Art. 11 Misure urgenti per il trasporto regionale 1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, e' attribuito alla Regione Campania un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai propri debiti verso la societa' EAV s.r.l., riguardanti esercizi pregressi per attivita' di gestione e investimenti svolte dall'EAV sulla rete. Entro il 31 dicembre 2016 la quota di cui al periodo precedente e' trasferita alla Regione Campania su sua richiesta per essere immediatamente versata, nello stesso termine, su conto vincolato della Societa' EAV S.r.l. per le finalita' di cui al comma 2. 2. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della societa' di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono (( attuate )) in regime di ordinarieta' dalla predetta societa' di gestione, sotto la vigilanza della Regione Campania (( e del Ministero dell'economia e delle finanze )), dalla data di scadenza del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. EAV s.r.l. predispone un piano di accordo generale che prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale. L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla conclusione del programma di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 3. A copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale dovuti dalla regione Molise nei confronti di Trenitalia S.p.a., e' attribuito alla medesima regione un contributo straordinario di 90 milioni di euro, per l'anno 2016. (( 3-bis. Entro il 1° settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle regioni, presenta alle Camere una relazione sulle criticita' finanziarie in cui versano le societa' esercenti servizi di trasporto pubblico locale. )) 4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del (( Fondo per lo sviluppo e la coesione )) - programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario (( e tenendo conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3 )), degli interventi gia' programmati a valere sulle risorse stesse.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dei commi 5 e 7 dell'art. 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese): «Art. 16. (Disposizioni urgenti per la continuita' dei servizi di trasporto). - (Omissis). 5. Il Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle societa' partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, al fine di consentire l'efficace realizzazione del processo di separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprieta', gestione e manutenzione della rete, anche in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell'occupazione, effettua, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle societa' esercenti il trasporto regionale ferroviario e delle societa' capogruppo. Nei successivi 60 giorni, sulla base delle risultanze dello stato dei debiti e dei crediti, il Commissario elabora un piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti, alimentato dalle risorse regionali disponibili in bilancio e dalle entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9, della durata massima di 60 mesi, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovra' individuare gli interventi necessari al perseguimento delle finalita' sopra indicate e all'equilibrio economico delle suddette societa', nonche' le necessarie azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilita' regionale su ferro. (Omissis). 7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5 e l'efficienza e continuita' del servizio di trasporto secondo le modalita' di cui al comma 6, per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle societa' a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali delle stesse societa'. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori. (Omissis).».