Art. 11 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
al settimo periodo, la parola: «1211» e' sostituita  dalla  seguente:
«1075», le parole: «821 nel corso  dell'anno  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «685 nel corso dell'anno 2016». 
  2. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83,  la  parola:   «40.966.000»   e'   sostituita   dalla   seguente:
«34.710.000», la parola: «57.906.000» e' sostituita  dalla  seguente:
«51.650.000» e la parola: «56.906.000» e' sostituita dalla  seguente:
«50.650.000». 
  3. All'articolo 22, comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132, la  parola:  «37.766.000»  e'  sostituita  dalla
seguente: «31.510.000», la parola: «55.706.000» e'  sostituita  dalla
seguente: «49.450.000». 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2,  comma  5,
pari complessivamente a 5.804.334 euro per l'anno 2017,  a  6.214.395
euro per l'anno 2018, a 3.200.550 euro per l'anno 2019,  a  3.254.431
euro per l'anno 2020, a 3.542.388 euro per l'anno 2021,  a  3.563.285
euro per l'anno 2022, a 3.627.380 euro per l'anno 2023,  a  3.702.158
euro per l'anno 2024, a 3.766.254 euro per l'anno 2025 e a  3.841.032
euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. Agli oneri di personale derivanti dall'articolo 9, pari  a  euro
2.553.700 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gia' destinate, dal comma  11-bis
del medesimo articolo 37, alle spese di funzionamento della giustizia
amministrativa, che  restano,  pertanto,  acquisite  all'entrata  del
bilancio dello Stato.