Art. 11 
 
Disposizioni  in  materia  di  raccolta  e  trasporto  del  materiale
  contenente amianto derivante dal crollo  parziale  o  totale  degli
  edifici 
 
  1. I materiali di  cui  all'art.  3,  comma  1,  dell'ordinanza  n.
391/2016 nei quali si rinvenga, a seguito  di  ispezione  visiva,  la
presenza di amianto dovranno essere gestiti secondo le indicazioni di
cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 
  2. I materiali di cui  al  comma  1,  oppure  i  materiali  di  cui
all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza 391/16, nella fase  di  raccolta,
non   dovranno   essere   movimentati,   ma   andranno    perimetrati
adeguatamente con nastro segnaletico. La ditta  specializzata  dovra'
presentare  comunicazione  all'AUSL  competente  per   territorio   e
rimuovere il materiale, a cui e' attribuito il codice CER  17.06.05*,
entro le successive 24 ore,  in  parziale  deroga  all'art.  256  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il rifiuto residuato  dallo
scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di
tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti  pericolosi  e  dei  RAEE,
mantiene la classificazione di  rifiuto  urbano  non  pericoloso  con
codice CER 20.03.99 ed e'  gestito  secondo  le  indicazioni  di  cui
all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016. 
  3. Qualora il  rinvenimento  a  seguito  di  ispezione  visiva,  di
materiale contenente amianto avvenga successivamente al  conferimento
delle macerie di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n.  391/2016
al sito di deposito temporaneo, dette macerie dovranno essere gestite
secondo le modalita' di cui al comma 2 della presente  ordinanza.  Il
rimanente  rifiuto,  privato  del  materiale  contenente  amianto,  e
sottoposto  ad  eventuale  separazione  e   cernita   delle   matrici
recuperabili,  dei  rifiuti  pericolosi  e  dei  RAEE,  mantiene   la
classificazione di rifiuto  urbano  non  pericoloso  con  codice  CER
20.03.99 e come tale deve essere gestito  per  l'avvio  a  successive
operazioni di recupero/smaltimento. 
  4. In considerazione dell'urgenza di provvedere alle  attivita'  di
cui al presente articolo senza soluzione di continuita',  in  ragione
della loro stretta connessione con l'esecuzione degli  interventi  di
assistenza alle popolazioni colpite e di messa in sicurezza dei  beni
e  degli  insediamenti  nonche'  alla   realizzazione   delle   opere
provvisionali e delle contromisure  tecniche  urgenti  sui  manufatti
edilizi  per  la  salvaguardia  della  pubblica  incolumita'   e   il
ripristino dei servizi essenziali, per l'individuazione dei materiali
contenenti amianto, i soggetti deputati alla raccolta e al  trasporto
delle macerie nonche' quelli incaricati delle operazioni di selezione
e di  separazione  di  flussi  omogenei  di  rifiuti  da  avviare  ad
operazioni di recupero/smaltimento, si avvalgono del supporto tecnico
e operativo di  ISPRA,  delle  ARPA  e  delle  AUSL  territorialmente
competenti. A tal fine ISPRA coordina la mobilitazione e la  presenza
nei territori colpiti in modo continuativo di personale specializzato
delle ARPA  e  delle  AUSL  interessate,  per  quanto  di  rispettiva
competenza, al fine di assicurare senza indugi le attivita' di cui al
presente articolo, nella misura necessaria.