Art. 11 
 
Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati  intenzionali
  violenti, in attuazione della direttiva  2004/80/CE.  Procedura  di
  infrazione 2011/4147 
 
  1.  Fatte  salve  le  provvidenze  in  favore  delle   vittime   di
determinati reati previste da altre disposizioni di  legge,  se  piu'
favorevoli, e' riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico  dello
Stato alla vittima di un reato  doloso  commesso  con  violenza  alla
persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis  del  codice
penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582,  salvo
che ricorrano le circostanze aggravanti  previste  dall'articolo  583
del codice penale. 
  2. L'indennizzo e' elargito per la rifusione delle spese mediche  e
assistenziali, salvo che per  i  fatti  di  violenza  sessuale  e  di
omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli  aventi  diritto,
l'indennizzo e' comunque elargito anche in assenza di spese mediche e
assistenziali. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  determinati  gli   importi   dell'indennizzo,
comunque  nei  limiti  delle  disponibilita'   del   Fondo   di   cui
all'articolo 14, assicurando un  maggior  ristoro  alle  vittime  dei
reati di violenza sessuale e di omicidio. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Il  testo  dell'art.  603-bis  del  Codice   Penale,
          aggiunto  dal  comma   1   dell'art.   12, decreto-legge n.
          138/2011, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.
          148/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16  settembre
          2011, n. 216, e' il seguente: 
              «Art. 603-bis (Intermediazione illecita e  sfruttamento
          del lavoro). - Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave
          reato,  chiunque   svolga   un'attivita'   organizzata   di
          intermediazione,  reclutando  manodopera  o  organizzandone
          l'attivita'  lavorativa  caratterizzata  da   sfruttamento,
          mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando
          dello stato di bisogno o di necessita' dei  lavoratori,  e'
          punito con la reclusione da cinque a otto  anni  e  con  la
          multa  da  1.000  a  2.000  euro  per  ciascun   lavoratore
          reclutato. 
              Ai  fini  del  primo  comma,  costituisce   indice   di
          sfruttamento la sussistenza di una o  piu'  delle  seguenti
          circostanze: 
                1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo
          palesemente difforme dai contratti collettivi  nazionali  o
          comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e  qualita'
          del lavoro prestato; 
                2) la sistematica violazione della normativa relativa
          all'orario    di    lavoro,    al    riposo    settimanale,
          all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 
                3) la sussistenza di violazioni  della  normativa  in
          materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da
          esporre  il  lavoratore  a  pericolo  per  la  salute,   la
          sicurezza o l'incolumita' personale; 
                4) la sottoposizione del lavoratore a  condizioni  di
          lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative
          particolarmente degradanti. 
              Costituiscono   aggravante   specifica   e   comportano
          l'aumento della pena da un terzo alla meta': 
                1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia
          superiore a tre; 
                2) il fatto che uno o  piu'  dei  soggetti  reclutati
          siano minori in eta' non lavorativa; 
                3) l'aver commesso il fatto  esponendo  i  lavoratori
          intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo
          alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e  delle
          condizioni di lavoro.». 
              - Il testo degli articoli 581, 582  e  583  del  Codice
          penale e' il seguente: 
              «Art. 581 (Percosse). - Chiunque  percuote  taluno,  se
          dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella  mente,
          e'  punito,  a  querela  della  persona  offesa,   con   la
          reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. 
              Tale  disposizione  non  si  applica  quando  la  legge
          considera la violenza  come  elemento  costitutivo  o  come
          circostanza aggravante di un altro reato. 
              Art. 582 (Lesione personale).  -  Chiunque  cagiona  ad
          alcuno  una  lesione  personale,  dalla  quale  deriva  una
          malattia  nel  corpo  o  nella  mente,  e'  punito  con  la
          reclusione da sei mesi a tre anni. 
              Se la malattia ha una durata  non  superiore  ai  venti
          giorni e non concorre alcuna delle  circostanze  aggravanti
          previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione  di  quelle
          indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il
          delitto e' punibile a querela della persona offesa. 
              Art.  583  (Circostanze  aggravanti).  -   La   lesione
          personale e' grave e si applica  la  reclusione  da  tre  a
          sette anni: 
                1. se dal fatto deriva  una  malattia  che  metta  in
          pericolo la vita della persona offesa, ovvero una  malattia
          o un'incapacita' di attendere  alle  ordinarie  occupazioni
          per un tempo superiore ai quaranta giorni; 
                2. se il fatto produce l'indebolimento permanente  di
          un senso o di un organo; 
              La lesione personale e' gravissima,  e  si  applica  la
          reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 
                1.   una   malattia   certamente   o    probabilmente
          insanabile; 
                2. la perdita di un senso; 
                3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda
          l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo
          o della capacita' di procreare,  ovvero  una  permanente  e
          grave difficolta' della favella; 
                4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente  del
          viso.».