(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 11)
 
                               Art. 11 
 
                          (Sezioni riunite) 
 
 
  1. Le sezioni riunite  in  sede  giurisdizionale  della  Corte  dei
conti, quali articolazione  interna  della  medesima  Corte  in  sede
d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la
corretta applicazione delle norme di contabilita'  pubblica  e  nelle
altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile. 
 
 
  2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti  o  da
uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse e'  assegnato
un numero di consiglieri determinato  all'inizio  di  ogni  anno  dal
Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza. 
 
 
  3.  Le  sezioni  riunite  in  sede  giurisdizionale  decidono   sui
conflitti di competenza e sulle questioni di massima  deferiti  dalle
sezioni giurisdizionali d'appello, dal  Presidente  della  Corte  dei
conti, ovvero a richiesta del procuratore generale. 
 
 
  4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono altresi' sui
regolamenti di competenza  avverso  le  ordinanze  che,  pronunciando
sulla competenza, non decidono il merito del  giudizio  e  avverso  i
provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo. 
 
 
  5. Il collegio delle sezioni riunite  in  sede  giurisdizionale  e'
composto, oltre che dal presidente, da  sei  magistrati,  individuati
all'inizio di ogni anno preferibilmente tra quelli in servizio presso
le  sezioni  giurisdizionali  di  appello,  sulla  base  di   criteri
predeterminati, predisposti dal  Presidente  della  Corte  dei  conti
sentito il consiglio di presidenza e tenendo conto del  principio  di
rotazione. 
 
 
  6. Le sezioni  riunite  in  speciale  composizione,  nell'esercizio
della  propria  giurisdizione  esclusiva  in  tema  di   contabilita'
pubblica, decidono in unico grado sui giudizi: 
 
 
  a) in materia di piani di riequilibrio degli  enti  territoriali  e
ammissione  al  Fondo  di  rotazione  per  assicurare  la  stabilita'
finanziaria degli enti locali; 
 
 
  b) in  materia  di  ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche
operata dall'ISTAT; 
 
 
  c) in materia di certificazione dei costi  dell'accordo  di  lavoro
presso le fondazioni lirico-sinfoniche; 
 
 
  d) in materia di rendiconti  dei  gruppi  consiliari  dei  consigli
regionali; 
 
 
  e) nelle materie di contabilita' pubblica, nel caso di impugnazioni
conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo; 
 
 
  f) nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge. 
 
 
  7. Il collegio delle sezioni riunite in  speciale  composizione  e'
composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero
tra i consiglieri componenti il collegio  delle  sezioni  riunite  in
sede giurisdizionale e in sede di controllo individuati,  sulla  base
di criteri predeterminati,  sentito  il  consiglio  di  presidenza  e
tenendo conto del principio di rotazione  con  decreto  presidenziale
all'inizio di ogni anno.