gestore delibera la concessione delle agevolazioni, che puo' essere subordinata, in caso di esercizio della facolta' di cui all'art. 8, comma 1, alla preventiva acquisizione della partecipazione al capitale da parte dello stesso Soggetto gestore con le modalita' previste dalla circolare di cui all'art. 8, comma 5. 2. La delibera di concessione delle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma finanziato, indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, nonche' della partecipazione se prevista, regola i tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto beneficiario e le condizioni il cui mancato rispetto determina la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera i). 3. Il Soggetto gestore trasmette al soggetto beneficiario la delibera di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, unitamente all'elenco della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti, la stipula del contratto di finanziamento agevolato e, se prevista, la stipula del preliminare di compravendita di quote ovvero azioni; tale documentazione deve essere trasmessa al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data di ricezione della delibera di concessione delle agevolazioni. 4. Il Soggetto gestore, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3, con il soggetto beneficiario provvede a: a) sottoscrivere il contratto di contributo in conto impianti; b) stipulare il contratto di finanziamento agevolato, che disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi per il soggetto beneficiario; c) stipulare, in caso di acquisizione della partecipazione al capitale, il contratto preliminare di compravendita di quote ovvero azioni.