Art. 11 
 
 
Organi amministrativi e  di  controllo  delle  societa'  a  controllo
                              pubblico 
 
  1.  Salvi  gli  ulteriori  requisiti  previsti  dallo  statuto,   i
componenti degli organi amministrativi e di controllo di  societa'  a
controllo pubblico devono  possedere  i  requisiti  di  onorabilita',
professionalita' e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo  12  del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  2. L'organo amministrativo delle societa' a controllo  pubblico  e'
costituito, di norma, da un amministratore unico. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e finanze,  di  concerto  con  il
Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica
amministrazione, adottato entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono  definiti  i  criteri  in  base  ai
quali,  per  specifiche   ragioni   di   adeguatezza   organizzativa,
l'assemblea della societa' a controllo pubblico puo' disporre che  la
societa' sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto
da tre o cinque membri, ovvero  che  sia  adottato  uno  dei  sistemi
alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e
6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice
civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al  consiglio  di
sorveglianza  sono  attribuiti   i   poteri   di   cui   all'articolo
2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice  civile.  Nel
caso in cui sia adottato  uno  dei  sistemi  alternativi,  il  numero
complessivo  dei  componenti  degli  organi  di   amministrazione   e
controllo non puo' essere superiore a cinque. 
  4. Nella scelta degli amministratori  delle  societa'  a  controllo
pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio  di
equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo,  da  computare
sul numero complessivo delle  designazioni  o  nomine  effettuate  in
corso d'anno. Qualora la  societa'  abbia  un  organo  amministrativo
collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori  da
eleggere sia effettuata nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dalla
legge 12 luglio 2011, n. 120. 
  5. Quando la societa' a controllo pubblico sia costituita in  forma
di societa' a responsabilita' limitata, non e' consentito, in  deroga
all'articolo 2475, terzo comma,  del  codice  civile,  prevedere  che
l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente  o  congiuntamente,  a
due o piu' soci. 
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita
la Conferenza unificata per i profili di  competenza,  previo  parere
delle  Commissioni  parlamentari  competenti,  per  le   societa'   a
controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi
e qualitativi al fine di individuare  fino  a  cinque  fasce  per  la
classificazione delle  suddette  societa'.  Per  ciascuna  fascia  e'
determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al  quale
gli organi di dette societa' devono fare riferimento, secondo criteri
oggettivi  e  trasparenti,  per  la  determinazione  del  trattamento
economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori,
ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai
dipendenti, che non potra' comunque eccedere  il  limite  massimo  di
euro  240.000  annui  al  lordo  dei   contributi   previdenziali   e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto
conto   anche   dei   compensi   corrisposti   da   altre   pubbliche
amministrazioni o da altre societa' a controllo pubblico.  Le  stesse
societa' verificano il rispetto del limite  massimo  del  trattamento
economico  annuo  onnicomprensivo   dei   propri   amministratori   e
dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni  caso  fatte
salve le  disposizioni  legislative  e  regolamentari  che  prevedono
limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui  al
presente  comma.  Il  decreto  stabilisce  altresi'  i   criteri   di
determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata
ai  risultati  di  bilancio  raggiunti  dalla  societa'   nel   corso
dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili
alla responsabilita' dell'amministratore, la parte variabile non puo'
essere corrisposta. 
  7. Fino all'emanazione del decreto di cui al  comma  6  restano  in
vigore le disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni, e  al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 24 dicembre 2013, n. 166. 
  8. Gli amministratori  delle  societa'  a  controllo  pubblico  non
possono   essere   dipendenti   delle    amministrazioni    pubbliche
controllanti o vigilanti. Qualora  siano  dipendenti  della  societa'
controllante, in virtu' del  principio  di  onnicomprensivita'  della
retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al
rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di
cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi
alla societa' di appartenenza. Dall'applicazione del  presente  comma
non possono derivare aumenti della spesa complessiva per  i  compensi
degli amministratori. 
  9. Gli  statuti  delle  societa'  a  controllo  pubblico  prevedono
altresi': 
  a) l'attribuzione da parte  del  consiglio  di  amministrazione  di
deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di
deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; 
  b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione  che
la carica stessa sia attribuita  esclusivamente  quale  modalita'  di
individuazione del sostituto del presidente  in  caso  di  assenza  o
impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; 
  c) il divieto di corrispondere  gettoni  di  presenza  o  premi  di
risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivita', e il divieto
di corrispondere trattamenti di fine  mandato,  ai  componenti  degli
organi sociali; 
  d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti  dalle
norme generali in tema di societa'. 
  10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai  dirigenti  delle
societa' a  controllo  pubblico  indennita'  o  trattamenti  di  fine
mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge  o
dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti  o  accordi
di non concorrenza, anche ai  sensi  dell'articolo  2125  del  codice
civile. 
  11. Nelle societa' di cui amministrazioni  pubbliche  detengono  il
controllo indiretto, non e'  consentito  nominare,  nei  consigli  di
amministrazione  o  di  gestione,   amministratori   della   societa'
controllante,  a  meno  che  siano  attribuite  ai  medesimi  deleghe
gestionali a carattere continuativo ovvero  che  la  nomina  risponda
all'esigenza  di  rendere  disponibili  alla   societa'   controllata
particolari e comprovate  competenze  tecniche  degli  amministratori
della societa' controllante o di favorire l'esercizio  dell'attivita'
di direzione e coordinamento. 
  12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con societa' a controllo
pubblico e che sono  al  tempo  stesso  componenti  degli  organi  di
amministrazione della societa' con cui e' instaurato il  rapporto  di
lavoro,  sono  collocati  in  aspettativa  non   retribuita   e   con
sospensione  della  loro  iscrizione  ai   competenti   istituti   di
previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti  a
qualunque titolo agli amministratori. 
  13. Le societa' a controllo  pubblico  limitano  ai  casi  previsti
dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o  di
proposta. Per il caso di loro costituzione, non puo' comunque  essere
riconosciuta ai componenti  di  tali  comitati  alcuna  remunerazione
complessivamente superiore al 30 per cento  del  compenso  deliberato
per la carica di componente  dell'organo  amministrativo  e  comunque
proporzionata  alla  qualificazione   professionale   e   all'entita'
dell'impegno richiesto. 
  14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilita'  e
incompatibilita' di incarichi di cui al decreto legislativo 8  aprile
2013, n. 39. 
  15. Agli organi di amministrazione e controllo  delle  societa'  in
house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 
  16. Nelle societa' a partecipazione pubblica  ma  non  a  controllo
pubblico,  l'amministrazione  pubblica  che  sia  titolare   di   una
partecipazione pubblica superiore al dieci  per  cento  del  capitale
propone agli organi societari l'introduzione  di  misure  analoghe  a
quelle di cui ai commi 6 e 10. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  del   decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni  in
          materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi
          presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
          privati in controllo pubblico, a norma dell'art.  1,  commi
          49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»: 
              «Art. 12 (Incompatibilita' tra  incarichi  dirigenziali
          interni e esterni e cariche di componenti degli  organi  di
          indirizzo  nelle  amministrazioni  statali,   regionali   e
          locali).  -  1.  Gli  incarichi  dirigenziali,  interni   e
          esterni,  nelle  pubbliche  amministrazioni,   negli   enti
          pubblici e negli  enti  di  diritto  privato  in  controllo
          pubblico  sono  incompatibili   con   l'assunzione   e   il
          mantenimento, nel  corso  dell'incarico,  della  carica  di
          componente   dell'organo   di   indirizzo   nella    stessa
          amministrazione  o  nello  stesso  ente  pubblico  che   ha
          conferito  l'incarico,  ovvero  con   l'assunzione   e   il
          mantenimento, nel  corso  dell'incarico,  della  carica  di
          presidente e amministratore delegato nello stesso  ente  di
          diritto privato in  controllo  pubblico  che  ha  conferito
          l'incarico. 
              2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle
          pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti
          di  diritto  privato  in  controllo  pubblico  di   livello
          nazionale,  regionale  e  locale  sono  incompatibili   con
          l'assunzione, nel  corso  dell'incarico,  della  carica  di
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  Ministro,  Vice
          Ministro,   sottosegretario   di   Stato   e    commissario
          straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23
          agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 
              3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle
          pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti
          di  diritto  privato  in  controllo  pubblico  di   livello
          regionale sono incompatibili: 
              a) con la carica  di  componente  della  giunta  o  del
          consiglio della regione interessata; 
              b) con la carica  di  componente  della  giunta  o  del
          consiglio di una provincia, di un  comune  con  popolazione
          superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
          comuni  avente  la  medesima  popolazione  della   medesima
          regione; 
              c)  con  la  carica  di  presidente  e   amministratore
          delegato di enti di diritto privato in  controllo  pubblico
          da parte della regione. 
              4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle
          pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti
          di  diritto  privato  in  controllo  pubblico  di   livello
          provinciale o comunale sono incompatibili: 
              a) con la carica  di  componente  della  giunta  o  del
          consiglio della regione; 
              b) con la carica  di  componente  della  giunta  o  del
          consiglio di una provincia, di un  comune  con  popolazione
          superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
          comuni avente la  medesima  popolazione,  ricompresi  nella
          stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito
          l'incarico; 
              c) con la carica di componente di organi  di  indirizzo
          negli enti di diritto  privato  in  controllo  pubblico  da
          parte  della  regione,  nonche'  di  province,  comuni  con
          popolazione  superiore  ai  15.000  abitanti  o  di   forme
          associative tra comuni aventi la medesima popolazione della
          stessa regione.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  comma  9,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  recante
          «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario»: 
              «9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
          2001 (110), nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2,  della
          legge 31 dicembre  2009,  n.  196  nonche'  alle  autorita'
          indipendenti ivi inclusa la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa (Consob)  di  attribuire  incarichi  di
          studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
          pubblici   collocati   in   quiescenza.    Alle    suddette
          amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
          medesimi soggetti  incarichi  dirigenziali  o  direttivi  o
          cariche in organi di governo delle amministrazioni  di  cui
          al  primo  periodo  e  degli  enti  e  societa'   da   esse
          controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
          enti territoriali e dei componenti o titolari degli  organi
          elettivi degli enti di cui all'art.  2,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125.  Gli
          incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
          precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.  Per
          i soli incarichi dirigenziali e direttivi,  ferma  restando
          la gratuita', la durata non  puo'  essere  superiore  a  un
          anno, non  prorogabile  ne'  rinnovabile,  presso  ciascuna
          amministrazione.  Devono  essere   rendicontati   eventuali
          rimborsi  di  spese,   corrisposti   nei   limiti   fissati
          dall'organo  competente  dell'amministrazione  interessata.
          Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
          presente comma nell'ambito della propria autonomia. 1.  Gli
          incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle  pubbliche
          amministrazioni,  negli  enti  pubblici  e  negli  enti  di
          diritto privato in controllo  pubblico  sono  incompatibili
          con   l'assunzione   e   il   mantenimento,    nel    corso
          dell'incarico, della carica di componente dell'organo.» 
              -  Si   riporta   il   testo   degli   articoli   2125,
          2409-terdecies e 2475 del citato  Regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 262, recante «Approvazione del  testo  del  Codice
          civile»: 
              «2125. Patto di non concorrenza 
              Il  patto  con  il  quale  si  limita  lo   svolgimento
          dell'attivita' del  prestatore  di  lavoro,  per  il  tempo
          successivo alla cessazione del contratto, e' nullo  se  non
          risulta da atto scritto [c.c. 1350, n. 13, 2725], se non e'
          pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro
          e se il vincolo non e' contenuto entro  determinati  limiti
          di oggetto, di tempo e di luogo. 
              La durata del  vincolo  non  puo'  essere  superiore  a
          cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni  negli
          altri casi. Se e' pattuita una  durata  maggiore,  essa  si
          riduce nella misura suindicata [c.c. 2105, 2557, 2596].». 
              2409-terdecies.    Competenza    del    consiglio    di
          sorveglianza 
              Il consiglio di sorveglianza: 
              a) nomina  e  revoca  i  componenti  del  consiglio  di
          gestione; ne determina il compenso, salvo che  la  relativa
          competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea; 
              b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto,  il
          bilancio consolidato; 
              c) esercita le funzioni di  cui  all'art.  2403,  primo
          comma; 
              d) promuove l'esercizio dell'azione di  responsabilita'
          nei confronti dei componenti del consiglio di gestione; 
              e) presenta la denunzia al tribunale  di  cui  all'art.
          2409; 
              f) riferisce per iscritto  almeno  una  volta  all'anno
          all'assemblea sull'attivita'  di  vigilanza  svolta,  sulle
          omissioni e sui fatti censurabili rilevati; 
              f-bis) se previsto dallo statuto,  delibera  in  ordine
          alle  operazioni  strategiche  e  ai  piani  industriali  e
          finanziari della  societa'  predisposti  dal  consiglio  di
          gestione, ferma in ogni caso la responsabilita'  di  questo
          per gli atti compiuti. 
              Lo statuto  puo'  prevedere  che  in  caso  di  mancata
          approvazione del bilancio o qualora lo richieda  almeno  un
          terzo dei  componenti  del  consiglio  di  gestione  o  del
          consiglio di sorveglianza la competenza per  l'approvazione
          del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea. 
              I  componenti  del  consiglio  di  sorveglianza  devono
          adempiere i loro doveri con la  diligenza  richiesta  dalla
          natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con  i
          componenti del consiglio di  gestione  per  i  fatti  o  le
          omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto
          se avessero vigilato in conformita'  degli  obblighi  della
          loro carica. 
              I componenti  del  consiglio  di  sorveglianza  possono
          assistere alle adunanze del consiglio di gestione e  devono
          partecipare alle assemblee.». 
              «2475. Amministrazione della societa'. 
              Salvo  diversa  disposizione   dell'atto   costitutivo,
          l'amministrazione della societa' e' affidata a uno  o  piu'
          soci [c.c. 2318, 2380-bis, 2455, 2457, 2463, n. 7] nominati
          con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479. 
              All'atto di nomina degli amministratori si applicano il
          quarto e quinto comma dell'art. 2383. 
              Quando l'amministrazione e' affidata  a  piu'  persone,
          queste  costituiscono  il  consiglio  di   amministrazione.
          L'atto costitutivo puo' tuttavia  prevedere,  salvo  quanto
          disposto  nell'ultimo  comma  del  presente  articolo,  che
          l'amministrazione  sia  ad  esse  affidata   disgiuntamente
          oppure  congiuntamente;  in   tali   casi   si   applicano,
          rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258. 
              Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione,
          l'atto costitutivo puo' prevedere che  le  decisioni  siano
          adottate mediante consultazione scritta o  sulla  base  del
          consenso espresso per iscritto. In tal caso  dai  documenti
          sottoscritti  dagli  amministratori  devono  risultare  con
          chiarezza  l'argomento  oggetto  della  decisione   ed   il
          consenso alla stessa. 
              La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di
          fusione o scissione, nonche' le decisioni  di  aumento  del
          capitale ai sensi dell'art.  2481  sono  in  ogni  caso  di
          competenza dell'organo amministrativo.». 
              - La legge 12 luglio 2011, n. 120,  recante  «Modifiche
          al  testo  unico   delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parita' di  accesso
          agli  organi  di  amministrazione  e  di  controllo   delle
          societa' quotate in mercati regolamentati»,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2011, n. 174. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale delle  imprese  del  settore  bancario»,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 4 (Riduzione di spese, messa  in  liquidazione  e
          privatizzazione di societa'  pubbliche).  -  1.-  2.  -  3.
          (abrogati) 
              3-bis. Le attivita' informatiche riservate  allo  Stato
          ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  414,
          e  successivi  provvedimenti  di  attuazione,  nonche'   le
          attivita' di sviluppo e gestione  dei  sistemi  informatici
          delle amministrazioni pubbliche, svolte  attualmente  dalla
          Consip  S.p.A.  ai  sensi  di  legge  e  di  statuto,  sono
          trasferite, mediante operazione di  scissione,  alla  Sogei
          S.p.A., che, sulla base delle  strategie  di  sviluppo  per
          l'informatica definite dal Ministero dell'economia e  delle
          finanze, di comune intesa tra i capi dei  Dipartimenti,  ai
          fini del  conseguimento  degli  obiettivi  di  controllo  e
          monitoraggio della finanza pubblica e di  razionalizzazione
          ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le
          correlate attivita' di progettazione  tecnica,  sviluppo  e
          conduzione.  Conseguentemente,  la  Sogei  S.p.A.  stipula,
          entro   il   30   giugno   2015,   con   il    Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          del Ministero dell'economia e delle finanze,  unitariamente
          per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo  della
          fiscalita', un apposito accordo quadro  non  normativo,  in
          cui,  sulla  base  del  modello  relazionale  definito  dal
          Ministero, che tenga conto delle specificita' organizzative
          e operative dei singoli  Dipartimenti  dell'Amministrazione
          economico-finanziaria  e  delle  Agenzie   fiscali,   degli
          obiettivi di cui al periodo precedente e delle esigenze  di
          operativita'  della  Sogei  S.p.A.,  sono  disciplinati   i
          servizi  erogati  e  fissati  relativi  costi,   regole   e
          meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro
          di cui  al  periodo  precedente  le  singole  articolazioni
          dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano
          a loro volta accordi derivati che, sulla base  dei  servizi
          regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano  le
          specifiche prestazioni da  erogare  da  parte  della  Sogei
          S.p.A. Resta fermo, fino alla stipula del predetto accordo,
          quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra  il
          Ministero  e  la  Sogei  S.p.A.  Al  fine   di   assicurare
          l'esercizio   del   controllo   analogo   il   Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          fornisce i necessari elementi informativi  alle  competenti
          articolazioni dell'Amministrazione. Al fine di assicurare e
          supportare  le  attivita'  di  supervisione,   verifica   e
          monitoraggio della attivita' e della qualita'  dei  servizi
          foniti    dalla    Sogei     S.p.A.     il     Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          si    coordina    con    le    competenti     articolazioni
          dell'Amministrazione   economico-finanziaria.   Nell'ambito
          delle  attivita'  relative  alla  definizione  del  modello
          relazionale,   sono   effettuate   congiuntamente   con   i
          Dipartimenti e le Agenzie le attivita'  di  ricognizione  e
          valutazione   dei   beni    strumentali    del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'   dei   relativi
          rapporti  contrattuali  in   essere,   propedeutiche   alla
          stipulazione dell'accordo quadro di cui al presente  comma.
          Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  la  Sogei
          S.p.A., dal 30 giugno 2015, le infrastrutture  informatiche
          di proprieta' del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          sono  conferite  alla  Sogei  S.p.A.,  ferma  restando   la
          facolta'  per  le  strutture  ministeriali  conferenti   di
          fornire indirizzi operativi sulla  gestione  delle  stesse.
          All'acquisto dell'efficacia della  suddetta  operazione  di
          scissione, le disposizioni normative che affidano a  Consip
          S.p.A. le attivita' oggetto di trasferimento  si  intendono
          riferite a Sogei S.p.A. 
              3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
          S.p.A. delle attivita' ad essa affidate  con  provvedimenti
          normativi, le attivita' di realizzazione del  Programma  di
          razionalizzazione   degli   acquisti,   di   centrale    di
          committenza e di e-procurement continuano ad essere  svolte
          dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni  di  cui
          all'art. 12, commi da 2 a 10, del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011,  n.  111,  gli  strumenti  di  acquisto  e  di
          negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.  possono
          avere  ad  oggetto  anche  attivita'  di  manutenzione.  La
          medesima societa' svolge, inoltre,  le  attivita'  ad  essa
          affidate con  provvedimenti  amministrativi  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base  di
          apposita  convenzione  disciplinante  i  relativi  rapporti
          nonche' i tempi  e  le  modalita'  di  realizzazione  delle
          attivita', si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita' di
          centrale di committenza, per  le  acquisizioni  di  beni  e
          servizi. 
              3-quater.  Per  la  realizzazione  di  quanto  previsto
          dall'art. 20 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          Consip S.p.A. svolge altresi' le attivita' di  centrale  di
          committenza relative alle Reti telematiche delle  pubbliche
          amministrazioni, al Sistema pubblico  di  connettivita'  ai
          sensi dell'art. 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82,   e   alla   Rete   internazionale   delle    pubbliche
          amministrazioni ai sensi all'art. 86 del  decreto  medesimo
          nonche' ai contratti-quadro ai  sensi  dell'art.  1,  comma
          192, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311.  A  tal  fine
          Consip S.p.A. applica il contributo  di  cui  all'art.  18,
          comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 177. 
              3-quinquies. - 3-sexies. (abrogati) 
              4. A decorrere dal 1º gennaio 2015,  il  costo  annuale
          sostenuto per  i  compensi  degli  amministratori  di  tali
          societa', ivi compresa la remunerazione di quelli investiti
          di particolari cariche, non puo' superare  l'80  per  cento
          del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. 
              5. A tali  societa'  si  applica  quanto  previsto  dal
          secondo periodo del comma 4. 
              6.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  le  pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 165 del  2001  possono  acquisire  a  titolo
          oneroso  servizi  di  qualsiasi  tipo,  anche  in  base   a
          convenzioni,  da  enti  di  diritto  privato  di  cui  agli
          articoli da 13 a 42 del  codice  civile  esclusivamente  in
          base a procedure  previste  dalla  normativa  nazionale  in
          conformita' con la  disciplina  comunitaria.  Gli  enti  di
          diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del  codice
          civile,     che     forniscono     servizi     a     favore
          dell'amministrazione stessa, anche a titolo  gratuito,  non
          possono  ricevere  contributi  a   carico   delle   finanze
          pubbliche. Sono escluse  le  fondazioni  istituite  con  lo
          scopo  di  promuovere  lo  sviluppo  tecnologico  e  l'alta
          formazione  tecnologica  e  gli  enti  e  le   associazioni
          operanti nel campo dei servizi  socio-assistenziali  e  dei
          beni  ed  attivita'  culturali,  dell'istruzione  e   della
          formazione, le associazioni di promozione  sociale  di  cui
          alla  legge  7  dicembre  2000,  n.  383,   gli   enti   di
          volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.  266,  le
          organizzazioni  non  governative  di  cui  alla  legge   26
          febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali  di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n.  381,  le  associazioni  sportive
          dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre
          2002, n. 289, nonche' le associazioni  rappresentative,  di
          coordinamento o  di  supporto  degli  enti  territoriali  e
          locali. 
              6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si
          applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25
          gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          relativo consiglio di amministrazione  e'  composto,  oltre
          che  dal  Presidente,  dal  Capo  del  dipartimento   della
          funzione pubblica, da tre membri di cui uno  designato  dal
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e due designati dall'assemblea tra  esperti
          di   qualificata   professionalita'   nel   settore   della
          formazione   e    dell'organizzazione    delle    pubbliche
          amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione
          non spetta alcun compenso quali  componenti  del  consiglio
          stesso, fatto salvo il rimborso  delle  spese  documentate.
          L'associazione di cui al presente comma non  puo'  detenere
          il controllo in societa' o  in  altri  enti  privati  e  le
          partecipazioni possedute alla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto sono cedute
          entro il 31 dicembre 2012. 
              7. Al fine di evitare distorsioni della  concorrenza  e
          del mercato e di assicurare la parita' degli operatori  nel
          territorio nazionale, a decorrere dal 1°  gennaio  2014  le
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto  legislativo  n.  165   del   2001,   le   stazioni
          appaltanti,   gli   enti   aggiudicatori   e   i   soggetti
          aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
          n. 163, nel  rispetto  dell'art.  2,  comma  1  del  citato
          decreto  acquisiscono  sul  mercato  i   beni   e   servizi
          strumentali alla propria attivita'  mediante  le  procedure
          concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.  E'
          ammessa l'acquisizione in via diretta  di  beni  e  servizi
          tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'art. 30  della
          legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'art. 7 della  legge  11
          agosto 1991, n. 266, dell'art. 90 della legge  27  dicembre
          2002, n. 289, e dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n.
          381. Sono altresi' ammesse le convenzioni  siglate  con  le
          organizzazioni non governative per le acquisizioni di  beni
          e servizi realizzate negli  ambiti  di  attivita'  previsti
          dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti
          di attuazione. 
              8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  l'affidamento
          diretto puo' avvenire solo a favore di societa' a  capitale
          interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti  richiesti
          dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria  per  la
          gestione in house. Sono  fatti  salvi  gli  affidamenti  in
          essere fino alla scadenza naturale e comunque  fino  al  31
          dicembre 2014. Sono altresi' fatte salve le acquisizioni in
          via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia
          pari  o  inferiore  a  200.000   euro   in   favore   delle
          associazioni di promozione sociale  di  cui  alla  legge  7
          dicembre 2000, n. 383, degli enti di  volontariato  di  cui
          alla legge 11  agosto  1991,  n.  266,  delle  associazioni
          sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27
          dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative
          di cui  alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  e  delle
          cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre  1991,  n.
          381. 
              8-bis. I commi 7 e 8 non si  applicano  alle  procedure
          previste dall'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
              9. - 10. - 11. (abrogati) 
              12.  Le  amministrazioni   vigilanti   verificano   sul
          rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di
          violazione  dei   suddetti   vincoli   gli   amministratori
          esecutivi  e  i  dirigenti  responsabili   della   societa'
          rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni
          ed i compensi erogati in virtu' dei contratti stipulati. 
              13. L'amministrazione interessata di  cui  al  comma  1
          continua ad avvalersi degli organismi di cui agli  articoli
          1, 2 e 3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
          maggio 2007, n. 114. 
              14. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e' fatto divieto, a pena di nullita',  di  inserire
          clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti  di
          servizio ovvero di atti convenzionali comunque  denominati,
          intercorrenti  tra   societa'   a   totale   partecipazione
          pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali  e
          regionali; dalla predetta data perdono comunque  efficacia,
          salvo che non si siano gia' costituiti i  relativi  collegi
          arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti  e
          negli atti anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti  tra
          le medesime parti.» 
              -  Il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze 24 dicembre  2013,  n.  166,  recante  «Regolamento
          relativo ai compensi per  gli  amministratori  con  deleghe
          delle societa' controllate dal  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze,  ai   sensi   dell'ex   art.   23-bis   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2014, n. 63. 
              - Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,  recante
          «Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
          novembre  2012,  n.  190»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. 
              - Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  15  luglio  1994,  n.  444,
          recante   "Disciplina   della    proroga    degli    organi
          amministrativi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18
          maggio 1994, n. 114.