Art. 11 Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 1. L'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Comitato di gestione). - 1. Il Comitato di gestione e' composto: a) dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parita' dei voti espressi; b) da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio e' incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; c) da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle citta' metropolitane, ove presente, il cui territorio e' incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; d) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di autorita' portuale inclusi nell'AdSP, esclusi i comuni capoluogo delle citta' metropolitane; e) da un rappresentante dell'autorita' marittima, designato dalle direzioni marittime competenti per territorio, con diritto di voto nelle materie di competenza, prevedendo la partecipazione di comandanti di porti diversi da quello sede dell'AdSP, nel caso in cui siano affrontate questioni relative a tali porti. 1-bis. Alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'AdSP e ubicato in un comune capoluogo di provincia non gia' sede di Autorita' portuale. Il rappresentante e' designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato. 2. I componenti di cui al comma 1 durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente. Le loro designazioni devono pervenire al Presidente entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso, sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti. Ai componenti designati si applicano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, previsti per il presidente dell'AdSP. 3. In attesa della costituzione della citta' metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il componente di cui al comma 1, lettera c), e' designato dal sindaco del comune capoluogo. 4. Le funzioni di segretario del Comitato di gestione sono svolte dal Segretario generale. 5. Il Comitato di gestione: a) adotta il piano regolatore di sistema portuale; b) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del Presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attivita' portuali e logistiche; c) approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il conto consuntivo; d) predispone, su proposta del Presidente, il regolamento di amministrazione e contabilita' dell'AdSP, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; e) approva la relazione annuale sull'attivita' dell'AdSP da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f), m), n) e q); g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli articoli 6, comma 11, 16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, ed all'articolo 18, commi 1 e 3; h) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4; i) delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale, la dotazione organica dell'AdSP; l) delibera il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale dell'AdSP e gli strumenti di valutazione dell'efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione dell'AdSP; m) nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente dell'AdSP. 6. Il Comitato di gestione si riunisce di norma ogni due mesi e, comunque, su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti; per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a). Il Comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attivita'.».