Art. 11 Misure straordinarie di accoglienza 1. Nel caso in cui e' temporaneamente esaurita la disponibilita' di posti all'interno delle strutture di cui agli articoli 9 e 14, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza puo' essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza. 2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, sentito l'ente locale nel cui territorio e' situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione. 3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 e' limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di cui all'articolo 9 ovvero nelle strutture di cui all'articolo 14. 4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina al luogo di accoglienza.
Note all'art. 11: - Per i riferimenti del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 si veda nelle note all'articolo 8.