Art. 11 
 
                Applicazione sanzioni amministrative 
 
  1. La azienda sanitaria  locale  competente,  ovvero  l'altro  ente
pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque
e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute  pubblica
individuato dalla regione, provvede all'accertamento delle violazioni
delle disposizioni previste dal presente decreto.  Le  regioni  e  le
provincie  autonome   provvedono   all'irrogazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 10. Si osservano  le
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e  II,  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
I  proventi  derivanti  dall'applicazione  delle  sanzioni   di   cui
all'articolo 10 sono  incamerati  dalla  regione  o  dalla  provincia
autonoma. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo del capo I, sezioni I e II, della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema  penale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre  1981,  n.
          329, S.O. 
              «Capo I 
              LE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
              Sezione I 
              Principi generali 
              Art. 1. (Principio di legalita') 
              Art. 2. (Capacita' di intendere e di volere) 
              Art. 3. (Elemento soggettivo) 
              Art. 4. (Cause di esclusione della responsabilita') 
              Art. 5. (Concorso di persone) 
              Art. 6. (Solidarieta') 
              Art. 7. (Non trasmissibilita' dell'obbligazione) 
              Art. 8. (Piu' violazioni di disposizioni che  prevedono
          sanzioni amministrative) 
              Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni) 
              Art. 9. (Principio di specialita') 
              Art. 10. (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto
          tra limite minimo e limite massimo) 
              Art. 11. (Criteri  per  l'applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie) 
              Art. 12. (Ambito di applicazione) 
              Sezione II 
              Applicazione 
              Art. 13. (Atti di accertamento) 
              Art. 14. (Contestazione e notificazione) 
              Art. 15. (Accertamenti mediante analisi di campioni) 
              Art. 16. (Pagamento in misura ridotta) 
              Art. 17. (Obbligo del rapporto) 
              Art. 18. (Ordinanza-ingiunzione) 
              Art. 19. (Sequestro) 
              Art. 20. (Sanzioni amministrative accessorie) 
              Art. 21.  (Casi  speciali  di  sanzioni  amministrative
          accessorie) 
              Art. 22. (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione) 
              Art.   22-bis.   (Competenza   per   il   giudizio   di
          opposizione) 
              Art. 23. (Giudizio di opposizione) 
              Art. 24. (Connessione obiettiva con un reato) 
              Art. 25. (Impugnabilita' del provvedimento del  giudice
          penale) 
              Art. 26. (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) 
              Art. 27. (Esecuzione forzata) 
              Art. 28. (Prescrizione) 
              Art. 29. (Devoluzione dei proventi) 
              Art. 30. (Valutazione delle violazioni  in  materia  di
          circolazione stradale) 
              Art. 31. (Provvedimenti dell'autorita' regionale)».