Art. 11 Avvertenze combinate relative alla salute per i prodotti del tabacco da fumo 1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo recano avvertenze combinate relative alla salute. 2. Le avvertenze combinate relative alla salute: a) comprendono una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato 1, e una fotografia a colori corrispondente, compresa nel catalogo delle immagini di cui all'allegato 2; b) comprendono, quali informazioni sulla disassuefazione dal fumo, il seguente riferimento: «n. verde 800.554.088 per smettere di fumare», a sostegno di coloro che intendono smettere di fumare; c) occupano il 65 per cento tanto della superficie esterna del fronte quanto del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Le confezioni a forma cilindrica presentano due avvertenze combinate relative alla salute equidistanti l'una dall'altra e ogni avvertenza relativa alla salute occupa il 65 per cento della rispettiva meta' della superficie curva; d) mostrano la stessa avvertenza testuale e la corrispondente foto a colori sia sul fronte sia sul retro delle confezioni unitarie e dell'eventuale imballaggio esterno; e) figurano in corrispondenza del bordo superiore di una confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e hanno lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla superficie della confezione; f) sono riprodotte rispettando il formato, il layout, la grafica e le proporzioni, individuate con il decreto di cui all'articolo 26, comma 2; g) rispettano, nel caso delle confezioni unitarie di sigarette, le seguenti dimensioni: 1) altezza: non inferiore a 44 mm; 2) larghezza: non inferiore a 52 mm. 3. Laddove vengono utilizzati contrassegni di legittimazione, fino al 20 maggio 2019: a) per le confezioni unitarie di materiale duro, l'avvertenza combinata relativa alla salute che figura sulla superficie posteriore deve essere collocata direttamente al di sotto del bollo fiscale; b) per le confezioni unitarie fatte di materiale morbido, e' riservata al bollo fiscale un'area rettangolare con altezza non superiore a 13 mm tra il bordo superiore della confezione e l'estremita' superiore delle avvertenze combinate relative alla salute. 4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 i marchi o i loghi non sono collocati al di sopra delle avvertenze relative alla salute. 5. Le avvertenze combinate relative alla salute sono raggruppate in tre raccolte, come indicato all'allegato 2, ognuna delle quali e' usata in un dato anno e si alterna con la raccolta successiva l'anno seguente, partendo dalla serie 1 e rispettando l'ordine numerico delle serie previsto nello stesso allegato, come modificato dalla direttiva 2014/109/UE. La serie 1 e' apposta sui prodotti del tabacco fabbricati dal 20 maggio 2016 al 31 dicembre 2017. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica che ciascuna avvertenza combinata relativa alla salute utilizzabile in un dato anno sia mostrata, per quanto possibile, in pari numero su ogni marca di prodotti del tabacco. 6. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 1: a) sono adeguate le avvertenze testuali elencate nell'allegato 1; b) e' stabilito e adeguato il catalogo delle immagini di cui al comma 1, lettera a). 7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, sono definite le specifiche tecniche per il layout, la grafica e la forma delle avvertenze combinate relative alla salute, a seconda delle diverse forme delle confezioni.
Note all'art. 11: - Per la direttiva 2014/109/UE si veda nelle note alle premesse.