Art. 11. 
 
 
                      (Iniziativa legislativa) 
 
  1. All'articolo 71 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
  « Il Senato della Repubblica puo',  con  deliberazione  adottata  a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera  dei
deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal  caso,
la Camera dei deputati procede all'esame  e  si  pronuncia  entro  il
termine di sei mesi dalla data della deliberazione del  Senato  della
Repubblica »; 
  b) al secondo comma, la parola: «  cinquantamila  »  e'  sostituita
dalla seguente: « centocinquantamila » ed e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: « La  discussione  e  la  deliberazione  conclusiva
sulle proposte di legge  d'iniziativa  popolare  sono  garantite  nei
tempi,  nelle  forme  e  nei   limiti   stabiliti   dai   regolamenti
parlamentari »; 
  c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «  Al  fine  di  favorire  la  partecipazione  dei  cittadini  alla
determinazione delle politiche  pubbliche,  la  legge  costituzionale
stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e
d'indirizzo, nonche' di altre forme  di  consultazione,  anche  delle
formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe  le  Camere  sono
disposte le modalita' di attuazione ».