Art. 11 
 
 
             Piani di risoluzione in forma semplificata 
 
  1. La Banca d'Italia puo', con provvedimenti di carattere  generale
o particolare, prevedere modalita' semplificate di adempimento  degli
obblighi stabiliti dal presente Capo, avendo riguardo alle  possibili
conseguenze del dissesto della banca o del gruppo  in  considerazione
delle  loro  caratteristiche,   ivi   inclusi   le   dimensioni,   la
complessita'   operativa,   la   struttura   societaria,   lo   scopo
mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.