Art. 11 
 
 
                      Modifiche all'articolo 9 
                 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. L'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 9 (Comitato di gestione). - 1. Il  Comitato  di  gestione  e'
composto: 
  a) dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede e il cui voto  prevale
in caso di parita' dei voti espressi; 
  b) da un componente designato dalla regione o da  ciascuna  regione
il  cui  territorio  e'  incluso,  anche  parzialmente,  nel  sistema
portuale; 
  c) da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle  citta'
metropolitane, ove presente, il  cui  territorio  e'  incluso,  anche
parzialmente, nel sistema portuale; 
  d) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex
sede di  autorita'  portuale  inclusi  nell'AdSP,  esclusi  i  comuni
capoluogo delle citta' metropolitane; 
  e) da un rappresentante dell'autorita' marittima,  designato  dalle
direzioni marittime competenti per territorio, con  diritto  di  voto
nelle  materie  di  competenza,  prevedendo  la   partecipazione   di
comandanti di porti diversi da quello sede dell'AdSP, nel caso in cui
siano affrontate questioni relative a tali porti. 
  1-bis. Alle sedute del Comitato partecipa anche  un  rappresentante
per ciascun porto incluso nell'AdSP e ubicato in un comune  capoluogo
di provincia non gia' sede di Autorita' portuale.  Il  rappresentante
e' designato dal sindaco e ha  diritto  di  voto  limitatamente  alle
materie di competenza del porto rappresentato. 
  2. I componenti  di  cui  al  comma  1  durano  in  carica  per  un
quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data  di  insediamento
del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in
caso di nomina di  nuovo  Presidente.  Le  loro  designazioni  devono
pervenire al Presidente entro trenta giorni dalla richiesta  avanzata
dallo stesso, sessanta giorni prima della scadenza  del  mandato  dei
componenti. Ai componenti designati si applicano i requisiti  di  cui
all'articolo 8, comma 1, previsti per il presidente dell'AdSP. 
  3. In attesa  della  costituzione  della  citta'  metropolitana  di
Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 1, comma 18,  della  legge  7
aprile 2014, n. 56, il componente di cui al comma 1, lettera  c),  e'
designato dal sindaco del comune capoluogo. 
  4. Le funzioni di segretario del Comitato di gestione  sono  svolte
dal Segretario generale. 
  5. Il Comitato di gestione: 
  a) adotta il piano regolatore di sistema portuale; 
  b) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su  proposta
del Presidente, il piano operativo triennale,  soggetto  a  revisione
annuale,  concernente  le  strategie  di  sviluppo  delle   attivita'
portuali e logistiche; 
  c) approva il bilancio di previsione, le note di  variazione  e  il
conto consuntivo; 
  d) predispone,  su  proposta  del  Presidente,  il  regolamento  di
amministrazione e contabilita' dell'AdSP, da  approvare  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  e) approva la relazione annuale sull'attivita' dell'AdSP da inviare
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f), m),
n) e q); 
  g)  delibera,  su  proposta  del   Presidente,   in   ordine   alle
autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli articoli 6, comma  11,
16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando  l'ammontare
dei relativi canoni, nel rispetto delle  disposizioni  contenute  nei
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  cui,
rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, ed all'articolo 18,  commi
1 e 3; 
  h) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui  all'articolo
18, comma 4; 
  i) delibera, su proposta  del  Presidente,  sentito  il  Segretario
generale, la dotazione organica dell'AdSP; 
  l) delibera il recepimento degli accordi contrattuali  relativi  al
personale dell'AdSP e gli strumenti  di  valutazione  dell'efficacia,
della trasparenza, del buon andamento della gestione dell'AdSP; 
  m) nomina  il  Segretario  generale,  su  proposta  del  Presidente
dell'AdSP. 
  6. Il Comitato di gestione si riunisce di norma ogni  due  mesi  e,
comunque, su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo richieda
un terzo dei componenti; per la validita' delle sedute  e'  richiesta
la presenza della meta' piu' uno  dei  componenti.  Le  deliberazioni
sono assunte a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto  previsto
al comma 1,  lettera  a).  Il  Comitato  adotta  un  regolamento  per
disciplinare lo svolgimento delle sue attivita'.».