Art. 11 Documenti da presentare per lo svolgimento di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi 1. L'operatore, prima di svolgere operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, presenta i seguenti documenti: a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi o una sua descrizione adeguata a norma dell'articolo 19, commi 1 e 6; b) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente applicabile agli impianti o una sua descrizione adeguata conformemente all'articolo 19, commi 3 e 6; c) nel caso di un impianto di produzione pianificato, previsto nel programma lavori approvato ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la comunicazione del progetto in conformita' con i requisiti di cui all'allegato I, parte I; d) una descrizione del sistema di verifica indipendente conformemente all'articolo 17; e) una relazione sui grandi rischi conformemente agli articoli 12 o 13, a seconda che si tratti, rispettivamente, di un impianto di produzione o di un impianto non destinato alla produzione; f) nel caso di una modifica sostanziale o di uno smantellamento di un impianto, una relazione sui grandi rischi modificata, a norma degli articoli 12 e 13; g) il piano interno di risposta alle emergenze o una sua descrizione adeguata, a norma degli articoli 14 e 28; h) nel caso di un'operazione di pozzo, una comunicazione di operazione di pozzo e relative informazioni a norma dell'articolo 15; i) nel caso di un'operazione combinata, una comunicazione delle operazioni combinate a norma dell'articolo 16; l) nel caso in cui un impianto di produzione esistente debba essere trasferito in un nuovo sito di produzione dove sara' messo in produzione, una comunicazione di trasferimento conformemente all'allegato I, parte 1; m) qualsiasi altro documento pertinente richiesto dal Comitato. 2. I documenti che devono essere presentati a norma del comma 1, lettere a), b), d) e g), sono inclusi nella relazione sui grandi rischi di cui al comma 1, lettera e). La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di un operatore e' altresi' inclusa nella comunicazione di operazioni di pozzo, laddove non gia' presentata, a norma del comma 1, lettera h). 3. La comunicazione del progetto richiesta a norma del comma 1, lettera c) e' presentata al Comitato entro i termini da esso stabiliti e comunque prima della presentazione prevista della relazione sui grandi rischi per l'operazione pianificata. L'UNMIG entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto formula le proprie osservazioni che devono essere prese in considerazione nella relazione sui grandi rischi. 4. Se un impianto di produzione esistente entra nelle acque marine italiane o ne esce, l'operatore inoltra comunicazione al Comitato per iscritto almeno 5 giorni prima della data in cui e' previsto l'ingresso o l'uscita dell'impianto di produzione dalle acque marine italiane. 5. La comunicazione di trasferimento richiesta a norma del comma 1, lettera l), e' trasmessa al Comitato almeno 90 giorni prima dell'avvio delle operazioni programmate, al fine di permettere all'operatore di tener conto, nell'elaborazione della relazione sui grandi rischi, delle eventuali questioni sollevate dall'UNMIG entro 30 giorni dalla comunicazione di trasferimento. 6. In caso di modifica sostanziale che incide sulla comunicazione di progettazione o di trasferimento prima della presentazione della relazione sui grandi rischi, al Comitato e' data tempestiva comunicazione di tale modifica e comunque entro il termine previsto al comma 3 del presente articolo. 7. La relazione sui grandi rischi richiesta a norma del comma 1, lettera e), e' presentata al Comitato entro il termine da esso stabilito e comunque prima del previsto avvio delle operazioni. Il Comitato si esprime entro i successivi 30 giorni.
Note all'art. 11: Per i riferimenti al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, si vedano le note alle premesse.