Art. 11 
 
             Documenti da presentare per lo svolgimento 
         di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi 
 
  1. L'operatore, prima di svolgere operazioni in  mare  nel  settore
degli idrocarburi, presenta i seguenti documenti: 
    a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti  gravi  o
una sua descrizione adeguata a norma dell'articolo 19, commi 1 e 6; 
    b)  il  sistema  di  gestione  della  sicurezza  e  dell'ambiente
applicabile  agli   impianti   o   una   sua   descrizione   adeguata
conformemente all'articolo 19, commi 3 e 6; 
    c) nel caso di un impianto di  produzione  pianificato,  previsto
nel programma lavori approvato ai sensi del  decreto  legislativo  25
novembre 1996, n. 625, la comunicazione del progetto  in  conformita'
con i requisiti di cui all'allegato I, parte I; 
    d)  una  descrizione  del  sistema   di   verifica   indipendente
conformemente all'articolo 17; 
    e) una relazione sui grandi rischi conformemente agli articoli 12
o 13, a seconda che si tratti, rispettivamente,  di  un  impianto  di
produzione o di un impianto non destinato alla produzione; 
    f) nel caso di una modifica sostanziale o di  uno  smantellamento
di un impianto, una relazione sui grandi rischi modificata,  a  norma
degli articoli 12 e 13; 
    g) il  piano  interno  di  risposta  alle  emergenze  o  una  sua
descrizione adeguata, a norma degli articoli 14 e 28; 
    h) nel caso di  un'operazione  di  pozzo,  una  comunicazione  di
operazione di pozzo e relative informazioni a norma dell'articolo 15; 
    i) nel caso di un'operazione combinata, una  comunicazione  delle
operazioni combinate a norma dell'articolo 16; 
    l) nel caso in cui un  impianto  di  produzione  esistente  debba
essere trasferito in un nuovo sito di produzione dove sara' messo  in
produzione,  una   comunicazione   di   trasferimento   conformemente
all'allegato I, parte 1; 
    m) qualsiasi altro documento pertinente richiesto dal Comitato. 
  2. I documenti che devono essere presentati a norma  del  comma  1,
lettere a), b), d) e g), sono  inclusi  nella  relazione  sui  grandi
rischi di cui al comma  1,  lettera  e).  La  politica  aziendale  di
prevenzione degli incidenti gravi di un operatore e' altresi' inclusa
nella  comunicazione  di  operazioni  di  pozzo,  laddove  non   gia'
presentata, a norma del comma 1, lettera h). 
  3. La comunicazione del progetto richiesta a  norma  del  comma  1,
lettera c)  e'  presentata  al  Comitato  entro  i  termini  da  esso
stabiliti  e  comunque  prima  della  presentazione  prevista   della
relazione sui grandi rischi  per  l'operazione  pianificata.  L'UNMIG
entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto formula  le  proprie
osservazioni  che  devono  essere  prese  in   considerazione   nella
relazione sui grandi rischi. 
  4. Se un impianto di produzione esistente entra nelle acque  marine
italiane o ne esce, l'operatore inoltra comunicazione al Comitato per
iscritto almeno  5  giorni  prima  della  data  in  cui  e'  previsto
l'ingresso o l'uscita dell'impianto di produzione dalle acque  marine
italiane. 
  5. La comunicazione di trasferimento richiesta a norma del comma 1,
lettera  l),  e'  trasmessa  al  Comitato  almeno  90  giorni   prima
dell'avvio  delle  operazioni  programmate,  al  fine  di  permettere
all'operatore di tener conto, nell'elaborazione della  relazione  sui
grandi rischi, delle eventuali questioni sollevate  dall'UNMIG  entro
30 giorni dalla comunicazione di trasferimento. 
  6. In caso di modifica sostanziale che incide  sulla  comunicazione
di progettazione o di trasferimento prima della  presentazione  della
relazione  sui  grandi  rischi,  al  Comitato  e'   data   tempestiva
comunicazione di tale modifica e comunque entro il  termine  previsto
al comma 3 del presente articolo. 
  7. La relazione sui grandi rischi richiesta a norma  del  comma  1,
lettera e), e' presentata  al  Comitato  entro  il  termine  da  esso
stabilito e comunque prima del previsto avvio  delle  operazioni.  Il
Comitato si esprime entro i successivi 30 giorni. 
 
          Note all'art. 11: 
              Per i riferimenti al decreto  legislativo  25  novembre
          1996, n. 625, si vedano le note alle premesse.