Art. 11 
 
 
          Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 
                        4 luglio 2014, n. 102 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    b) al comma 2, la  parola  «individuali»  e'  sostituita  con  le
parole: «di fornitura»; 
    c) al comma 4 dopo le parole «installazione dei  contatori»  sono
inserite le seguenti: «di fornitura»; 
    d) al comma 5, le parole: «L'impresa di fornitura del servizio di
energia  termica  tramite  teleriscaldamento  o  teleriscaldamento  o
tramite un  sistema  di  fornitura  centralizzato  che  alimenta  una
pluralita'  di  edifici»,  sono  sostituite  dalle  seguenti  parole:
«L'esercente  l'attivita'  di  misura».  Conseguentemente  la  parola
«individuali» e' sostituita  dalle  seguenti:  «di  fornitura»  e  la
parola «soggetta» e' sostituita dalla seguente: «soggetto»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente comma: «6. Nei  casi  di
cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario  dell'unita'
immobiliare che non installa,  entro  il  termine  ivi  previsto,  un
sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), e' soggetto  ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500  euro  per  ciascuna
unita' immobiliare. La disposizione di cui al presente comma  non  si
applica quando da una relazione tecnica di un  progettista  o  di  un
tecnico  abilitato  risulta   che   l'installazione   del   contatore
individuale non e' tecnicamente possibile  o  non  e'  efficiente  in
termini  di  costi  o  non  e'  proporzionata  rispetto  ai  risparmi
energetici potenziali.»; 
    f) il comma 7 e' sostituito dal seguente comma: «7. Nei  casi  di
cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il  proprietario  dell'unita'
immobiliare,   che   non   provvede   ad   installare   sistemi    di
termoregolazione  e  contabilizzazione  del  calore  individuali  per
misurare il consumo di calore  in  corrispondenza  di  ciascun  corpo
scaldante posto all'interno dell'unita' immobiliare, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500  euro  per  ciascuna
unita' immobiliare. La disposizione di cui al primo  periodo  non  si
applica quando da una relazione tecnica di un  progettista  o  di  un
tecnico abilitato risulta che l'installazione  dei  predetti  sistemi
non e' efficiente in termini di costi.»; 
    g) il comma 8 e' sostituito dal seguente comma: «8. Il condominio
alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da  sistemi
comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese
in conformita' alle disposizioni di  cui  all'articolo  9,  comma  5,
lettera d), e' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a  2500
euro.». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo  dell'art.  16  del  decreto  legislativo  4
          luglio 2014, n. 102, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 16. (Sanzioni). -  1.  Le  grandi  imprese  e  le
          imprese a forte consumo di energia che  non  effettuano  la
          diagnosi di cui all'articolo 8, commi 1 e 3, sono  soggetti
          ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000
          euro. Quando la diagnosi non e' effettuata  in  conformita'
          alle prescrizioni di cui  all'articolo  8  si  applica  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro  2.000  ad  euro
          20.000. 
              2. L'esercente l'attivita'  di  misura  che,  nei  casi
          previsti  dall'articolo  9,  comma  1,  lettera  b)  ed  in
          violazione delle modalita' individuate  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico,  non
          fornisce ai clienti finali i contatori di fornitura  aventi
          le caratteristiche di cui  alla  lettera  a)  del  predetto
          comma e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria
          da 500 a 2500 euro, per ciascuna omissione. 
              3.  L'esercente  l'attivita'  di  misura  che  fornisce
          sistemi  di  misurazione  intelligenti  non  conformi  alle
          specifiche fissate dall'Autorita' per l'energia  elettrica,
          il gas e il sistema idrico a norma dell'articolo  9,  comma
          3, lettere a), b) c) ed e), e'  soggetto  ad  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro. Le  sanzioni
          di cui al presente comma sono irrogate  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 
              4. L'esercente l'attivita' di  misura  che  al  momento
          dell'installazione dei contatori di fornitura non  fornisce
          ai  clienti  finali  consulenza  ed  informazioni  adeguate
          secondo  quanto  stabilito  dall'Autorita'  per   l'energia
          elettrica, il gas e il sistema idrico, in  particolare  sul
          loro effettivo potenziale con riferimento alla lettura  dei
          dati ed al monitoraggio del consumo energetico, e' soggetto
          ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  250  a  1500
          euro. 
              5. L'esercente l'attivita' di misura che non  ottempera
          agli obblighi di installazione di contatori di fornitura di
          cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), entro  il  termine
          ivi previsto, e' soggetto ad  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 500 a 2500 euro. 
              6. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b),
          il proprietario dell'unita' immobiliare che  non  installa,
          entro il termine ivi previsto, un  sotto-contatore  di  cui
          alla predetta lettera  b),  e'  soggetto  ad  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro  per  ciascuna
          unita' immobiliare. La  disposizione  di  cui  al  presente
          comma non si applica quando da una relazione tecnica di  un
          progettista  o  di  un  tecnico   abilitato   risulta   che
          l'installazione   del   contatore   individuale   non    e'
          tecnicamente possibile o non e' efficiente  in  termini  di
          costi  o  non  e'  proporzionata   rispetto   ai   risparmi
          energetici potenziali. 
              7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera  c)
          il proprietario dell'unita' immobiliare, che  non  provvede
          ad    installare    sistemi    di    termoregolazione     e
          contabilizzazione del calore individuali  per  misurare  il
          consumo  di  calore  in  corrispondenza  di  ciascun  corpo
          scaldante posto  all'interno  dell'unita'  immobiliare,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da  500  a
          2500 euro per ciascuna unita' immobiliare. La  disposizione
          di cui al primo  periodo  non  si  applica  quando  da  una
          relazione  tecnica  di  un  progettista  o  di  un  tecnico
          abilitato risulta che l'installazione dei predetti  sistemi
          non e' efficiente in termini di costi. 
              8. Il condominio alimentato da teleriscaldamento  o  da
          teleraffrescamento o da sistemi comuni di  riscaldamento  o
          raffreddamento, che non ripartisce le spese in  conformita'
          alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d),
          e' soggetto ad una sanzione amministrativa da  500  a  2500
          euro. 
              9. L'impresa di distribuzione o le societa' di  vendita
          di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non
          forniscono nelle fatture emesse nei  confronti  di  clienti
          finali  presso  i  quali  non  sono  installati   contatori
          intelligenti le informazioni  previste  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico,  a  norma
          dell'articolo 9, comma 6, lettera a), sono soggette ad  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500  euro  per
          ciascuna omissione. 
              10. L'impresa di distribuzione o la societa' di vendita
          di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non
          consentono ai clienti finali di accedere alle  informazioni
          complementari sui consumi storici in conformita'  a  quanto
          previsto dall'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e
          il sistema  idrico,  a  norma  dell'articolo  9,  comma  6,
          lettera b), e'  soggetta  ad  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascun cliente. 
              11. E' soggetta ad una sanzione amministrativa da 150 a
          2500 euro per ciascuna violazione, l'impresa di vendita  di
          energia al dettaglio: 
              a)  che  non  rende  disponibili,  con   le   modalita'
          individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas
          e il  sistema  idrico  su  richiesta  formale  del  cliente
          finale, le informazioni di cui  all'articolo  9,  comma  7,
          lettera a); 
              b)  che  non  offre  al  cliente  finale  l'opzione  di
          ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in  via
          elettronica e non fornisce, su richiesta  di  quest'ultimo,
          spiegazioni adeguate secondo le prescrizioni dell'Autorita'
          per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema  idrico,  a
          norma dell'articolo 9, comma 7, lettera b); 
              c) che non  fornisce  al  cliente  finale,  secondo  le
          modalita'   individuate   dall'Autorita'   per    l'energia
          elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,  unitamente  alla
          fattura le informazioni di cui  all'articolo  9,  comma  7,
          lettera c); 
              d) che non  fornisce  al  cliente  finale,  secondo  le
          modalita'   individuate   dall'Autorita'   per    l'energia
          elettrica, il gas e il sistema idrico, le  informazioni  le
          stime  dei  costi   energetici   tali   da   consentire   a
          quest'ultimo di confrontare offerte comparabili. 
              12. L'impresa di vendita di energia  al  dettaglio  che
          applica specifici corrispettivi al cliente  finale  per  la
          ricezione  delle  fatture  o   delle   informazioni   sulla
          fatturazione ovvero  per  l'accesso  ai  dati  relativi  ai
          consumi  e'  soggetta  ad   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna violazione. 
              13. Le sanzioni di cui al comma  1  sono  irrogate  dal
          Ministero dello sviluppo economico. 
              14. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono  irrogate
          dalle Regioni e dalle Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano competenti per territorio o Enti da esse delegati. 
              15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e
          12 sono irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il
          gas e il sistema idrico. 
              16. Per l'accertamento e l'irrogazione  delle  sanzioni
          amministrative  pecuniarie   da   parte   delle   autorita'
          amministrative   competenti   si   osservano,   in   quanto
          compatibili con quanto previsto dal presente  articolo,  le
          disposizioni contenute nel capo I, sezioni I  e  II,  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro novanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto  l'Autorita'
          per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico
          disciplina, con proprio  regolamento,  nel  rispetto  della
          legislazione   vigente   in   materia,    i    procedimenti
          sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare  agli
          interessati la piena conoscenza degli atti  istruttori,  il
          contraddittorio   in   forma   scritta    e    orale,    la
          verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e
          funzioni decisorie. Il regolamento  disciplina  i  casi  in
          cui, con l'accordo dell'impresa destinataria  dell'atto  di
          avvio  del  procedimento  sanzionatorio,   possono   essere
          adottate modalita' procedurali semplificate di  irrogazione
          delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
              17. L'autorita' amministrativa competente, valutati gli
          elementi comunque in suo possesso e quelli  portati  a  sua
          conoscenza da chiunque vi  abbia  interesse  da'  avvio  al
          procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata
          o la notificazione degli estremi della violazione. 
              18. In caso di accertata violazione delle  disposizioni
          di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 il trasgressore  e
          gli  eventuali  obbligati  in  solido  sono   diffidati   a
          provvedere  alla  regolarizzazione  entro  il  termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  data   della   contestazione
          immediata o dalla data di notificazione dell'atto di cui al
          comma 17. 
              19. All'ammissione alla procedura  di  regolarizzazione
          di cui al comma 18 e alla contestazione  immediata  o  alla
          notificazione degli estremi della violazione amministrativa
          a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre  1981,  n.
          689 si provvede con la notifica di un unico atto  che  deve
          contenere: 
              a) l'indicazione dell'autorita'  competente;  l'oggetto
          della contestazione; l'analitica esposizione  dei  fatti  e
          degli elementi essenziali della violazione contestata; 
              b) l'indicazione del nominativo  del  responsabile  del
          procedimento e, ove diverso, dell'ufficio dove e' possibile
          presentare memorie,  perizie  e  altri  scritti  difensivi,
          essere sentiti dal responsabile del procedimento sui  fatti
          oggetto di contestazione, nonche' avere accesso agli atti; 
              c) l'indicazione del termine  entro  cui  l'interessato
          puo'  esercitare  le  facolta'  di  cui  alla  lettera  b),
          comunque non inferiore a trenta giorni; 
              d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi di
          cui al comma 18; 
              e)  la  possibilita'   di   estinguere   gli   illeciti
          ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento  della
          somma di cui al comma 7; 
              f) la  menzione  della  possibilita',  nei  casi  degli
          illeciti  non  diffidabili  o  per  i  quali  non   si   e'
          ottemperato alla diffida, di  effettuare  il  pagamento  in
          misura ridotta ai sensi dell'articolo  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689; 
              g)  l'indicazione  del  termine  di   conclusione   del
          procedimento. 
              20.  In  caso  di   ottemperanza   alla   diffida,   il
          trasgressore o l'eventuale obbligato in solido  e'  ammesso
          al pagamento di una somma pari  al  minimo  della  sanzione
          prevista dai commi 1, 2, 3, 5,  6,  7,  8  e  10  entro  il
          termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di  cui
          al comma 18. Il regolare  pagamento  della  predetta  somma
          estingue  il  procedimento  limitatamente  alle  violazioni
          oggetto  di   diffida   e   a   condizione   dell'effettiva
          ottemperanza alla diffida stessa. 
              21. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al
          comma 20 e'  effettuato  con  le  modalita'  di  versamento
          previste dall'articolo  19  decreto  legislativo  3  luglio
          1997, n. 241, esclusa la compensazione  ivi  prevista.  Del
          pagamento e' data mensilmente  comunicazione  all'autorita'
          amministrativa competente,  con  modalita'  telematiche,  a
          cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del
          predetto decreto legislativo. 
              22. Le regioni e le provincie autonome di Trento  e  di
          Bolzano, nell'ambito delle  attivita'  di  ispezione  degli
          impianti termici di cui  all'articolo  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2013,   n.   74,
          eseguono,   anche   gli   accertamenti   e   le   ispezioni
          sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6,  7  e
          8. 
              23.  I  proventi  derivanti   dall'applicazione   delle
          sanzioni amministrative pecuniarie  di  spettanza  statale,
          per le violazioni del presente  decreto,  sono  versati  ad
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
          essere riassegnati al fondo  di  cui  all'articolo  15.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 6, 7  e
          8 rimangono alle  Regioni  ed  alle  Province  Autonome  di
          Trento e di Bolzano, o a Enti da esse delegati, che possono
          utilizzarli per la  gestione  degli  accertamenti  e  delle
          ispezioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          16 aprile 2013, n. 74. 
              24. In ogni caso sono fatte salve le  competenze  delle
          Regioni a statuto speciale e  delle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano.».