Art. 11. (Iniziativa legislativa) 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: « Il Senato della Repubblica puo', con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica »; b) al secondo comma, la parola: « cinquantamila » e' sostituita dalla seguente: « centocinquantamila » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari »; c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonche' di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalita' di attuazione ».