Art. 11 
 
 
      Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale 
           e per le Province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto  speciale
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalita' del presente decreto legislativo ai  sensi  dei  rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.