Art. 11 
 
                 Misure straordinarie di accoglienza 
 
  1. Nel caso in cui e' temporaneamente esaurita la disponibilita' di
posti all'interno delle strutture di cui agli  articoli  9  e  14,  a
causa  di  arrivi   consistenti   e   ravvicinati   di   richiedenti,
l'accoglienza  puo'  essere  disposta  dal   prefetto,   sentito   il
Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione  del  Ministero
dell'interno,  in  strutture  temporanee,  appositamente   allestite,
previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente,  anche
al fine di  accertare  la  sussistenza  di  esigenze  particolari  di
accoglienza. 
  2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali
di accoglienza nel rispetto dei  principi  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali  del
Governo, sentito l'ente locale  nel  cui  territorio  e'  situata  la
struttura,  secondo  le  procedure  di  affidamento   dei   contratti
pubblici. E' consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle
procedure di  affidamento  diretto  ai  sensi  del  decreto-legge  30
ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione. 
  3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 e'  limitata  al
tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente  nelle
strutture di  cui  all'articolo  9  ovvero  nelle  strutture  di  cui
all'articolo 14. 
  4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda
sono  espletate  presso  la  questura  piu'  vicina   al   luogo   di
accoglienza. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per i riferimenti del decreto-legge 30 ottobre  1995,
          n. 451 si veda nelle note all'articolo 8.