Art. 11 
 
 
              Coordinamento per l'uniforme applicazione 
                      sul territorio nazionale 
 
  1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, un Coordinamento tra i  rappresentanti  di
tale Ministero, del  Dipartimento  di  protezione  civile  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri,  dei  Ministeri  dell'interno,
delle infrastrutture e trasporti,  dello  sviluppo  economico,  della
salute,  delle  Regioni  e   Province   autonome,   dell'Associazione
nazionale comuni d'Italia  (ANCI)  e  dell'Unione  Province  Italiane
(UPI).  Partecipano  al  Coordinamento   rappresentanti   del   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dell'INAIL,  dell'Istituto  superiore
di sanita' nonche', in rappresentanza del Sistema  nazionale  per  la
protezione ambientale, esperti dell'ISPRA  e,  su  indicazione  della
regione o provincia autonoma di appartenenza, delle agenzie regionali
e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera
attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione  di  una
rete di referenti per lo  scambio  di  dati  e  di  informazioni.  Il
Coordinamento, per lo svolgimento delle sue funzioni, puo' convocare,
a soli fini consultivi, rappresentanti dei  portatori  di  interesse,
quali associazioni degli industriali, delle organizzazioni  sindacali
maggiormente   rappresentative,   delle    associazioni    ambientali
riconosciute tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo  13  della
legge 8 luglio 1986, n. 349. 
  2. Il Coordinamento di cui al  comma  1  assicura,  anche  mediante
gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e  di  linee  guida  in
relazione  ad  aspetti  di  comune  interesse  e  permette  un  esame
congiunto di temi e quesiti connessi  all'applicazione  del  presente
decreto, anche  al  fine  di  garantire  un'attuazione  coordinata  e
omogenea  delle  nuove  norme  e  di  prevenire  le   situazioni   di
inadempimento e le relative conseguenze. 
  3. Il ruolo di segreteria tecnica del Coordinamento di cui al comma
1 e' svolto dall'ISPRA. 
  4. Il Coordinamento  di  cui  al  comma  1,  in  particolare,  puo'
formulare proposte ai fini  dell'adozione  dei  decreti  ministeriali
previsti dal presente decreto. 
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare rende note, a mezzo di pubblicazione sul sito web istituzionale,
le determinazioni del  Coordinamento  nonche'  gli  indirizzi  e  gli
orientamenti dell'Unione europea. 
  6. Per le attivita'  a  qualunque  titolo  svolte  nell'ambito  del
Coordinamento non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi  spese
o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali
costi di missione, che restano  a  carico  delle  amministrazioni  di
appartenenza. 
  7. Le autorita' competenti  in  materia  di  rischio  di  incidente
rilevante cooperano,  in  ambito  regionale,  nello  svolgimento  dei
propri compiti. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio  1986,  n.
          349 (Istituzione del Ministero  dell'ambiente  e  norme  in
          materia di danno  ambientale),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 luglio 1986, n.  162,  supplemento  ordinario,
          cosi' recita: 
              «Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
          a carattere nazionale e quelle presenti  in  almeno  cinque
          regioni  sono  individuate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente sulla base delle finalita'  programmatiche  e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della  sua
          rilevanza esterna, previo parere  del  Consiglio  nazionale
          per l'ambiente da  esprimere  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta. Decorso tale termine senza  che  il  parere  sia
          stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide. 
              2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la  prima
          composizione del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  le
          terne di cui al precedente art. 12, comma  1,  lettera  c),
          effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
          presente legge, una prima individuazione delle associazioni
          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
          regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1,  e
          ne informa il Parlamento.».