Art. 11 Modifica dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 1. All'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: «contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge» sono inserite le seguenti: «non versati al Fondo di cui all'articolo 13»; b) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilita', nonche' per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.».
Note all'art. 11: Si riporta l'articolo 14 della citata legge n. 68 del 1999, come modificato dal presente decreto: "Art. 14. Fondo regionale per l'occupazione dei disabili 1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato «Fondo», da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. 2. Le modalita' di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili. 3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente leggenon versati al Fondo di cui all'articolo 13, nonche' il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. 4. Il Fondo eroga: a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attivita' rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili; b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilita', nonche' per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro; c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalita' della presente legge.".