Art. 11 Specifiche tecniche 1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Istat e l'Agenzia delle entrate, sentita l'ANCI, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, definiscono con provvedimento interdirigenziale e pubblicano sui rispettivi siti istituzionali le specifiche tecniche e le modalita' di accesso ai servizi erogati dall'Anncsu. Le eventuali variazioni sono rese note con le medesime modalita' almeno quattro mesi prima della loro efficacia.